Art. 3 
 
 
                        Misure sanzionatorie 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  violi  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei  casi
di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata fino a due  terzi.  Nei
casi di minore gravita' la sanzione e' diminuita fino a due terzi. Si
applicano il sequestro e la confisca delle merci. 
  2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  30.000
a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata
fino a due  terzi.  Nei  casi  di  minore  gravita'  la  sanzione  e'
diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della  violazione
e' disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo da un mese a
un anno. 
  3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse  reiteratamente
si applica la pena della reclusione da uno a  tre  anni.  Qualora  le
violazioni  siano  commesse  attraverso  attivita'  organizzate,   si
applica la pena della reclusione da tre a sette anni.