Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo
1,  a  decorrere  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore,   in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al
citato articolo 1.