Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.