Art. 2 
 
 
             Parametri per l'attibuzione del patrimonio 
 
  1.  Lo  Stato,  previa  intesa  conclusa  in  sede  di   Conferenza
Unificata, individua i beni da attribuire a  titolo  non  oneroso  a:
Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, secondo criteri  di
territorialita',   sussidiarieta',   adeguatezza,    semplificazione,
capacita'  finanziaria,  correlazione  con  competenze  e   funzioni,
nonche'  valorizzazione  ambientale,  in  base  a   quanto   previsto
dall'articolo 3. 
  2. Gli enti locali  in  stato  di  dissesto  finanziario  ai  sensi
dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
fino a quando perdura lo stato di dissesto, non  possono  alienare  i
beni ad essi attribuiti,  che  possono  essere  utilizzati  solo  per
finalita' di carattere istituzionale. 
  3. In  applicazione  del  principio  di  sussidiarieta',  nei  casi
previsti dall'articolo 3, qualora un bene non  sia  attribuito  a  un
ente territoriale di un determinato  livello  di  governo,  lo  Stato
procede, sulla base  delle  domande  avanzate,  all'attribuzione  del
medesimo bene a  un  ente  territoriale  di  un  diverso  livello  di
governo. 
  4. L'ente territoriale, a seguito del  trasferimento,  dispone  del
bene nell'interesse della collettivita' rappresentata ed e' tenuto  a
favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito,  a
vantaggio  diretto   o   indiretto   della   medesima   collettivita'
territoriale  rappresentata.  Ciascun  ente  assicura  l'informazione
della  collettivita'  circa  il  processo  di  valorizzazione,  anche
tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun
ente puo' indire forme di  consultazione  popolare,  anche  in  forma
telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti. 
  5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a  Comuni,
Province, Citta' metropolitane e Regioni, anche  in  quote  indivise,
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) sussidiarieta', adeguatezza e territorialita'. In applicazione
di tali  criteri,  i  beni  sono  attribuiti,  considerando  il  loro
radicamento sul territorio, ai Comuni,  salvo  che  per  l'entita'  o
tipologia del  singolo  bene  o  del  gruppo  di  beni,  esigenze  di
carattere  unitario  richiedano  l'attribuzione  a  Province,  Citta'
metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente  idonei
a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo
conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti  e  funzioni
di ciascun livello istituzionale; 
    b) semplificazione. In applicazione  di  tale  criterio,  i  beni
possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi
di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo
58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  A  tal  fine,  per
assicurare  la  massima  valorizzazione  dei  beni   trasferiti,   la
deliberazione da parte dell'ente  territoriale  di  approvazione  del
piano delle alienazioni e valorizzazioni e' trasmessa ad  un'apposita
Conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14,  14-bis,
14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia,  la  Citta'
metropolitana  e  la  Regione  interessati,  volta  ad  acquisire  le
autorizzazioni, gli assensi e  le  approvazioni  comunque  denominati
necessari alla variazione di  destinazione  urbanistica.  Sono  fatte
salve  le  procedure  e  le  determinazioni  adottate  da   organismi
istituiti da leggi regionali, con  le  modalita'  ivi  stabilite.  La
determinazione  finale  della  Conferenza  di   servizi   costituisce
provvedimento unico di autorizzazione delle varianti  allo  strumento
urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli; 
    c)  capacita'  finanziaria,  intesa  come  idoneita'  finanziaria
necessaria  a  soddisfare  le  esigenze   di   tutela,   gestione   e
valorizzazione dei beni; 
    d)  correlazione  con  competenze   e   funzioni,   intesa   come
connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente  svolte  o
esercitate dall'ente cui e' attribuito  il  bene  e  le  esigenze  di
tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso; 
    e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la
valorizzazione  del  bene  e'   realizzata   avendo   riguardo   alle
caratteristiche fisiche,  morfologiche,  ambientali,  paesaggistiche,
culturali e sociali dei beni trasferiti, al  fine  di  assicurare  lo
sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'art. 244  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha  stato  di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le  modalita'  di  cui  all'articolo
          193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo  194  per
          le fattispecie ivi previste. 
              2.  Le  norme  sul  risanamento   degli   enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   58   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del  patrimonio
          immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). -  1.
          Per procedere al riordino, gestione  e  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
          Enti locali,  ciascun  ente  con  delibera  dell'organo  di
          Governo individua redigendo apposito elenco, sulla  base  e
          nei limiti della documentazione esistente presso  i  propri
          archivi e uffici, i singoli  beni  immobili  ricadenti  nel
          territorio di  competenza,  non  strumentali  all'esercizio
          delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili   di
          valorizzazione ovvero di dismissione. Viene  cosi'  redatto
          il piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari
          allegato al bilancio di previsione. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio  disponibile
          e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;  la
          deliberazione del consiglio comunale  di  approvazione  del
          piano  delle  alienazioni  e   valorizzazioni   costituisce
          variante  allo   strumento   urbanistico   generale.   Tale
          variante,  in  quanto  relativa  a  singoli  immobili,  non
          necessita di verifiche di conformita' agli  eventuali  atti
          di  pianificazione  sovraordinata   di   competenza   delle
          Province e delle Regioni. La  verifica  di  conformita'  e'
          comunque  richiesta  e  deve  essere  effettuata  entro  un
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della richiesta, nei casi di varianti  relative
          a  terreni  classificati  come  agricoli  dallo   strumento
          urbanistico  generale  vigente,   ovvero   nei   casi   che
          comportano variazioni  volumetriche  superiori  al  10  per
          cento  dei   volumi   previsti   dal   medesimo   strumento
          urbanistico vigente. 
              3. Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  da  pubblicare
          mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
          effetto  dichiarativo  della  proprieta',  in  assenza   di
          precedenti trascrizioni, e producono gli  effetti  previsti
          dall'art.  2644  del   codice   civile,   nonche'   effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
          comma 1 e' ammesso ricorso  amministrativo  entro  sessanta
          giorni dalla  pubblicazione,  fermi  gli  altri  rimedi  di
          legge. 
              6.  La   procedura   prevista   dall'art.   3-bis   del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per  la
          valorizzazione dei beni dello  Stato  si  estende  ai  beni
          immobili inclusi negli elenchi di cui al comma  1.  In  tal
          caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis  del
          citato decreto-legge n. 351 del 2001si applica solo  per  i
          soggetti diversi  dai  Comuni  e  l'iniziativa  e'  rimessa
          all'Ente proprietario dei  beni  da  valorizzare.  I  bandi
          previsti  dal  comma   5   dell'art.   3-bis   del   citato
          decreto-legge n. 351  del  2001sono  predisposti  dall'Ente
          proprietario dei beni da valorizzare. 
              7. I soggetti di cui al comma 1 possono  in  ogni  caso
          individuare  forme  di  valorizzazione   alternative,   nel
          rispetto  dei  principi  di   salvaguardia   dell'interesse
          pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 
              8. Gli enti proprietari degli immobili  inseriti  negli
          elenchi di cui al comma 1 possono conferire i  propri  beni
          immobili anche residenziali a fondi comuni di  investimento
          immobiliare ovvero promuoverne la costituzione  secondo  le
          disposizioni degli articoli 4 e seguenti del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
          alle dismissioni degli immobili inclusi  negli  elenchi  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
          19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,
          n. 410.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter
          e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 14 (Conferenza di  servizi).  -  1.  Qualora  sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici  coinvolti  in  un  procedimento   amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». 
              «Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). -  1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni e servizi,  su  motivata  richiesta  dell'interessato,
          documentata, in assenza di un progetto preliminare, da  uno
          studio di fattibilita', prima della  presentazione  di  una
          istanza o di un progetto definitivi, al fine di  verificare
          quali  siano  le  condizioni  per   ottenere,   alla   loro
          presentazione, i necessari atti di consenso. In  tale  caso
          la conferenza si pronuncia entro trenta giorni  dalla  data
          della richiesta e  i  relativi  costi  sono  a  carico  del
          richiedente. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla osta e gli assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
              3-bis. Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni». 
              «Art. 14-ter (Lavori della conferenza  di  servizi).  -
          01. La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'articolo  14-bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo. 
              4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la  conferenza
          di servizi si esprime dopo aver  acquisito  la  valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un massimo di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della
          pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se  la  VIA  non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,  nonche'  quelle
          di cui agli articoli  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute , del  patrimonio  storico-artistico  e  della
          pubblica incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso   scaduto   il   termine   di   cui   al   comma    3,
          l'amministrazione  procedente  adotta   la   determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione  il  cui  rappresentante   non   abbia
          espresso definitivamente la  volonta'  dell'amministrazione
          rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a  tutti  gli
          effetti, ogni autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o
          atto di assenso comunque  denominato  di  competenza  delle
          amministrazioni  partecipanti,  o   comunque   invitate   a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.». 
              «Art. 14-quater. (Effetti del dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi). - 1. Il  dissenso  di  uno  o  piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate  alla  conferenza   di   servizi,   a   pena   di
          inammissibilita', deve essere manifestato nella  conferenza
          di servizi, deve essere  congruamente  motivato,  non  puo'
          riferirsi  a  questioni  connesse  che  non   costituiscono
          oggetto  della  conferenza  medesima  e  deve   recare   le
          specifiche   indicazioni   delle   modifiche    progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. -. 
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',    la    decisione    e'    rimessa
          dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a)  al
          Consiglio  dei  Ministri,   in   caso   di   dissenso   tra
          amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, di seguito  denominata  «Conferenza
          Stato-regioni», in caso di dissenso tra  un'amministrazione
          statale  e  una  regionale  o  tra   piu'   amministrazioni
          regionali;   c)   alla   Conferenza   unificata,   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, in caso di dissenso tra un'amministrazione  statale  o
          regionale  e  un  ente  locale  o  tra  piu'  enti  locali.
          Verificata la completezza della documentazione  inviata  ai
          fini istruttori,  la  decisione  e'  assunta  entro  trenta
          giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
          della   Conferenza   Stato-regioni   o   della   Conferenza
          unificata,  valutata  la   complessita'   dell'istruttoria,
          decida di prorogare tale termine per un  ulteriore  periodo
          non superiore a sessanta giorni. 
              3-bis. Se il  motivato  dissenso  e'  espresso  da  una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria  competenza,  la  determinazione   sostitutiva   e'
          rimessa  dall'amministrazione   procedente,   entro   dieci
          giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni,  se  il  dissenso
          verte tra un'amministrazione statale e una regionale o  tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e  un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          inviata ai fini istruttori, la decisione e'  assunta  entro
          trenta giorni, salvo che  il  Presidente  della  Conferenza
          Stato-regioni o della  Conferenza  unificata,  valutata  la
          complessita' dell'istruttoria,  decida  di  prorogare  tale
          termine per un ulteriore periodo non superiore  a  sessanta
          giorni. 
              3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis  la
          Conferenza Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata  non
          provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per  gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume la determinazione sostitutiva nei successivi  trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo
          comma,  e  dell'articolo  118  della   Costituzione,   alla
          competente Giunta regionale ovvero alle  competenti  Giunte
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
          assumono  la  determinazione  sostitutiva  nei   successivi
          trenta giorni; qualora la  Giunta  regionale  non  provveda
          entro il termine  predetto,  la  decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri, che delibera con la  partecipazione
          dei Presidenti delle regioni interessate. 
              3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato,  con
          propria legge, intese per la composizione del  dissenso  ai
          sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della  Costituzione,
          anche  attraverso   l'individuazione   di   organi   comuni
          competenti in via generale ad  assumere  la  determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso. 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. -. 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in  caso  di  provvedimento  negativo  trova   applicazione
          l'articolo 5, comma  2,  lettera  c-bis),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma  2,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».