Art. 3 
 
                Attribuzione e trasferimento dei beni 
 
  1. Ferme restando le funzioni amministrative  gia'  conferite  agli
enti territoriali in base alla normativa  vigente,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con
le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia,  adottati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo: 
    a)  sono  trasferiti  alle  Regioni,  unitamente  alle   relative
pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) ed i beni del demanio idrico  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), salvo  quanto  previsto  dalla  lettera  b)  del
presente comma; 
    b)  sono  trasferiti  alle  Province,  unitamente  alle  relative
pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), limitatamente  ai  laghi  chiusi  privi  di  emissari  di
superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia,  e  le
miniere  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d),  che  non
comprendono  i  giacimenti  petroliferi  e  di  gas  e  le   relative
pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative
pertinenze. 
  2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati  dalla  utilizzazione
del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma  1,
tenendo conto dell'entita' delle risorse idriche  che  insistono  sul
territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate
dalla medesima, e' destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla
base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province  sul
cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.  Decorso
un anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  senza
che sia stata conclusa la  predetta  intesa,  il  Governo  determina,
tenendo conto dei  medesimi  criteri,  la  quota  da  destinare  alle
singole Province, attraverso l'esercizio del  potere  sostitutivo  di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni  sono  individuati
ai fini dell'attribuzione ad uno o piu' enti appartenenti  ad  uno  o
piu'  livelli  di  governo  territoriale  mediante  l'inserimento  in
appositi elenchi contenuti in uno o piu' decreti del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa  intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  le
riforme per il federalismo, con il Ministro per  i  rapporti  con  le
Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia,  sulla  base
delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto
legislativo. I beni possono essere individuati  singolarmente  o  per
gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi  informativi,
anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore  del
bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di  gestione  e
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 3,  le  Regioni  e  gli  enti  locali  che  intendono
acquisire  i  beni  contenuti  negli  elenchi  di  cui  al  comma   3
presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei  citati   decreti,
un'apposita domanda  di  attribuzione  all'Agenzia  del  demanio.  Le
specifiche finalita'  e  modalita'  di  utilizzazione  del  bene,  la
relativa tempistica ed economicita' nonche' la destinazione del  bene
medesimo sono contenute  in  una  relazione  allegata  alla  domanda,
sottoscritta dal rappresentante legale  dell'ente.  Per  i  beni  che
negli elenchi di cui al  comma  3  sono  individuati  in  gruppi,  la
domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti  i  beni  compresi  in
ciascun gruppo e  la  relazione  deve  indicare  le  finalita'  e  le
modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste  di
assegnazione pervenute  e'  adottato,  entro  i  successivi  sessanta
giorni, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentite le Regioni  e  gli  enti  locali  interessati,  un  ulteriore
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  riguardante
l'attribuzione  dei  beni,  che  produce  effetti   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce  titolo  per
la trascrizione e per la voltura  catastale  dei  beni  a  favore  di
ciascuna Regione o ciascun ente locale. 
  5.Qualora l'ente territoriale non utilizzi  il  bene  nel  rispetto
delle finalita' e dei tempi indicati nella relazione di cui al  comma
4, il Governo esercita il potere sostitutivo di  cui  all'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la  migliore
utilizzazione  del  bene,  anche  attraverso   il   conferimento   al
patrimonio vincolato di cui al comma 6. 
  6. I beni per i quali non e' stata presentata la domanda di cui  al
comma 4 del presente articolo ovvero  al  comma  3  dell'articolo  2,
confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri adottato  con  la  procedura  di  cui  al  comma  3,  in  un
patrimonio   vincolato   affidato   all'Agenzia   del    demanio    o
all'amministrazione che  ne  cura  la  gestione,  che  provvede  alla
valorizzazione e alienazione  degli  stessi  beni,  d'intesa  con  le
Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi
di programma o protocolli di intesa.  Decorsi  trentasei  mesi  dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di
inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali  non  si  e'
proceduto  alla  stipula  degli  accordi  di  programma  ovvero   dei
protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilita' dello  Stato
e  possono  essere  comunque  attribuiti  con  i   decreti   di   cui
all'articolo 7. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131: 
              «  Art.   8   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».