Art. 4 
 
                           Status dei beni 
 
  1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori,  oneri  e
pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura
civile, entrano a far parte del patrimonio  disponibile  dei  Comuni,
delle Province,  delle  Citta'  metropolitane  e  delle  Regioni,  ad
eccezione di quelli  appartenenti  al  demanio  marittimo,  idrico  e
aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice
civile, nonche' alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata  dal
medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi  regionali
e statali e dalle  norme  comunitarie  di  settore,  con  particolare
riguardo a quelle di tutela della concorrenza.  Ove  ne  ricorrano  i
presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
attribuzione di beni demaniali  diversi  da  quelli  appartenenti  al
demanio marittimo, idrico e aeroportuale, puo' disporre motivatamente
il mantenimento dei  beni  stessi  nel  demanio  o  l'inclusione  nel
patrimonio  indisponibile.  Per  i  beni   trasferiti   che   restano
assoggettati al regime dei  beni  demaniali  ai  sensi  del  presente
articolo,  l'eventuale  passaggio   al   patrimonio   e'   dichiarato
dall'amministrazione dello Stato ai sensi  dell'articolo  829,  primo
comma, del codice  civile.  Sui  predetti  beni  non  possono  essere
costituiti diritti di superficie. 
  2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 3, commi  1  e  4,  quarto  periodo.  Il
trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di  diritto  in  cui  i
beni si trovano, con contestuale immissione di  ciascuna  Regione  ed
ente locale nel possesso giuridico e subentro  in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti
derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. 
  3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano
a far parte del patrimonio disponibile dei  Comuni,  delle  Province,
delle Citta' metropolitane e delle Regioni  possono  essere  alienati
solo previa valorizzazione attraverso  le  procedure  per  l'adozione
delle  varianti  allo  strumento  urbanistico,   e   a   seguito   di
attestazione di congruita' rilasciata, entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio  o
dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 111 del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 111 (Successione a titolo particolare nel diritto
          controverso). - Se nel corso del processo si trasferisce il
          diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare,
          il processo prosegue tra le parti originarie. 
              Se il trasferimento  a  titolo  particolare  avviene  a
          causa di morte, il processo e'  proseguito  dal  successore
          universale o in suo confronto. 
              In ogni caso il successore a  titolo  particolare  puo'
          intervenire o essere chiamato nel processo e, se  le  altre
          parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
          puo' esserne estromesso. 
              La sentenza pronunciata  contro  questi  ultimi  spiega
          sempre i suoi effetti anche contro il successore  a  titolo
          particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le  norme
          sull'acquisto  in   buona   fede   dei   mobili   e   sulla
          trascrizione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  829  del  codice
          civile: 
              «Art.  829  (Passaggio   di   beni   dal   demanio   al
          patrimonio). - Il passaggio dei beni dal  demanio  pubblico
          al   patrimonio   dello   Stato    dev'essere    dichiarato
          dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve  essere  dato
          annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
              Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
          il provvedimento che dichiara il  passaggio  al  patrimonio
          deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
          comunali e provinciali.».