Art. 5 
 
 
                         Tipologie dei beni 
 
  1. I beni  immobili  statali  e  i  beni  mobili  statali  in  essi
eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che  sono  posti
al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai  sensi
dell'articolo 3 a Comuni, Province, Citta'  metropolitane  e  Regioni
sono i seguenti: 
    a)  i  beni  appartenenti  al  demanio   marittimo   e   relative
pertinenze, come definiti  dall'articolo  822  del  codice  civile  e
dall'articolo 28 del codice  della  navigazione,  con  esclusione  di
quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; 
    b) i beni appartenenti al demanio idrico e  relative  pertinenze,
nonche' le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come
definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile  e
dalle leggi speciali di settore, ad esclusione: 
      1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
      2)  dei  laghi  di  ambito  sovraregionale  per  i  quali   non
intervenga un'intesa  tra  le  Regioni  interessate,  ferma  restando
comunque la eventuale disciplina di livello internazionale; 
    c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti  al
demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze,  diversi
da quelli di interesse nazionale cosi'  come  definiti  dall'articolo
698 del codice della navigazione; 
    d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma; 
    e) gli altri beni immobili dello Stato, ad  eccezione  di  quelli
esclusi dal trasferimento. 
  2. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  4,  sono  in  ogni  caso
esclusi dal trasferimento: gli immobili  in  uso  per  comprovate  ed
effettive finalita' istituzionali alle amministrazioni  dello  Stato,
anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di  beni
immobili dello Stato in uso governativo e  alle  Agenzie  di  cui  al
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di  rilevanza  economica
nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore;  i  beni
appartenenti al patrimonio culturale,  salvo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggetto
di  accordi   o   intese   con   gli   enti   territoriali   per   la
razionalizzazione  o  la  valorizzazione  dei  rispettivi   patrimoni
immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese  quelle  stradali
ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprieta'  dello  Stato;
sono altresi' esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto  i
parchi nazionali e le riserve naturali statali. I  beni  immobili  in
uso per finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei  beni
esclusi dal trasferimento in base a  criteri  di  economicita'  e  di
concreta cura degli interessi pubblici perseguiti. 
  3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui  al  comma  2
trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai  sensi  del  medesimo
comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo  gli  elenchi  dei
beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia  del  demanio
puo' chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche
nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a
carico del bilancio dello Stato.  Entro  il  predetto  termine  anche
l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro
i successivi quarantacinque giorni, previo  parere  della  Conferenza
Unificata, da esprimersi entro  il  termine  di  trenta  giorni,  con
provvedimento del direttore  dell'Agenzia  l'elenco  complessivo  dei
beni esclusi dal trasferimento e' redatto ed e' reso pubblico, a fini
notiziali, con l'indicazione delle motivazioni  pervenute,  sul  sito
internet dell'Agenzia. Con  il  medesimo  procedimento,  il  predetto
elenco puo' essere integrato o modificato. 
  4. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per le  riforme  per  il
federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuati e attribuiti i beni  immobili  comunque  in  uso  al
Ministero della difesa che possono essere  trasferiti  ai  sensi  del
comma 1, in quanto  non  ricompresi  tra  quelli  utilizzati  per  le
funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure
di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di
cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  non  funzionali
alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello  strumento
militare  finalizzati  all'efficace  ed  efficiente  esercizio  delle
citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti  riconosciuti  al
Ministero della difesa dalla normativa vigente. 
  5. In sede di prima applicazione del presente decreto  legislativo,
nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei  conseguenti
programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi
e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4,  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo  Stato  provvede,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
al trasferimento alle Regioni e  agli  altri  enti  territoriali,  ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e  delle
cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione. 
  6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere
trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree gia' comprese  nei
porti e non piu' funzionali all'attivita' portuale e suscettibili  di
programmi   pubblici   di   riqualificazione   urbanistica,    previa
autorizzazione  dell'Autorita'  portuale,  se  istituita,   o   della
competente Autorita' marittima. 
  7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui  al  comma  1  i  beni
costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonche' i
beni in uso a qualsiasi  titolo  al  Senato  della  Repubblica,  alla
Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonche'  agli  organi
di rilevanza costituzionale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 del codice della
          navigazione: 
              «Art. 28 (Beni del demanio marittimo).  -  Fanno  parte
          del demanio marittimo: 
                a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; 
                b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare,
          i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante  una
          parte dell'anno comunicano liberamente col mare; 
                c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 822, 942, 945, 946
          e 947 del codice civile: 
              «Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
          e fanno parte del demanio pubblico il  lido  del  mare,  la
          spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
          le altre acque definite pubbliche dalle leggi  in  materia;
          le opere destinate alla difesa nazionale. 
              Fanno  parimenti  parte  del   demanio   pubblico,   se
          appartengono allo Stato, le  strade,  le  autostrade  e  le
          strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
          riconosciuti d'interesse storico, archeologico e  artistico
          a norma delle leggi in  materia;  le  raccolte  dei  musei,
          delle pinacoteche,  degli  archivi,  delle  biblioteche;  e
          infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati  al
          regime proprio del demanio pubblico.». 
              «Art. 942 (Terreni abbandonati dalle acque correnti). -
          I   terreni   abbandonati   dalle   acque   correnti,   che
          insensibilmente si ritirano da una  delle  rive  portandosi
          sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che  il
          confinante della riva opposta possa  reclamare  il  terreno
          perduto. 
              Ai sensi  del  primo  comma,  si  intendono  per  acque
          correnti i fiumi, i torrenti  e  le  altre  acque  definite
          pubbliche dalle leggi in materia. 
              Quanto stabilito  al  primo  comma  vale  anche  per  i
          terreni abbandonati dal mare, dai  laghi,  dalle  lagune  e
          dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.». 
              «Art. 945 (Isole e unioni  di  terra).  -  Le  isole  e
          unioni di terra che  si  formano  nel  letto  dei  fiumi  o
          torrenti appartengono al demanio pubblico.» 
              «Art. 946. (Alveo abbandonato). -  Se  un  fiume  o  un
          torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il
          terreno abbandonato rimane assoggettato al  regime  proprio
          del demanio pubblico.» 
              «Art. 947 (Mutamenti del letto dei fiumi  derivanti  da
          regolamento  del  loro  corso).  -  Le  disposizioni  degli
          articoli 942, 945 e 946 si applicano  ai  terreni  comunque
          abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per  fatti
          artificiali   indotti   dall'attivita'    antropica,    ivi
          comprendendo anche i terreni abbandonati  per  fenomeni  di
          inalveamento. 
              La disposizione dell'articolo 941 non  si  applica  nel
          caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del  corso
          dei fiumi,  da  bonifiche  o  da  altri  fatti  artificiali
          indotti dall'attivita' antropica. 
              In ogni caso e' esclusa  la  sdemanializzazione  tacita
          dei beni del demanio idrico.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  698  del  codice
          della navigazione: 
              «Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
          nazionale). - Con decreto del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono  individuati,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  da
          esprimere entro trenta giorni dalla data  di  assegnazione,
          gli  aeroporti  e  i  sistemi  aeroportuali  di   interesse
          nazionale, quali  nodi  essenziali  per  l'esercizio  delle
          competenze  esclusive  dello  Stato,  tenendo  conto  delle
          dimensioni e della tipologia del traffico,  dell'ubicazione
          territoriale e del ruolo strategico dei  medesimi,  nonche'
          di  quanto  previsto  nei  progetti  europei  TEN.  Con  il
          medesimo  procedimento  si  provvede  alle  modifiche   del
          suddetto decreto del Presidente della Repubblica. 
              Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli
          aeroporti di interesse regionale, e' istituito, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato
          di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle
          regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti
          aeronautici.  La  partecipazione  al  comitato  di  cui  al
          presente comma non comporta  la  corresponsione  di  alcuna
          indennita' o compenso ne' rimborsi spese.». 
              -   Si   riporta   il   testo   dell'articolo    14-bis
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art.   14-bis   (Infrastrutture   militari).   -    1.
          All'articolo 27 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 13-ter: 
                  1) le parole: «31  ottobre  2008»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2008»; 
                  2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche'  altre
          strutture, per un valore complessivo pari  almeno  a  2.000
          milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ad
          avvenuto completamento  delle  procedure  di  riallocazione
          concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»; 
                b) al comma 13-ter.2, dopo le  parole:  «a  procedure
          negoziate con  gli  enti  territoriali»  sono  inserite  le
          seguenti: «, societa' a partecipazioni pubbliche e soggetti
          privati»; 
                c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e'  sostituito
          dai  seguenti:  «Per  consentire  la  riallocazione   delle
          predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze  di
          funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei
          mezzi, dei sistemi, dei  materiali  e  delle  strutture  in
          dotazione   alle   Forze   armate,   inclusa   l'Arma   dei
          carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione  del
          Ministero della difesa, un fondo in conto capitale  ed  uno
          di parte corrente le cui dotazioni sono  determinate  dalla
          legge   finanziaria   in   relazione   alle   esigenze   di
          realizzazione del programma di cui al  comma  13-ter.1.  Al
          fondo  in  conto  capitale  concorrono  anche  i   proventi
          derivanti  dalle  attivita'  di  valorizzazione  effettuate
          dall'Agenzia del demanio con riguardo  alle  infrastrutture
          militari, ancora in uso al Ministero della difesa,  oggetto
          del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
          provvede mediante uno o piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze»; 
                d) dopo il comma 13-ter.2 e' inserito il seguente: 
              «13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non  si
          applica l'articolo 2, comma 615, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244,  ed  essi  sono  riassegnati  allo  stato  di
          previsione del Ministero della difesa  integralmente  nella
          misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2». 
              2. All'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «con  gli  enti
          territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di
          servizi con  gli  enti  territoriali,  con  le  societa'  a
          partecipazione pubblica e con i soggetti privati»; 
                b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
          procedure di permuta sono effettuate  dal  Ministero  della
          difesa, d'intesa con l'Agenzia del  demanio,  nel  rispetto
          dei   principi    generali    dell'ordinamento    giuridico
          contabile». 
              3. ll Ministero della difesa - Direzione  generale  dei
          lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito
          decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi
          di cui all' articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  come  da  ultimo
          modificato dal comma 1 del presente articolo,  da  alienare
          secondo le seguenti procedure: 
                a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge
          24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e  al
          regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
          e  successive  modificazioni,  nonche'  alle  norme   della
          contabilita'  generale  dello  Stato,  fermi   restando   i
          principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione generale  dei  lavori  e  del  demanio  che  puo'
          avvalersi del supporto tecnico-operativo  di  una  societa'
          pubblica  o  a  partecipazione  pubblica  con   particolare
          qualificazione professionale ed esperienza commerciale  nel
          settore immobiliare; 
                b) la determinazione del valore dei beni da  porre  a
          base d'asta e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa  -
          Direzione generale dei lavori e del demanio, previo  parere
          di  congruita'  emesso  da  una  commissione  appositamente
          nominata  dal  Ministro  della  difesa,  presieduta  da  un
          magistrato amministrativo o da un avvocato  dello  Stato  e
          composta da rappresentanti dei  Ministeri  della  difesa  e
          dell'economia e delle finanze, nonche'  da  un  esperto  in
          possesso  di  comprovata  professionalita'  nella  materia.
          Dall'istituzione  della  commissione  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
          componenti  della  stessa  non  spetta  alcun  compenso   o
          rimborso spese; 
                c) i contratti di trasferimento di ciascun bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
                d) i proventi derivanti dalle procedure di  cui  alla
          lettera  a)  possono  essere  destinati,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          della difesa, al soddisfacimento delle esigenze  funzionali
          del  Ministero   della   difesa   previa   verifica   della
          compatibilita' finanziaria e  dedotta  la  quota  che  puo'
          essere destinata agli enti territoriali interessati; 
                e) le alienazioni  e  permute  dei  beni  individuati
          possono essere effettuate a trattativa privata, qualora  il
          valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera
          b), sia inferiore a quattrocentomila euro; 
                f) ai fini delle permute e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di cui all' articolo 12,  comma  3,  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'elenco  di
          tali immobili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio  di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'  articolo  12,  comma  2,  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per  i
          beni   riconosciuti   di   interesse   storico   artistico,
          l'accertamento  della   relativa   condizione   costituisce
          dichiarazione ai sensi dell' articolo 13 del citato  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del   2004.   Le
          approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004   sono
          rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
          della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui  al
          decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e  seconda,
          si applicano anche dopo la dismissione. 
              4. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          1, comma 568, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  i
          proventi derivanti dalle alienazioni  di  cui  all'articolo
          49, comma 2, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  sono
          integralmente  riassegnati  al  fondo  di  parte   corrente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa, in relazione alle  esigenze  di  realizzazione  del
          programma di cui al comma  13-ter.2  dell'articolo  27  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  come
          modificato dal comma 1 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 628, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              «Art. 2. (...). 
              628. Ai fini della realizzazione del programma  di  cui
          al comma 627, il Ministero della difesa: 
                a) procede all'individuazione  di  tre  categorie  di
          alloggi di servizio: 
              1) alloggi da assegnare al personale per il periodo  di
          tempo in  cui  svolge  particolari  incarichi  di  servizio
          richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di
          servizio; 
              2) alloggi da assegnare per una  durata  determinata  e
          rinnovabile  in  ragione  delle  esigenze  di  mobilita'  e
          abitative; 
              3) alloggi da assegnare con possibilita' di opzione  di
          acquisto mediante riscatto; 
                b)   provvede   all'alienazione   della   proprieta',
          dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non  piu'
          funzionali  alle  esigenze  istituzionali,  in  numero  non
          inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare
          in blocco, con diritto di prelazione per il  conduttore  e,
          in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per  il
          personale militare e civile del Ministero della difesa  non
          proprietario  di  altra  abitazione  nella  provincia,  con
          prezzo di vendita determinato d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio, ridotto nella misura massima del 25  per  cento  e
          minima del 10 per cento,  tenendo  conto  del  reddito  del
          nucleo familiare, della presenza di portatori  di  handicap
          tra i componenti di tale nucleo e  dell'eventuale  avvenuta
          perdita  del  titolo  alla  concessione  e  assicurando  la
          permanenza  negli  alloggi  dei  conduttori  delle   unita'
          immobiliari e delle vedove, con  basso  reddito  familiare,
          non superiore  a  quello  determinato  annualmente  con  il
          decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7,  della
          legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  ovvero  con  componenti
          familiari portatori di handicap, dietro corresponsione  del
          canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base
          agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono
          rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla  data
          di acquisto. I proventi derivanti  dalle  alienazioni  sono
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnati in apposita unita' previsionale di  base  dello
          stato di previsione del Ministero della difesa; 
                c)  puo'  avvalersi,  ai  fini   di   accelerare   il
          procedimento di alienazione, tramite la Direzione  generale
          dei  lavori  e  del  demanio,  dell'attivita'  di   tecnici
          dell'Agenzia del demanio ed e' esonerato dalla consegna dei
          documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative  in
          materia urbanistica, tecnica e fiscale,  necessari  per  la
          stipula dei contratti di alienazione di  cui  alla  lettera
          b), sostituiti da apposita dichiarazione; 
                d) puo' procedere alla concessione di lavori pubblici
          di cui agli articoli 153 e seguenti del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni, con le modalita' previste dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  19  aprile
          2005, n. 170, prevedendo, a tal fine,  la  possibilita'  di
          cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in  uso  non
          piu' necessari ai fini istituzionali, individuati  d'intesa
          con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli  da
          individuare ai sensi dell'articolo 27,  comma  13-ter,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni,  nonche'  la  destinazione  della
          totalita' dei canoni degli alloggi di  servizio  realizzati
          in attuazione del programma di cui ai commi da  627  a  631
          fino  al  termine  della   concessione,   con   conseguente
          cessazione della  sospensione  delle  vigenti  disposizioni
          normative in materia di riparto dei proventi derivanti  dai
          canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze
          armate. (...)». 
                - Si riporta il testo degli articoli 54  e  112,  del
          Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
                «Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono  inalienabili
          i beni culturali demaniali di seguito indicati: 
                a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
                b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali  con
          atti aventi forza di legge; 
                c) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          biblioteche; 
                d) gli archivi. 
              2. Sono altresi' inalienabili: 
                a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
          indicati all'articolo 10,  comma  1,  che  siano  opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre cinquanta anni, fino a quando  non  sia  intervenuta,
          ove  necessario,  la  sdemanializzazione  a   seguito   del
          procedimento di verifica previsto dall'articolo 12; 
                b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o
          la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta  anni,  se
          incluse  in  raccolte  appartenenti  ai  soggetti  di   cui
          all'articolo 53; 
                c) i singoli documenti appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'articolo  53,  nonche'  gli  archivi  e  i  singoli
          documenti di enti ed istituti pubblici  diversi  da  quelli
          indicati al medesimo articolo 53; 
                d) le cose immobili appartenenti ai soggetti  di  cui
          all'articolo 53  dichiarate  di  interesse  particolarmente
          importante  quali  testimonianze  dell'identita'  e   della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive,  religiose,
          ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). 
              3. I beni e le cose di cui  ai  commi  1  e  2  possono
          essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni  e
          gli altri enti pubblici territoriali. 
              4. I beni e le cose indicati ai commi  1  e  2  possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.». 
              «Art.  112  (Valorizzazione  dei  beni   culturali   di
          appartenenza pubblica). - 1.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli
          altri   enti   pubblici    territoriali    assicurano    la
          valorizzazione dei  beni  presenti  negli  istituti  e  nei
          luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
          fondamentali fissati dal presente codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione regionale  disciplina  la  valorizzazione  dei
          beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
          appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato   abbia
          trasferito la disponibilita'  sulla  base  della  normativa
          vigente. 
              3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al  di
          fuori degli istituti e dei luoghi di cui  all'articolo  101
          e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Al fine di coordinare, armonizzare ed  integrare  le
          attivita'  di  valorizzazione  dei  beni   del   patrimonio
          culturale  di  appartenenza  pubblica,  lo  Stato,  per  il
          tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
          territoriali stipulano accordi su base regionale,  al  fine
          di  definire  gli  obbiettivi  e  fissarne  i  tempi  e  le
          modalita' di attuazione.  Con  gli  accordi  medesimi  sono
          individuate  le  adeguate  forme  di  gestione,  ai   sensi
          dell'articolo 115. 
              5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui
          al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi,  la
          loro definizione e' rimessa alla  decisione  congiunta  del
          Ministro, del  presidente  della  Regione,  del  presidente
          della Provincia e dei sindaci dei  comuni  interessati.  In
          assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e'  tenuto  a
          garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque  la
          disponibilita'. 
              6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e
          gli altri enti pubblici territoriali possono  definire,  in
          sede  di  Conferenza  unificata,   indirizzi   generali   e
          procedure per uniformare,  sul  territorio  nazionale,  gli
          accordi indicati al comma 4. 
              7. Agli accordi di cui al comma 4  possono  partecipare
          anche soggetti privati  e,  previo  consenso  dei  soggetti
          interessati, gli accordi medesimi possono  riguardare  beni
          di proprieta' privata. 
              8. I soggetti  pubblici  interessati  possono  altresi'
          stipulare  apposite   convenzioni   con   le   associazioni
          culturali o  di  volontariato  che  svolgono  attivita'  di
          promozione  e  diffusione   della   conoscenza   dei   beni
          culturali.».