Art. 6 
 
 
Valorizzazione dei  beni  attraverso  fondi  comuni  di  investimento
                             immobiliare 
 
  1. Al fine  di  favorire  la  massima  valorizzazione  dei  beni  e
promuovere la capacita' finanziaria degli enti territoriali, anche in
attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), i
beni  trasferiti  agli  enti  territoriali   possono,   previa   loro
valorizzazione, attraverso  le  procedure  per  l'approvazione  delle
varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2,  comma  5,
lettera  b),  essere  conferiti  ad  uno  o  piu'  fondi  comuni   di
investimento immobiliare istituiti  ai  sensi  dell'articolo  37  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni, ovvero dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio
1994,  n.  86.  Ciascun  bene  e'   conferito,   dopo   la   relativa
valorizzazione  attraverso  le  procedure  per  l'approvazione  delle
varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui  congruita'
e' attestata, entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  relativa
richiesta, da parte  dell'Agenzia  del  demanio  o  dell'Agenzia  del
territorio, secondo le rispettive competenze. 
  2. La Cassa depositi  e  prestiti,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,
puo' partecipare ai fondi di cui al comma 1. 
  3. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai  sensi  del
presente decreto si applicano, in ogni caso, le agevolazioni  di  cui
ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86. 
 
          Note all'art. 6: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di  investimento).
          -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
          determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
          comuni di investimento con riguardo: 
                a) all'oggetto dell'investimento; 
                b) alle categorie di  investitori  cui  e'  destinata
          l'offerta delle quote; 
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione e rimborso delle quote,  all'eventuale  ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; 
                d) all'eventuale durata minima e massima; 
                d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le  quali
          devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti  dei
          beni, sia in fase costitutiva che in fase  successiva  alla
          costituzione del fondo, nel caso  di  fondi  che  investano
          esclusivamente o prevalentemente in beni immobili,  diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari. 
              2. Il  regolamento  previsto  dal  comma  1  stabilisce
          inoltre: 
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso; 
                b)  le  cautele   da   osservare,   con   particolare
          riferimento all'intervento di  esperti  indipendenti  nella
          valutazione dei beni, nel caso di cessioni  o  conferimenti
          di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della  societa'
          di gestione o dalle societa' facenti parte del  gruppo  cui
          essa appartiene, comunque prevedendo un limite  percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; 
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali di contenimento e di frazionamento del  rischio
          stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche  alla
          qualita' e all'esperienza professionale degli  investitori;
          nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
          dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano  assumere
          prestiti sino a un valore di almeno il  60  per  cento  del
          valore degli immobili,  dei  diritti  reali  immobiliari  e
          delle partecipazioni in societa' immobiliari e del  20  per
          cento per gli  altri  beni  nonche'  che  possano  svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; 
                c)  le  scritture  contabili,  il  rendiconto   e   i
          prospetti  periodici  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per  le
          imprese commerciali, nonche' gli  obblighi  di  pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici; 
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio deve chiedere l'ammissione alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato  dei  certificati  rappresentativi
          delle quote dei fondi; 
                e)  i  requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
          indipendenti indicati nell'articolo 6,  comma  1),  lettera
          c), numero 5). 
              2-bis. Con il regolamento previsto dal  comma  1,  sono
          altresi' individuate le materie sulle quali i  partecipanti
          dei fondi chiusi si riuniscono in  assemblea  per  adottare
          deliberazioni vincolanti per la societa'  di  gestione  del
          risparmio.  L'assemblea  delibera  in   ogni   caso   sulla
          sostituzione della  societa'  di  gestione  del  risparmio,
          sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
          e sulle modifiche delle politiche di gestione.  L'assemblea
          e'  convocata  dal  consiglio  di   amministrazione   della
          societa' di gestione del risparmio anche su  richiesta  dei
          partecipanti che rappresentino almeno il 10 per  cento  del
          valore delle quote in circolazione e le deliberazioni  sono
          approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu'  una
          quota   degli   intervenuti   all'assemblea.   Il    quorum
          deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
          per cento del valore di tutte le quote in circolazione.  Le
          deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
          d'Italia per l'approvazione. Esse  si  intendono  approvate
          quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
          dalla  trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti   si
          applica,  per  quanto  non  disciplinato   dalla   presente
          disposizione  e  dal  regolamento  previsto  dal  comma  1,
          l'articolo 46, commi 2 e 3.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della  legge
          25 gennaio 1994, n. 86: 
              «Art. 14-bis  (Fondi  istituiti  con  apporto  di  beni
          immobili). - 1. In  alternativa  alle  modalita'  operative
          indicate negli articoli 12, 13 e 14,  le  quote  del  fondo
          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
          costituzione, con apporto di beni  immobili  o  di  diritti
          reali su immobili, qualora  l'apporto  sia  costituito  per
          oltre  il  51  per  cento  da  beni  e  diritti   apportati
          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
          da regioni, da enti locali  e  loro  consorzi,  nonche'  da
          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
          stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto  in
          natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere  a),
          d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e  l'articolo  14,
          commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto  compatibili,
          le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di
          gestione   non   deve   essere   controllata,   ai    sensi
          dell'articolo   2359    del    codice    civile,    neanche
          indirettamente,  da  alcuno  dei  soggetti  che   procedono
          all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
          nell'individuazione del soggetto controllante non si  tiene
          conto  delle  partecipazioni  detenute  dal  Ministero  del
          tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel
          fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e'  determinata  dal
          Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno  per  cento
          dell'ammontare del fondo. 
              3. Il regolamento del fondo deve  prevedere  l'obbligo,
          per i soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al 5 per cento del valore  del  fondo.  Detto  obbligo  non
          sussiste qualora partecipino al fondo,  esclusivamente  con
          apporti in denaro, anche soggetti  diversi  da  quelli  che
          hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma  1  e
          sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore
          al 10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La  liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per  l'acquisto  di   beni   immobili   o   diritti   reali
          immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni  immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare  i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e   diritti
          apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti  acquisti
          comportino un investimento non superiore al  30  per  cento
          dell'apporto complessivo in denaro. 
              4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
          sono  sottoposti   alle   procedure   di   stima   previste
          dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
          deve essere redatta e depositata  al  momento  dell'apporto
          con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del
          codice  civile  e  deve  contenere  i  dati  e  le  notizie
          richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8. 
              5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter. 
              6.   Con   modalita'   analoghe   a   quelle   previste
          dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione  procede
          all'offerta    al    pubblico    delle    quote    derivate
          dall'istituzione del fondo ai sensi  del  comma  1.  A  tal
          fine, le quote sono tenute  in  deposito  presso  la  banca
          depositaria. L'offerta al pubblico  deve  essere  corredata
          dalla relazione dei  periti  di  cui  al  comma  4  e,  ove
          esistente,   dal    certificato    attestante    l'avvenuta
          approvazione dei  progetti  di  utilizzo  dei  beni  e  dei
          diritti da parte della conferenza  di  servizi  di  cui  al
          comma 12. L'offerta  al  pubblico  deve  concludersi  entro
          diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto  in  natura  e
          comportare  collocamento  di  quote  per  un   numero   non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del  fondo  prevede  le   modalita'   di   esecuzione   del
          collocamento,   il   termine   per   il   versamento    dei
          corrispettivi da parte degli  acquirenti  delle  quote,  le
          modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede  alla
          consegna  delle  quote   agli   acquirenti,   riconosce   i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate. 
              7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte  ai
          sensi del comma 6 sono tenuti a fornire  alla  societa'  di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le  possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 
              8. Entro sei  mesi  dalla  consegna  delle  quote  agli
          acquirenti, la societa' di gestione  richiede  alla  CONSOB
          l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione  in
          un mercato regolamentato, salvo il caso  in  cui  le  quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 
              9. Qualora, decorso il termine di diciotto  mesi  dalla
          data dell'ultimo apporto in natura,  risulti  collocato  un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa' di gestione  dichiara  il  mancato  raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la liquidazione del  fondo,  che  viene  effettuata  da  un
          commissario nominato dal Ministro  del  tesoro  e  operante
          secondo le direttive impartite dal  Ministro  medesimo,  il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
              10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma  1
          non danno luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a  perdite
          deducibili per l'apportante  al  momento  dell'apporto.  Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto di apporto mantengono, ai fini  delle  imposte  sui
          redditi,  il  medesimo  valore   fiscalmente   riconosciuto
          anteriormente all'apporto. 
              11. Per l'insieme degli apporti di cui  al  comma  1  e
          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
          e' dovuto in luogo delle  ordinarie  imposte  di  registro,
          ipotecaria   e   catastale    e    dell'imposta    comunale
          sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del registro a seguito di denuncia  del  primo  apporto  in
          natura e che  deve  essere  presentata  dalla  societa'  di
          gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto  stesso
          e' stato effettuato. 
              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
          apportati a  norma  del  comma  1  di  importo  complessivo
          superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla  relazione
          di cui al comma 4, sono sottoposti  all'approvazione  della
          conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  Ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
          servizi sostituiscono a tutti gli effetti  i  concerti,  le
          intese, i nulla osta e  gli  assensi  comunque  denominati.
          Qualora   nelle   conferenze   non   si    pervenga    alle
          determinazioni  conclusive  entro  novanta   giorni   dalla
          convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
          conseguenza  della  mancata  partecipazione  ovvero   della
          mancata comunicazione entro venti giorni delle  valutazioni
          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
          convocati, le relative determinazioni sono assunte ad  ogni
          effetto dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto
          termine puo' essere prorogato una sola volta per  non  piu'
          di  sessanta  giorni.  I   termini   stabiliti   da   altre
          disposizioni di legge e  regolamentari  per  la  formazione
          degli atti facenti capo  alle  amministrazioni  e  soggetti
          chiamati a determinarsi nelle conferenze  di  servizi,  ove
          non  risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui   al
          precedente periodo, possono essere ridotti con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri per poter  consentire
          di assumere le determinazioni delle conferenze  di  servizi
          nel rispetto del termine stabilito nel periodo  precedente.
          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
          conferenza nel procedimento di  approvazione  del  progetto
          non sono opponibili alla societa' di  gestione,  al  fondo,
          ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in  tutto  ovvero
          anche solo in parte, i relativi diritti. 
              13.  Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere   titoli
          speciali che prevedono diritti di conversione in quote  dei
          fondi istituiti ai sensi del comma 1.  Le  modalita'  e  le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista  al
          comma 6, per le quote di propria  pertinenza,  il  Ministro
          del tesoro puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
          diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
          sensi del comma 1. Le modalita' e  le  condizioni  di  tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. 
              14. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          speciali emessi ai sensi del  comma  13  o  dalla  cessione
          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
          apporti dello  Stato  o  di  enti  previdenziali  pubblici,
          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
          quote, affluiscono agli enti titolari. 
              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
          a concorrenza del valore dei beni  conferiti,  ad  emettere
          prestiti obbligazionari convertibili  in  quote  dei  fondi
          istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
          all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724.  In
          alternativa alla procedura prevista  al  comma  6,  per  le
          quote di propria pertinenza, gli enti  locali  territoriali
          possono emettere titoli speciali che prevedano  diritti  di
          conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi  ai
          sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo
          35 della predetta legge n. 724 del 1994. 
              16. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione  delle  quote
          nonche' dai proventi distribuiti dai fondi  sono  destinate
          al  finanziamento  degli  investimenti  secondo  le   norme
          previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.  77,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
          beni e dei diritti da conferire ai sensi  del  comma  1  da
          parte degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista  dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
          immobili di pertinenza del fondo stesso,  gli  enti  locali
          territoriali  conferenti  dovranno   effettuare   anche   i
          conferimenti in denaro necessari nel  rispetto  dei  limiti
          previsti al comma 1. A tal fine gli  enti  conferenti  sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili  in  quote  del  fondo  fino   a   concorrenza
          dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote  del  fondo
          spettanti agli  enti  locali  territoriali  a  seguito  dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione.». 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  3,
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: 
              «4-bis.  Le  operazioni,  effettuate  ai  sensi   dell'
          articolo 5, comma  7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
          quale  quella  della  concessione  di  finanziamenti,   del
          rilascio  di  garanzie,  dell'assunzione  di  capitale   di
          rischio o di debito, e possono essere  realizzate  anche  a
          favore delle piccole  e  medie  imprese  per  finalita'  di
          sostegno  dell'economia.  Le  predette  operazioni  possono
          essere  effettuate  in  via   diretta   ovvero   attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito, ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          piccole e  medie  imprese  che  possono  essere  effettuate
          esclusivamente  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'  articolo  33  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno  o  piu'
          fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa.  Lo
          Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
          a 500.000  euro  di  quote  di  societa'  di  gestione  del
          risparmio   finalizzate   a   gestire   fondi   comuni   di
          investimento  mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione.».