Art. 7 
 
 
                  Decreti biennali di attribuzione 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni  due
anni su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per le riforme per il  federalismo,  con  il
Ministro per i rapporti con le  Regioni  e  con  gli  altri  Ministri
competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali  sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente
decreto  legislativo,  possono  essere  attribuiti   ulteriori   beni
eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. 
  2.  Gli  enti  territoriali  interessati  possono   individuare   e
richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti  ne'  in
precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali
beni sono trasferiti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste e'  allegata
una  relazione  attestante  i  benefici  derivanti   alle   pubbliche
amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da
una loro migliore valorizzazione in sede locale.