Art. 8 
 
 
                 Utilizzo ottimale di beni pubblici 
                  da parte degli enti territoriali 
 
  1. Gli  enti  territoriali,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
utilizzazione dei beni pubblici per  lo  svolgimento  delle  funzioni
pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni  tra
di loro e con  le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato,  anche
all'uopo convocando apposite Conferenze  di  servizi  coordinate  dal
Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze
delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle
finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte
di sua competenza  e  possono  essere  richiamate  a  sostegno  delle
richieste avanzate da ciascun ente.