Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Tutti  gli  atti,  contratti,  formalita'  e  altri  adempimenti
necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti  da  ogni
diritto e tributo. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la  semplificazione
normativa, il Ministro  per  le  riforme  per  il  federalismo  e  il
Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede
di  Conferenza  Unificata  ai  sensi  dell'articolo  3  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  determinate  le  modalita',
per ridurre, a decorrere dal primo esercizio  finanziario  successivo
alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo  spettanti
alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla
riduzione  delle  entrate  erariali  conseguente  alla  adozione  dei
decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  agli
articoli 3 e 7. 
  3. Alle procedure di spesa relative ai  beni  trasferiti  ai  sensi
delle disposizioni del presente decreto non si  applicano  i  vincoli
relativi al rispetto del patto di stabilita' interno, per un  importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione
e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale  importo  e'  determinato
secondo i criteri e con le  modalita'  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli di spesa interessati. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in  relazione
ai trasferimenti  dei  beni  immobili  di  cui  al  presente  decreto
legislativo,  e'  assicurata  la  coerenza  tra  il  riordino  e   la
riallocazione delle funzioni e la dotazione  delle  risorse  umane  e
finanziarie, con il  vincolo  che  al  trasferimento  delle  funzioni
corrisponda un trasferimento  del  personale  tale  da  evitare  ogni
duplicazione di funzioni. 
  5. Le risorse nette derivanti a ciascuna  Regione  ed  ente  locale
dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile
loro  attribuito  ai  sensi  del  presente  decreto  nonche'   quelle
derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari  cui
i medesimi  beni  siano  stati  conferiti  sono  acquisite  dall'ente
territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento  delle
stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del  debito
dell'ente e, solo in assenza del  debito  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.  La  residua  quota
del venticinque per cento e' destinata al  Fondo  per  l'ammortamento
dei titoli di Stato. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, il Ministro  per  i  rapporti  con  le  Regioni  ed  il
Ministro  per  le  riforme  per  il  federalismo,  sono  definite  le
modalita' di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o ente
locale puo' procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi
del presente decreto legislativo previa attestazione della congruita'
del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o  dell'Agenzia
del territorio, secondo le rispettive competenze.  L'attestazione  e'
resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. 
  6. Nell'attuazione del presente  decreto  legislativo  e'  comunque
assicurato il rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  28  della
legge 5 maggio 2009, n. 42. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 maggio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Bossi, Ministro per le riforme  per
                                  il federalismo 
 
                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le regioni 
 
                                  Ronchi, Ministro per  le  politiche
                                  europee 
 
                                  Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 28 (Salvaguardia finanziaria). - 1.  L'attuazione
          della  presente  legge  deve  essere  compatibile  con  gli
          impegni finanziari assunti con il  patto  di  stabilita'  e
          crescita. 
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui   all'articolo   2
          individuano meccanismi idonei ad assicurare che: 
                a)  vi  sia  la  coerenza  tra  il  riordino   e   la
          riallocazione delle funzioni e la dotazione  delle  risorse
          umane e finanziarie, con il vincolo  che  al  trasferimento
          delle funzioni corrisponda un trasferimento  del  personale
          tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; 
                b) sia  garantita  la  determinazione  periodica  del
          limite massimo della  pressione  fiscale  nonche'  del  suo
          riparto  tra  i  diversi   livelli   di   governo   e   sia
          salvaguardato l'obiettivo di  non  produrre  aumenti  della
          pressione fiscale complessiva anche nel  corso  della  fase
          transitoria. 
              3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione
          e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5  si  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a   legislazione   vigente.   Gli   oneri   connessi   alla
          partecipazione alle  riunioni  della  Commissione  e  della
          Conferenza di cui  al  primo  periodo  sono  a  carico  dei
          rispettivi soggetti istituzionali  rappresentati,  i  quali
          provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio
          e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Ai componenti della Commissione  e  della
          Conferenza non spetta alcun compenso. 
              4. Dalla presente  legge  e  da  ciascuno  dei  decreti
          legislativi di cui all' articolo 2 e  all'articolo  23  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.».