Art. 3 
 
 
                 Articolazione del sistema dei licei 
 
  1. Il sistema dei licei  comprende  i  licei  artistico,  classico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane. 
  2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle
sezioni ad opzione internazionale,  di  liceo  classico  europeo,  di
liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo,  si  provvede  con
distinto regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla
base dei criteri previsti dal presente regolamento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          si vedano le note alle premesse.