Art. 3 Articolazione del sistema dei licei 1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane. 2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), si vedano le note alle premesse.