Art. 6 
 
 
                          Liceo linguistico 
 
  1. Il percorso del liceo linguistico e' indirizzato allo studio  di
piu'  sistemi  linguistici  e  culturali.  Guida   lo   studente   ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita',  a  maturare
le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa  di
tre  lingue,  oltre  l'italiano,  e  per   comprendere   criticamente
l'identita' storica e culturale di tradizioni e civilta' diverse. 
  2. Dal primo anno del secondo biennio e'  impartito  l'insegnamento
in lingua straniera  di  una  disciplina  non  linguistica,  prevista
nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per  tutti
gli  studenti  o  nell'area  degli  insegnamenti   attivabili   dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del  contingente  di  organico  ad
esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e  delle
loro famiglie. Dal secondo  anno  del  secondo  biennio  e'  previsto
inoltre l'insegnamento, in  una  diversa  lingua  straniera,  di  una
disciplina non linguistica,  compresa  nell'area  delle  attivita'  e
degli insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  o  nell'area
degli  insegnamenti  attivabili  dalle  istituzioni  scolastiche  nei
limiti del contingente di organico ad esse assegnato e  tenuto  conto
delle  richieste  degli  studenti  e   delle   loro   famiglie.   Gli
insegnamenti previsti dal presente comma  sono  attivati  nei  limiti
degli organici determinati a legislazione vigente. 
  3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori  per
tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti  a
27 ore medie settimanali, e di 990 ore  nel  secondo  biennio  e  nel
quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
  4.  Il  piano  degli  studi  del  liceo  linguistico  e'   definito
dall'Allegato D al presente regolamento.