Art. 6 Liceo linguistico 1. Il percorso del liceo linguistico e' indirizzato allo studio di piu' sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita', a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identita' storica e culturale di tradizioni e civilta' diverse. 2. Dal primo anno del secondo biennio e' impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo linguistico e' definito dall'Allegato D al presente regolamento.