Art. 3 
 
 
                  Agenzia per la sicurezza nucleare 
 
  1. In sede di prima applicazione non  operano,  per  il  presidente
dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le  incompatibilita'  di  cui
all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonche'
agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n.  60,  e,  per  i
componenti dell'Agenzia diversi dal presidente,  le  incompatibilita'
di cui al predetto articolo 29, comma 13,  ad  esclusione  di  quelle
concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui
al periodo precedente, l'obbligo di non  avere  interessi  diretti  o
indiretti nelle imprese operanti nel settore. 
  2. All'articolo  29  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, il settimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli  incarichi»  e'
inserita la seguente: «politici».