Art. 11. 
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e  alle  norme  di
   attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice) 
 
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale,  le
parole: «e dall'articolo 291-quater del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-quater del testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, e dall'articolo 260 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,». 
2. All'articolo 147-bis, comma  3,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  la  lettera  a)  e'
sostituita dalla seguente: 
«a) quando l'esame e' disposto nei confronti di  persone  ammesse  al
piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13,  comma  1,
del  decreto-legge  15  gennaio   1991,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e  successive
modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al  citato
articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 51  del  codice
          di procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                a) nelle indagini preliminari e nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                b) nei giudizi di impugnazione dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1, lettera a) sono esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
          esercitate  dai  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
          416, realizzato allo scopo di commettere  delitti  previsti
          dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630  del
          codice penale, per i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti  previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'art. 291-quater del testo unico approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43,  e
          dall'art. 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, le funzioni  indicate  nel  comma  1,  lett.  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando  si  tratta  di  procedimenti  peri
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
          600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615- ter,
          615-quater, 615-quinquies,  617-bis,  617-ter,  617-quater,
          617-quinquies, 617-sexies,  635-bis,  635-ter,  635-quater,
          640-ter e 640-quinquies  del  codice  penale,  le  funzioni
          indicate nel comma 1, lettera  a),  del  presente  articolo
          sono attribuite all'ufficio del pubblico  ministero  presso
          il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito  ha
          sede il giudice competente.». 
              - Per l'art. 147-bis del decreto legislativo 28  luglio
          1989, n. 271, come  modificato  dalla  presente  legge,  si
          vedano le note riportate all'art. 1.