Art. 32 
 
 
Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di  ufficiale
                   e agente di polizia giudiziaria 
 
  1. Al personale appartenente al ruolo degli operatori  tecnici,  al
ruolo dei revisori tecnici al e al  ruolo  del  perito  tecnico  sono
attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza. 
  2. Al personale appartenente ai  ruoli  dei  direttori  tecnici  e'
attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la  qualifica  di
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 
  3. Al personale appartenente al ruolo degli  operatori  tecnici  e'
attribuita  la  qualifica   di   agente   di   polizia   giudiziaria,
limitatamente alle funzioni esercitate. 
  4. Agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici,  al  ruolo  del
perito  e  dei  direttori  tecnici  e'  attribuita  la  qualifica  di
ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  limitatamente   alle   funzioni
esercitate.