Art. 32 Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria 1. Al personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici, al ruolo dei revisori tecnici al e al ruolo del perito tecnico sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 2. Al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 3. Al personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. 4. Agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, al ruolo del perito e dei direttori tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.