art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'Art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'Art. 1: 
          Comma 1: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  11
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  recante  "Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica": 
              "Art. 11  (Manovra  di  finanza  pubblica).  -  1  -  2
          (omissis) 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2,  lettera
          f), nonche' a realizzare il Patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge"
          Comma 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro": 
              "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali). -  1.  E'  istituita
          presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali». 
              2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
              a) le pensioni sociali di  cui  all'articolo  26  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153 , e  successive  modificazioni
          ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
              b) l'onere delle integrazioni  di  cui  all'articolo  1
          della legge 12 giugno 1984, n. 222 ; 
              c) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
              d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni  contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 , 6  agosto  1975,  n.  427  ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato; 
              e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
              f) l'onere dei trattamenti pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n.  75  ,
          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della
          legge 15 aprile 1985, n.  140  ,  nonche'  delle  quote  di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono  altresi'  a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
          n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge  3
          giugno 1975, n.  160  ,  all'articolo  27  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11  della  legge  15
          aprile 1985, n. 140 . 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 . 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 , 6  agosto  1975,  n.  427  ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati  al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati.". 
              - Si riporta il testo del  comma  34  dell'articolo  59
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante  "Misure  per
          la stabilizzazione della finanza pubblica": 
              "34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37,  comma  3,
          lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e  successive
          modificazioni, come  rideterminato  al  netto  delle  somme
          attribuite  alla  gestione  per  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, a seguito  dell'integrale  assunzione  a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1°  gennaio  1989,
          e' incrementato della somma  di  lire  6.000  miliardi  con
          effetto dall'anno 1998, a titolo di  concorso  dello  Stato
          all'onere  pensionistico  derivante   dalle   pensioni   di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale  somma  e'
          assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla  gestione
          artigiani e per lire 560 miliardi alla  gestione  esercenti
          attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo  i
          criteri di cui al predetto articolo 37,  comma  3,  lettera
          c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
          3, comma 2, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  ,  con  il
          procedimento di cui all'articolo 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241 , e sulla base degli  elementi  amministrativi
          relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite  le
          percentuali di riparto, fra le  gestioni  interessate,  del
          predetto  importo   al   netto   della   richiamata   somma
          aggiuntiva.  Sono   escluse   da   tale   procedimento   di
          ripartizione le quote dell'importo assegnato alla  gestione
          speciale minatori e all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'  escluse  dal  predetto  procedimento   le   quote
          assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,  31  e
          34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari  al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno 1997,  in  misura  proporzionale  al  complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge finanziaria, ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  5,
          della  legge  9   marzo   1989,   n.   88,   e   successive
          modificazioni, e annualmente adeguato  secondo  i  medesimi
          criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
          delle  pensioni  INPS  sono   autorizzate,   ove   occorra,
          anticipazioni di tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino
          alla concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente  da
          quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse  sono
          da intendersi senza oneri di interessi.". 
          Comma 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi": 
              "Art. 14 (Conferenza di  servizi).  -  1.  Qualora  sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici  coinvolti  in  un  procedimento   amministrativo,
          l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza  di
          servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.". 
          Comma 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  130  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del Capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59": 
              "Art. 130 (Trasferimenti di  competenze  relative  agli
          invalidi civili).  -  1.  A  decorrere  dal  centoventesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e indennita' spettanti, ai sensi della vigente  disciplina,
          agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo  di
          gestione  istituito  presso  l'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS). 
              2. Le funzioni di  concessione  dei  nuovi  trattamenti
          economici a favore degli invalidi  civili  sono  trasferite
          alle  regioni,  che,  secondo  il  criterio  di   integrale
          copertura, provvedono con risorse  proprie  alla  eventuale
          concessione  di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a   quelli
          determinati con legge dello Stato, per tutto il  territorio
          nazionale. 
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537 , nei procedimenti giurisdizionali
          ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
          dei servizi, attivati a decorrere dal  termine  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  la  legittimazione  passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
          altri casi, anche relativamente a provvedimenti  concessori
          antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1. 
              4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego  e'
          ammesso  ricorso  amministrativo,  secondo   la   normativa
          vigente in materia di pensione sociale, ferma  restante  la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.". 
              - Il testo dell'articolo 37 della citata  legge  n.  88
          del 1989 e' riportato nelle note al comma  2  del  presente
          articolo. 
          Comma 6: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   25   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  recante
          "Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale": 
              "Art. 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale).  -  1.
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
          investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
          dotazione di 960 milioni  di  euro  per  l'anno  2009.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, da emanare  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  si  provvede  all'individuazione  della
          quota parte da destinare all'acquisto  di  nuovo  materiale
          rotabile per il trasporto pubblico  regionale  e  locale  e
          alla  ripartizione  del  fondo  e  sono  definiti  tempi  e
          modalita' di erogazione delle relative risorse. 
              2. Per assicurare i  necessari  servizi  ferroviari  di
          trasporto  pubblico,  al  fine  della  stipula  dei   nuovi
          contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto
          ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di
          480 milioni di euro per ciascuno degli anni  2009,  2010  e
          2011.  L'erogazione  delle  risorse  e'  subordinata   alla
          stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio   che   devono
          rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione
          per garantire che il fabbisogno dei servizi  sia  contenuto
          nel limite degli  stanziamenti  di  bilancio  dello  Stato,
          complessivamente autorizzati e  delle  eventuali  ulteriori
          risorse messe a disposizione dalle Regioni per i  contratti
          di servizio di competenza, nonche' per garantire  che,  per
          l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi  di
          trasporto pubblico regionale  e  locale.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  e'  individuata
          la destinazione delle risorse per i diversi contratti. 
              3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e  2
          pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo  61,  comma  1,  della  legge  27
          dicembre 2002, n.  289,  relativa  al  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate,  a  valere  sulla  quota  destinata   alla
          realizzazione  di  infrastrutture  ai  sensi  dell'articolo
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
              4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente  al
          Ministro dell'economia e delle finanze  una  relazione  sui
          risultati della attuazione  del  presente  articolo,  dando
          evidenza  in  particolare  del  rispetto  del  criterio  di
          ripartizione, in  misura  pari  rispettivamente  al  15%  e
          all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
          sud del Paese. 
              5.  Gli  importi  oggetto   di   recupero   conseguenti
          all'applicazione  delle   norme   dell'articolo   24   sono
          riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti  pubblici
          territoriali per  le  esigenze  di  trasporto  locale,  non
          ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla  base
          di criteri che assicurano  l'erogazione  delle  somme  agli
          enti  che  destinano  le  risorse  al  miglioramento  della
          sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed  alla  riduzione
          delle tariffe.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   recante
          "Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.": 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." . 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: 
              "Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quatere 6-quinquies  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'Art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti dall'applicazione  dell'  articolo  6-quater  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  le  parole:  «d'intesa   con»   sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»; 
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis,»; 
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              «12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano». 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro». 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' destinata nella  misura  dello
          0,5  per  cento  alle  finalita'  di  cui   alla   medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo». 
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  «dei  servizi
          pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163». 
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          «producono servizi di interesse generale» sono inserite  le
          seguenti: «e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,».". 
          Comma 8: 
              - Il decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259,  reca
          "Codice delle comunicazioni elettroniche". 
          Comma 10: 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  2-bis
          del decreto-legge 23 gennaio 2001,  n.  5,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,  n.  66,  recante
          "Disposizioni urgenti per il  differimento  di  termini  in
          materia  di  trasmissioni  radiotelevisive   analogiche   e
          digitali,  nonche'   per   il   risanamento   di   impianti
          radiotelevisivi": 
              "Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive  digitali  su
          frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a  larga
          banda.) 1-4 (omissis) 
              5. Le  trasmissioni  televisive  dei  programmi  e  dei
          servizi multimediali su frequenze terrestri  devono  essere
          irradiate esclusivamente in tecnica digitale  entro  l'anno
          2012. A tale fine sono individuate aree all digital in  cui
          accelerare la completa conversione.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  15
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  "Testo
          unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici": 
              "Art. 15 (Attivita' di operatore di rete). -  1.  Fatti
          salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione
          dei diritti di uso delle radiofrequenze per  la  diffusione
          sonora   e   televisiva,   previsti   dal   codice    delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, in considerazione  degli  obiettivi
          di  tutela  del  pluralismo  e  degli  altri  obiettivi  di
          interesse  generale,  la  disciplina  per  l'attivita'   di
          operatore  di  rete  su  frequenze  terrestri  in   tecnica
          digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
          della  direttiva  2002/77/CE  della  Commissione,  del   16
          settembre  2002.  Tale  attivita'  e'  soggetta  al  regime
          dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
          citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e successive modificazioni". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8-novies  del
          decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 6 giugno 2008,  n.  101,  recante
          "Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari  e  l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee": 
              "Art. 8-novies (Modifica all'articolo 15, comma 1,  del
          testo unico  della  radiotelevisione,  di  cui  al  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma
          12 dell'articolo 25 della legge  3  maggio  2004,  n.  112.
          Parere motivato nell'ambito della procedura  di  infrazione
          n. 2005/5086). - 1. Il comma 1 dell'articolo 15  del  testo
          unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo
          31 luglio 2005, n. 177, e'  sostituito  dal  seguente:  «1.
          Fatti salvi i criteri  e  le  procedure  specifici  per  la
          concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per  la
          diffusione sonora e televisiva, previsti dal  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, in considerazione  degli  obiettivi
          di  tutela  del  pluralismo  e  degli  altri  obiettivi  di
          interesse  generale,  la  disciplina  per  l'attivita'   di
          operatore  di  rete  su  frequenze  terrestri  in   tecnica
          digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
          della  direttiva  2002/77/CE  della  Commissione,  del   16
          settembre  2002.  Tale  attivita'  e'  soggetta  al  regime
          dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
          citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e successive modificazioni». 
              2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi  del
          regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre
          2001, pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  284  del  6  dicembre  2001,  e   successive
          modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo
          economico, nel rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il  comma  12
          dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 
              3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dalla   vigente
          normativa in  materia  di  radiodiffusione  televisiva,  il
          trasferimento di frequenze tra  due  soggetti  titolari  di
          autorizzazione generale avviene nel rispetto  dell'articolo
          14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
              4. Nel corso della  progressiva  attuazione  del  piano
          nazionale di assegnazione  delle  frequenze  televisive  in
          tecnica  digitale  terrestre,  nel  rispetto  del  relativo
          programma di attuazione di cui all'articolo 42,  comma  11,
          del citato testo unico di cui  al  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle  frequenze  per
          l'esercizio  delle   reti   televisive   digitali   saranno
          assegnati,  in  conformita'  ai   criteri   di   cui   alla
          deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni, del 7 aprile  2009,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009,  nel  rispetto
          dei principi stabiliti dal diritto comunitario,  basate  su
          criteri  obiettivi,  proporzionati,   trasparenti   e   non
          discriminatori. 
              5. Al fine di rispettare  la  previsione  dell'articolo
          2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,
          n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione  al
          piano di assegnazione  delle  frequenze,  con  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  non  avente   natura
          regolamentare, d'intesa con  l'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo
          alla  trasmissione  televisiva   digitale   terrestre   con
          l'indicazione delle aree territoriali interessate  e  delle
          rispettive scadenze.". 
              - Si riporta il testo degli artt. 97 e  98  del  citato
          decreto legislativo n. 259  del  2003,  recante  il  Codice
          delle comunicazioni elettroniche: 
              "Art. 97 (Danneggiamenti e turbative).  -  1.  Chiunque
          esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo,  danno  ai
          servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed  agli
          oggetti ad essi inerenti e' punito ai  sensi  dell'articolo
          635, secondo comma, n. 3, del codice penale. 
              2. Fermo restando  quanto  disposto  dal  comma  1,  e'
          vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi
          di  comunicazione  elettronica  ed  alle  opere   ad   essi
          inerenti.  Nei  confronti   dei   trasgressori   provvedono
          direttamente,  in  via  amministrativa,   gli   ispettorati
          territoriali  del  Ministero.  La  violazione  del  divieto
          comporta  l'applicazione  della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.» 
              «Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo si applicano alle reti e servizi di  comunicazione
          elettronica ad uso pubblico. 
              2. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00. 
              3. Se il fatto riguarda la installazione o  l'esercizio
          di impianti di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e' ridotta alla  meta'  se  trattasi  di  impianti  per  la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
              4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui  al  comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
              6.   Indipendentemente   dai   provvedimenti    assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
              7. Nel caso di reiterazione degli illeciti  di  cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
              8. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00. 
              9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro
          1.150.000,00. 
              10. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621  del
          codice civile. 
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide, impartiti ai sensi  del  Codice  dal  Ministero  o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  120.000,00  ad  euro  2.500.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
              12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e  9,  e  nelle
          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e
          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini
          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di
          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in
          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti
          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
              13. In caso di violazione delle disposizioni  contenute
          nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
          il  Ministero  o   l'Autorita',   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.. 
              14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00  ad
          euro  2.500.000,00.  Se  la  violazione   degli   anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a
          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso
          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della
          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca
          dell'autorizzazione generale. 
              15. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          ai commi 1, 4, 5 e 8  dell'articolo  95,  indipendentemente
          dalla sospensione dell'esercizio e salvo  il  promuovimento
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a
          euro 5.000,00. 
              16. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 580.000,00. 
              17. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal
          Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
          e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'articolo 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e successive modificazioni.". 
          Comma 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il Testo unico
          dei servizi di media audiovisivi e radiofonici: 
              "Art. 52 (Sanzioni di competenza del Ministero).  -  1.
          Restano   ferme   e   si   applicano   agli   impianti   di
          radiodiffusione  sonora  e   televisiva   le   disposizioni
          sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3,  4,
          5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.
          259. 
              2.  Il  Ministero,  con  le  modalita'  e  secondo   le
          procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  dispone
          la  revoca  della  concessione  o  dell'autorizzazione  nei
          seguenti casi: 
              a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle
          concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma
          1, e 24, commi 1 e 2; 
              b) dichiarazione di fallimento o  ammissione  ad  altra
          procedura concorsuale, non seguita da  autorizzazione  alla
          prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa. 
              3. In caso di mancato  rispetto  dei  principi  di  cui
          all'articolo 42, comma 1, o comunque  in  caso  di  mancato
          utilizzo  delle  radiofrequenze  assegnate,  il   Ministero
          dispone la revoca ovvero  la  riduzione  dell'assegnazione.
          Tali misure sono adottate qualora il soggetto  interessato,
          avvisato  dell'inizio  del  procedimento  ed   invitato   a
          regolarizzare la propria attivita' di trasmissione  non  vi
          provvede nel termine di sei mesi dalla  data  di  ricezione
          dell'ingiunzione. 
              4. Il Ministero dispone la  sospensione  dell'esercizio
          nei casi e con le modalita' di cui all'articolo  24,  comma
          3. 
              5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
          per le  violazioni  previste  dal  presente  articolo  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato.". 
          Comma 12: 
              - Il testo del comma  2  dell'articolo  98  del  citato
          decreto legislativo n. 259 del 2003 e' riportato nelle nota
          al comma 10 del presente articolo. 
          Comma 13: 
              - Si riportano i testi del comma 12 dell'articolo 17  e
          dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 21 della citata  legge  n.
          196 del 2009: 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi." 
              "5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili. 
              6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
          a), sono quelle per le quali l'amministrazione  non  ha  la
          possibilita' di esercitare un effettivo controllo,  in  via
          amministrativa, sulle variabili che  concorrono  alla  loro
          formazione,    allocazione    e    quantificazione.    Esse
          corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili»,  in
          quanto vincolate a particolari meccanismi o  parametri  che
          regolano la loro evoluzione, determinati sia da  leggi  sia
          da  altri  atti  normativi.   Rientrano   tra   gli   oneri
          inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
          relative al pagamento  di  stipendi,  assegni,  pensioni  e
          altre spese fisse, le spese per interessi  passivi,  quelle
          derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
          per   ammortamento   di   mutui,   nonche'   quelle   cosi'
          identificate per espressa disposizione normativa. 
              7. . Le spese rimodulabili di cui al comma  5,  lettera
          b), si dividono in: 
              a) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese  non
          predeterminate  legislativamente  che   sono   quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni." 
          Comma 14: 
              -- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante
          "Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica": 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
          Comma 15: 
              - Si riporta il testo degli artt. 57 e 1 della Tariffa,
          parte II, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo  unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", come
          modificati dal presente articolo: 
              "Art. 57 (Soggetti obbligati al pagamento). - 1.  Oltre
          ai  pubblici  ufficiali,  che  hanno  redatto,  ricevuto  o
          autenticato l'atto, e ai  soggetti  nel  cui  interesse  fu
          richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati  al
          pagamento dell'imposta le parti  contraenti,  le  parti  in
          causa, coloro che hanno  sottoscritto  o  avrebbero  dovuto
          sottoscrivere le denunce di cui agli articoli  12  e  19  e
          coloro che hanno richiesto  i  provvedimenti  di  cui  agli
          articoli 633, 796,  800  e  825  del  codice  di  procedura
          civile. 
              1-bis. Gli agenti immobiliari di cui  all'articolo  10,
          comma  1,  lettera  d-bis),  sono  solidalmente  tenuti  al
          pagamento  dell'imposta  per  le  scritture   private   non
          autenticate di natura negoziale stipulate a  seguito  della
          loro attivita' per la conclusione degli affari. 
              1-ter.   L'utilizzatore   dell'immobile   concesso   in
          locazione  finanziaria   e'   solidalmente   obbligato   al
          pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire  o
          in corso di costruzione,  acquisito  dal  locatore  per  la
          conclusione del contratto. 
              2-8 (omissis).". 
          Tariffa - parte II (Atti soggetti a registrazione  solo  in
                                  caso d'uso) 
                                    Art. 1 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante  "Approvazione
          del testo unico delle disposizioni concernenti  le  imposte
          ipotecaria  e  catastale",  come  modificato  dal  presente
          articolo: 
              "Art. 11 (Soggetti obbligati al pagamento). -  1.  Sono
          obbligati   al   pagamento   dell'imposta   ipotecaria    e
          dell'imposta catastale coloro che richiedono le  formalita'
          di cui all'Art. 1 e le volture  di  cui  all'Art.  10  e  i
          pubblici ufficiali obbligati al pagamento  dell'imposta  di
          registro o  dell'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
          relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita'
          o la voltura. 
              2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento  delle
          imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui  interesse
          e' stata richiesta la formalita' o la voltura e,  nel  caso
          di iscrizioni e rinnovazioni, anche  i  debitori  contro  i
          quali e' stata  iscritta  o  rinnovata  l'ipoteca,  nonche'
          l'utilizzatore   dell'immobile   concesso   in    locazione
          finanziaria.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   35   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  recante
          "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale", cosi' come modificato  dal
          presente articolo: 
              "Art.  35  (Misure   di   contrasto   dell'evasione   e
          dell'elusione fiscale). -  1.  All'articolo  74-quater  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, dopo il comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
          «6-bis. Ai fini  dell'applicazione  dell'aliquota  IVA,  le
          consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da  ballo
          si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento
          o di spettacolo ivi svolte.». 
              2. Nel terzo comma dell'articolo  54  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dopo
          l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le  cessioni
          aventi ad oggetto beni immobili e relative  pertinenze,  la
          prova di cui  al  precedente  periodo  s'intende  integrata
          anche  se  l'esistenza  delle   operazioni   imponibili   o
          l'inesattezza delle indicazioni di  cui  al  secondo  comma
          sono desunte sulla base del  valore  normale  dei  predetti
          beni, determinato ai sensi dell'articolo  14  del  presente
          decreto.». 
              3. Nel primo comma dell'articolo  39  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
          lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:
          «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero  la
          costituzione  o  il  trasferimento  di  diritti  reali   di
          godimento sui medesimi beni, la prova di cui al  precedente
          periodo  s'intende  integrata  anche  se  l'infedelta'  dei
          relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
          dei predetti beni, determinato ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917». 
              4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
          41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
          1995, n. 85, e' abrogato. 
              5. All'articolo 17 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente comma: 
              «Le disposizioni di cui al quinto  comma  si  applicano
          anche alle prestazioni di servizi, compresa la  prestazione
          di  manodopera,  rese  nel  settore   edile   da   soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore.». 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          prestazioni  effettuate  successivamente   alla   data   di
          autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
          direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. 
              6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e
          sesto». 
              6-ter.  Per  i  soggetti  subappaltatori  ai  quali  si
          applica  l'articolo  17,  sesto  comma,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  resta
          ferma  la  possibilita'  di  effettuare  la   compensazione
          infrannuale  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma   3,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  14  ottobre  1999,   n.   542,   e   successive
          modificazioni. Qualora il volume di affari  registrato  dai
          predetti soggetti nell'anno precedente sia  costituito  per
          almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione  di
          contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo  34,
          comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a
          1.000.000 di euro.. 
              7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  dopo
          l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti: 
              «Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA).  -  1.  La
          disposizione di cui all'articolo  10-bis  si  applica,  nei
          limiti ivi previsti, anche a chiunque non  versa  l'imposta
          sul valore aggiunto,  dovuta  in  base  alla  dichiarazione
          annuale, entro il termine per  il  versamento  dell'acconto
          relativo al periodo di imposta successivo. 
              Articolo 10-quater (Indebita compensazione).  -  1.  La
          disposizione di cui all'articolo  10-bis  si  applica,  nei
          limiti ivi previsti, anche a chiunque non  versa  le  somme
          dovute,   utilizzando   in    compensazione,    ai    sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, crediti non spettanti o inesistenti.». 
              8.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 10, primo comma: 
              1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: 
              «8) le locazioni  e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni di fabbricati strumentali che  per  le
          loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate  nei
          confronti dei soggetti indicati alle lettere b)  e  c)  del
          numero 8-ter) ovvero per le  quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione; 
              8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
          ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c),
          d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»; 
              2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente: 
              «8-ter) le cessioni di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse: 
              a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data  di
          ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c),
          d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
              b)  quelle  effettuate  nei  confronti  di   cessionari
          soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva  o
          prevalente  attivita'  che  conferiscono  il  diritto  alla
          detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al  25
          per cento; 
              c) quelle effettuate nei confronti  di  cessionari  che
          non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 
              d) quelle per le quali nel  relativo  atto  il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione»; 
              b) all'articolo 19-bis1, comma  1,  lettera  i),  primo
          periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse; 
              c) [soppressa]; 
              d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce  di  cui
          al numero 127-ter) e' soppressa.». 
              9. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui al comma 8  in  relazione  al  mutato  regime  disposto
          dall'articolo 10, primo comma,  numeri  8)  e  8-bis),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  non  si  effettua  la  rettifica   della   detrazione
          dell'imposta  prevista  dall'articolo  19-bis2  del  citato
          decreto  n.  633  del  1972,  limitatamente  ai  fabbricati
          diversi   da   quelli   strumentali   che   per   le   loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla
          data del 4 luglio 2006,  e,  per  le  imprese  costruttrici
          degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito,  anche
          tramite  imprese  appaltatrici,  gli  interventi   di   cui
          all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati  o
          porzioni di fabbricato per i quali il termine  dei  quattro
          anni  dalla  data  di  ultimazione  della   costruzione   o
          dell'intervento scade entro la predetta data.  Per  i  beni
          immobili strumentali che per le  loro  caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni,  la  predetta  rettifica  della  detrazione
          dell'imposta si effettua esclusivamente se nel  primo  atto
          stipulato successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto  non  viene
          esercitata   l'opzione   per   la   imposizione    prevista
          dall'articolo 10, primo comma,  numeri  8)  e  8-ter),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a) all'articolo 5,  comma  2,  le  parole:  «operazioni
          esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8),  8-bis)»  sono
          sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e  imponibili
          ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8),  8-bis),
          8-ter),»; 
              b) all'articolo 40, dopo il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di
          registro le locazioni di  immobili  strumentali,  ancorche'
          assoggettate  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di   cui
          all'articolo 10, primo comma, numero 8),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; 
              c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1,
          dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
              «a-bis) quando hanno per oggetto immobili  strumentali,
          ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,  di
          cui all'articolo 10, primo comma, numero  8),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:  1
          per cento». 
              10-bis. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti
          le imposte  ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al  decreto
          legislativo  31  ottobre  1990,  n.   347,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole:  «a  norma
          dell'articolo 2» sono aggiunte le  seguenti:  «,  anche  se
          relative a  immobili  strumentali,  ancorche'  assoggettati
          all'imposta sul valore aggiunto, di  cui  all'articolo  10,
          primo comma, numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
              b) dopo l'articolo  1  della  Tariffa  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze  che  importano
          trasferimento di proprieta' di beni  immobili  strumentali,
          di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  8-ter),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,
          o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli
          stessi: 3 per cento» 
              10-ter. Per le  volture  catastali  e  le  trascrizioni
          relative alle cessioni di beni immobili strumentali di  cui
          all'articolo 10, primo comma, numero  8-ter),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.633,
          anche se assoggettati all'imposta sul valore  aggiunto,  di
          cui  siano  parte  fondi  immobiliari  chiusi  disciplinati
          dall'articolo 37 del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24   febbraio   1998,   n.58,   e   successive
          modificazioni,  e  dall'articolo  14-bis  della  legge   25
          gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni, le aliquote
          delle imposte ipotecaria e catastale, come  modificate  dal
          comma 10-bis del  presente  articolo,  sono  ridotte  della
          meta'. 
              10-ter.1. Alle  cessioni,  effettuate  dalle  banche  e
          dagli   intermediari   finanziari   autorizzati   di    cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, nel caso
          di esercizio, da parte dell'utilizzatore,  dell'opzione  di
          acquisto dell'immobile concesso in  locazione  finanziaria,
          ovvero nel caso di  immobile  riveniente  da  contratti  di
          locazione    finanziaria    risolti    per     inadempienza
          dell'utilizzatore, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale sono dovute in misura fissa. 
              10-quater.  Le  disposizioni  in  materia  di   imposte
          indirette  previste  per  la  locazione  di  fabbricati  si
          applicano, se  meno  favorevoli,  anche  per  l'affitto  di
          aziende il cui valore complessivo sia costituito, per  piu'
          del  50  per  cento,  dal  valore  normale  di  fabbricati,
          determinato ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              10-quinquies. Ai fini dell'applicazione  delle  imposte
          proporzionali di cui all'articolo 5  della  Tariffa,  parte
          prima,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive
          modificazioni, per i contratti di locazione  o  di  affitto
          assoggettati ad imposta sul  valore  aggiunto,  sulla  base
          delle disposizioni vigenti fino alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione  alla
          medesima  data,  le  parti   devono   presentare   per   la
          registrazione una apposita dichiarazione, nella quale  puo'
          essere esercitata, ove la locazione abbia ad  oggetto  beni
          immobili  strumentali  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera a-bis) della Tariffa,  parte  prima,  del  predetto
          decreto n. 131  del  1986,  l'opzione  per  la  imposizione
          prevista dall'articolo 10,  primo  comma,  numero  8),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  il
          15 settembre 2006, sono stabiliti le modalita' e i  termini
          degli adempimenti e del versamento dell'imposta. 
              10-sexies. (abrogato) 
              11. - 35-quater. (omissis)". 
          Comma 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente": 
              "Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              - Il comma 10-sexies, abrogato  dalla  presente  legge,
          dell'articolo 35 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, riportato nella nota al comma 15, prevedeva  che  alle
          somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di  cui
          all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo  unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per i
          contratti di locazione finanziaria, anche  se  assoggettati
          ad imposta sul valore  aggiunto,  aventi  ad  oggetto  beni
          immobili  strumentali  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera a-bis), della Tariffa, parte  prima,  del  predetto
          testo unico, potevano essere portate, nel caso di  riscatto
          della proprieta' del bene, a scomputo di  quanto  dovuto  a
          titolo di imposte ipotecaria e catastale. 
          Comma 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 36-ter  e  41  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  recante  "Disposizioni  comuni  in   materia   di
          accertamento delle imposte sui  redditi",  come  modificati
          dal presente articolo: 
              "Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1. Gli uffici periferici dell'amministrazione  finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a quello  di  presentazione,  al  controllo  formale  delle
          dichiarazioni presentate dai contribuenti e  dai  sostituti
          d'imposta sulla base  dei  criteri  selettivi  fissati  dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di  specifiche
          analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
          dei medesimi uffici. 
              2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
              a) escludere in tutto o  in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti   d'imposta,   dalle   comunicazioni    di    cui
          all'articolo 20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
              b)  escludere  in  tutto  o  in  parte  le   detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo  78,  comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
              c) escludere in tutto  o  in  parte  le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
              d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   e   ai   documenti
          richiesti ai contribuenti; 
              e) liquidare la  maggiore  imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
              f)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3. Ai fini dei commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
              4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione." 
              "Art.  41-bis  (Accertamento  parziale).  -  1.   Senza
          pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei  termini
          stabiliti   dall'articolo   43,   i    competenti    uffici
          dell'Agenzia  delle  entrate,   qualora   dalle   attivita'
          istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri  da
          1)  a  4),  nonche'  dalle  segnalazioni  effettuati  dalla
          Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
          ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
          Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza  o  da  pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito  non
          dichiarato o il maggiore ammontare di un  reddito  parziale
          dichiarato, che avrebbe  dovuto  concorrere  a  formare  il
          reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in
          societa', associazioni ed imprese di  cui  all'Art.  5  del
          testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
          22 dicembre 1986,  n.  917,  o  l'esistenza  di  deduzioni,
          esenzioni  ed  agevolazioni  in  tutto  o  in   parte   non
          spettanti, nonche' l'esistenza di  imposte  o  di  maggiori
          imposte  non  versate,  escluse  le  ipotesi  di  cui  agli
          articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi  ad  accertare,
          in base agli elementi predetti, il  reddito  o  il  maggior
          reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da  versare,
          anche avvalendosi  delle  procedure  previste  dal  decreto
          legislativo 19 giugno 1997,  n.  218.  Non  si  applica  la
          disposizione dell'Art. 44.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto  del
          Presidenza  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          recante "Istituzione e disciplina dell'imposta  sul  valore
          aggiunto", come modificato dal presente articolo: 
              "Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni).  -  L'ufficio
          dell'imposta sul valore  aggiunto  procede  alla  rettifica
          della dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente
          quando ritiene che  ne  risulti  una  imposta  inferiore  a
          quella   dovuta   ovvero   una   eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile superiore a quella spettante. 
              L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga  o
          direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con  gli
          elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli
          27 e 33 e con le  precedenti  dichiarazioni  annuali,  deve
          essere accertata mediante il  confronto  tra  gli  elementi
          indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri
          di cui agli articoli 23, 24 e 25 e  mediante  il  controllo
          della   completezza,   esattezza   e   veridicita'    delle
          registrazioni  sulla  scorta   delle   fatture   ed   altri
          documenti, delle risultanze di altre scritture contabili  e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le  false  o  inesatte
          indicazioni possono essere indirettamente desunte  da  tali
          risultanze, dati e notizie a norma  dell'Art.  53  o  anche
          sulla base di presunzioni semplici,  purche'  queste  siano
          gravi, precise e concordanti. 
              L'ufficio  puo'  tuttavia  procedere   alla   rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili per ammontare superiore a quello indicato  nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle operazioni che danno diritto alla detrazione,  risulti
          in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi  allegati
          alle dichiarazioni  di  altri  contribuenti  o  da  verbali
          relativi ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
          contribuenti, nonche' da altri  atti  e  documenti  in  suo
          possesso. 
              Senza pregiudizio  dell'ulteriore  azione  accertatrice
          nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
          dell'Agenzia  delle  entrate,   qualora   dalle   attivita'
          istruttore di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri 1)
          a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione
          centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
          un ufficio della medesima Agenzia ovvero di  altre  Agenzie
          fiscali,  dalla  Guardia  di   finanza   o   da   pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi  o  di
          imposta in tutto o in parte non dichiarati o di  detrazioni
          in tutto o  in  parte  non  spettanti,  puo'  limitarsi  ad
          accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta  o  la
          maggiore imposta  dovuta  o  il  minor  credito  spettante,
          nonche'  l'imposta  o  la  maggiore  imposta  non  versata,
          escluse  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  54-bis,  anche
          avvalendosi   delle   procedure   previste   dal    decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              Gli avvisi  di  accertamento  parziale  possono  essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. La notifica  si  considera  avvenuta
          alla data indicata nell'avviso di ricevimento  sottoscritto
          dal destinatario ovvero da persona di  famiglia  o  addetto
          alla casa. 
              Gli avvisi  di  accertamento  parziale  sono  annullati
          dall'ufficio che li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione
          prodotta dal contribuente, risultano infondati in  tutto  o
          in parte.". 
          Comma 18: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2,  3,  e  15  del
          decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,   recante
          "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale",  come  modificati  dal  presente
          articolo: 
              "Art. 2 (Definizione degli accertamenti  nelle  imposte
          sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto).  -  1.  La
          definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche  per
          l'imposta   sul   valore   aggiunto,   relativamente   alle
          fattispecie per essa rilevanti. In tal caso  l'imposta  sul
          valore  aggiunto  e'  liquidata  applicando,  sui  maggiori
          componenti positivi di  reddito  rilevanti  ai  fini  della
          stessa,  l'aliquota  media  risultante  dal  rapporto   tra
          l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
          quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili  e  di
          quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
          ai singoli regimi speciali adottati, e il  volume  d'affari
          incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e  di
          quelle   per   le   quali   non   sussiste   l'obbligo   di
          dichiarazione. Possono formare  oggetto  della  definizione
          anche le fattispecie rilevanti ai  soli  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto. 
              2.  Puo'  essere  oggetto  di  definizione   anche   la
          determinazione sintetica del reddito complessivo netto. 
              3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
          dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
          l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche'  ai
          fini  extratributari,  fatta  eccezione  per  i  contributi
          previdenziali e assistenziali, la cui  base  imponibile  e'
          riconducibile  a  quella  delle  imposte  sui  redditi.  La
          definizione esclude,  anche  con  effetto  retroattivo,  in
          deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la
          punibilita' per  i  reati  previsti  dal  decreto-legge  10
          luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto
          dell'accertamento; la definizione non esclude  comunque  la
          punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3,  e
          4 del medesimo decreto-legge. 
              4.   La    definizione    non    esclude    l'esercizio
          dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
          dall'articolo  43  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600   ,   relativo
          all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo
          57 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 , riguardante l'imposta sul valore aggiunto: 
              a) se sopravviene la conoscenza di nuovi  elementi,  in
          base ai quali e' possibile accertare  un  maggior  reddito,
          superiore al cinquanta per cento  del  reddito  definito  e
          comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire; 
              b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; 
              c) se la definizione riguarda i  redditi  derivanti  da
          partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
          nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 , ovvero  in  aziende  coniugali  non
          gestite in forma societaria; 
              d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti
          delle societa' o associazioni o dell'azienda  coniugale  di
          cui alla lettera c), alle quali partecipa  il  contribuente
          nei cui riguardi e' intervenuta la definizione. 
              5. A seguito della  definizione,  le  sanzioni  per  le
          violazioni  concernenti  i  tributi  oggetto  dell'adesione
          commesse nel periodo d'imposta, nonche' per  le  violazioni
          concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative  allo
          stesso periodo, si applicano nella misura di un  terzo  del
          minimo  previsto  dalla  legge,  ad  eccezione  di   quelle
          applicate in sede di liquidazione  delle  dichiarazioni  ai
          sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell'articolo  60,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633 , nonche'  di  quelle  concernenti  la
          mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
          formulate dall'ufficio. Sulle  somme  dovute  a  titolo  di
          contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma  3
          non si applicano sanzioni e interessi. 
              6. Le disposizioni dei commi da  1  a  5  si  applicano
          anche in relazione ai periodi d'imposta  per  i  quali  era
          applicabile la definizione ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  novembre  1994,  n.  656,  e
          dell'articolo 2, comma 137, della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta." 
              "Art. 3.(Definizione  degli  accertamenti  nelle  altre
          imposte indirette). - 1.  La  definizione  ha  effetto  per
          tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti  dal
          contribuente, relativamente ai beni e ai  diritti  indicati
          in ciascun atto, denuncia o dichiarazione  che  ha  formato
          oggetto  di  imposizione.  Il   valore   definito   vincola
          l'ufficio  ad  ogni  ulteriore  effetto  limitatamente   ai
          menzionati  tributi.   Sono   escluse   adesioni   parziali
          riguardanti singoli beni o diritti contenuti  nello  stesso
          atto, denuncia o dichiarazione. 
              2. Se  un  atto  contiene  piu'  disposizioni  che  non
          derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le
          une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad  autonoma
          imposizione, costituisce oggetto  di  definizione  come  se
          fosse un atto distinto. 
              3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute  per
          ciascun tributo oggetto dell'adesione  si  applicano  nella
          misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 
              4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione e non  e'  integrabile  o  modificabile  da
          parte dell'ufficio." 
              "Art. 15  (Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le  violazioni
          indicate nell'articolo 2, comma 5,  del  presente  decreto,
          nell'articolo  71  del  testo  unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del
          testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle
          successioni e donazioni, approvato con decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a  un  terzo  se  il
          contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
          o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
          adesione, provvedendo a pagare, entro  il  termine  per  la
          proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
          tenuto conto della predetta  riduzione.  In  ogni  caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          relative a ciascun tributo. 
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi  2,  3  e  3-bis.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento delle somme dovute. 
              2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  le
          sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta'  se  l'avviso
          di accertamento e di liquidazione non  e'  stato  preceduto
          dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11.
          La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
          nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione
          ai  sensi  dell'articolo  5-bis  e  con  riferimento   alle
          maggiori  imposte  e  alle  altre   somme   relative   alle
          violazioni indicate nei  processi  verbali  che  consentono
          l'emissione degli accertamenti di cui  all'articolo  41-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive  modificazioni,  e  all'articolo
          54,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni.". 
          Comma 19: 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 48  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  recante
          "Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al  Governo  contenuta  nell'Art.  30  della  L.  30
          dicembre 1991,  n.  413"  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "6. In  caso  di  avvenuta  conciliazione  le  sanzioni
          amministrative si applicano nella misura del 40  per  cento
          delle  somme  irrogabili  in  rapporto  dell'ammontare  del
          tributo risultante dalla conciliazione  medesima.  In  ogni
          caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore  al
          40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni
          piu' gravi relative a ciascun tributo.". 
          Comma 20: 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 16  e  17  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  recante
          "Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma  133,  della  L.  23  dicembre
          1996, n. 662", come modificato dal presente articolo: 
              "Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione  e'  ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
              a)  ad  un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
              b) ad un ottavo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
              c) ad un decimo  del  minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni . 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno . 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione." 
              "Art. 16. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
          - 1. La sanzione amministrativa e  le  sanzioni  accessorie
          sono   irrogate   dall'ufficio   o   dall'ente   competenti
          all'accertamento  del  tributo   cui   le   violazioni   si
          riferiscono. 
              2. L'ufficio o l'ente notifica  atto  di  contestazione
          con indicazione, a pena di nullita', dei  fatti  attribuiti
          al trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle  norme
          applicate, dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per  la
          determinazione delle sanzioni e della loro entita'  nonche'
          dei minimi edittali previsti dalla  legge  per  le  singole
          violazioni. Se la motivazione fa riferimento  ad  un  altro
          atto non conosciuto ne' ricevuto dal  trasgressore,  questo
          deve essere allegato all'atto che  lo  richiama  salvo  che
          quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
              3. Entro il termine previsto per  la  proposizione  del
          ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido  possono
          definire la controversia con il  pagamento  di  un  importo
          pari ad un terzo della sanzione  indicata  e  comunque  non
          inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti  per  le
          violazioni  piu'  gravi  relative  a  ciascun  tributo.  La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie. 
              4. Se  non  addivengono  a  definizione  agevolata,  il
          trasgressore e i  soggetti  obbligati  in  solido  possono,
          entro lo stesso termine, produrre deduzioni  difensive.  In
          mancanza,   l'atto   di    contestazione    si    considera
          provvedimento  di   irrogazione,   impugnabile   ai   sensi
          dell'articolo 18. 
              5.  L'impugnazione  immediata  non  e'  ammessa  e,  se
          proposta, diviene improcedibile qualora vengano  presentate
          deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 
              6. L'atto di contestazione deve contenere  l'invito  al
          pagamento delle somme dovute nel termine  previsto  per  la
          proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
          cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
          termine,  se  non  si  intende  addivenire  a   definizione
          agevolata, le deduzioni difensive e, infine,  l'indicazione
          dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
              7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
          termine di decadenza di un anno dalla  loro  presentazione,
          irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato  a  pena
          di  nullita'  anche  in  ordine  alle  deduzioni  medesime.
          Tuttavia, se il provvedimento non  viene  notificato  entro
          centoventi  giorni,  cessa  di  diritto  l'efficacia  delle
          misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22." 
              "Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In  deroga  alle
          previsioni  dell'articolo  16,  le  sanzioni  collegate  al
          tributo cui si riferiscono possono essere  irrogate,  senza
          previa  contestazione  e  con   l'osservanza,   in   quanto
          compatibili,   delle   disposizioni   che    regolano    il
          procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
          contestuale all'avviso  di  accertamento  o  di  rettifica,
          motivato a pena di nullita'. 
              2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
          un importo pari ad  un  terzo  della  sanzione  irrogata  e
          comunque non inferiore ad  un  terzo  dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni piu' gravi  relative  a  ciascun
          tributo, entro il termine previsto per la proposizione  del
          ricorso. 
              3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
          senza  previa  contestazione,  le  sanzioni  per  omesso  o
          ritardato pagamento dei tributi,  ancorche'  risultante  da
          liquidazioni eseguite ai  sensi  degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni  in
          materia di accertamento delle imposte  sui  redditi,  e  ai
          sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo  precedente,
          in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
          nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.". 
          Comma 23: 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'articolo  10
          della legge 8 maggio 1998, n.  146,  recante  "Disposizioni
          per la semplificazione e la razionalizzazione  del  sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di   carattere
          finanziario": 
              "12. L'elaborazione degli  studi  di  settore,  nonche'
          ogni  altra  attivita'  di  studio  e  ricerca  in  materia
          tributaria possono essere affidate, in concessione, ad  una
          societa' a  partecipazione  pubblica.  Essa  e'  costituita
          sotto forma di societa' per  azioni  di  cui  il  Ministero
          delle finanze detiene una quota  di  capitale  sociale  non
          inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione  del  presente
          comma non potranno  derivare,  per  l'anno  1997,  maggiori
          spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli
          anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno
          superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede
          mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dalla  presente
          legge.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  recante
          "Riordino della finanza degli enti  territoriali,  a  norma
          dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",  come
          modificato dal presente articolo: 
              "5. Con decreti del  Ministro  delle  finanze,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa ai beni indicati nell'articolo  1117,  n.  2)  del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa  deve  contenere,  i  documenti  che   devono   essere
          eventualmente allegati e  le  modalita'  di  presentazione,
          anche su supporti magnetici, nonche' le  procedure  per  la
          trasmissione ai comuni ed agli uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve  essere  inviata  ai   comuni   tramite   gli   uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro e delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli per il versamento al  concessionario  e
          sono stabilite le modalita' di  registrazione,  nonche'  di
          trasmissione dei dati  di  riscossione,  distintamente  per
          ogni contribuente, ai comuni e al sistema  informativo  del
          Ministero  delle  finanze.  Allo  scopo  di  consentire  la
          prosecuzione dei servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati
          strumenti conoscitivi per una efficace  azione  accertativa
          dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici  di
          integrazione nella pubblica amministrazione  ed  assicurare
          il  miglioramento   dell'attivita'   di   informazione   ai
          contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          (ANCI)  organizza  le  relative  attivita'  strumentali   e
          provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
          locale (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della
          spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni  standard
          dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze   vengono    disciplinate    le    modalita'    per
          l'effettuazione  dei  suddetti  servizi,  prevedendosi   un
          contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
          a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione;  con
          decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
          e le  modalita'  di  trasmissione  da  parte  dei  predetti
          soggetti dei dati relativi  alla  riscossione.  I  predetti
          decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". 
              - Il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche
          fiscali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  22
          novembre  2005,  reca:  "Modalita'  di   attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo  7
          del D.L. 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito  dalla  L.  31
          marzo 2005, n. 43" 
          Comma 24: 
              - Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 66 del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria": 
              "13.Per il triennio 2009-2011, le universita'  statali,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,  comma  105,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,
          per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di
          un  contingente  corrispondente  ad  una  spesa   pari   al
          cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  60  per   cento
          all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e  per
          una quota non superiore al 10 per cento  all'assunzione  di
          professori  ordinari.  Fermo  restando  il   rispetto   dei
          predetti limiti di  spesa,  le  quote  di  cui  al  periodo
          precedente non si applicano  agli  Istituti  di  istruzione
          universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve  le
          assunzioni  dei  ricercatori  per   i   concorsi   di   cui
          all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto
          articolo 1, comma 650. Nei  limiti  previsti  dal  presente
          comma e' compreso, per  l'anno  2009,  anche  il  personale
          oggetto di procedure di stabilizzazione in  possesso  degli
          specifici requisiti previsti dalla normativa  vigente.  Nei
          confronti delle universita'  per  l'anno  2012  si  applica
          quanto disposto dal comma  9.  Le  limitazioni  di  cui  al
          presente  comma  non  si  applicano  alle   assunzioni   di
          personale  appartenente   alle   categorie   protette.   In
          relazione   a   quanto   previsto   dal   presente   comma,
          l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          concernente il fondo per il finanziamento  ordinario  delle
          universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per  l'anno
          2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  di  316
          milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
          l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2013." 
          Comma 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 61 e  del  comma  5
          dell'articolo  109  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  recante  "Approvazione
          del testo unico delle imposte sui redditi": 
              "Art. 61.  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15." 
              "5. Le spese e gli altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997: 
              "Art. 17.  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'articolo 3 del  D.P.R.  29  settembre
          1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma  del
          citato articolo 3 resta ferma la facolta'  di  eseguire  il
          versamento  presso  la  competente  sezione  di   tesoreria
          provinciale dello Stato; in tal  caso  non  e'  ammessa  la
          compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis); 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione   coordinata   e   continuativa    di    cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917 ; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre  1992,
          n. 394,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          novembre  1992,  n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio
          sanitario nazionale di  cui  all'Art.  31  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4
          del  D.L.  23  febbraio  1995,  n.  41,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              2-bis.". Comma 27: 
              - Si riporta il testo del comma  1240  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato" (legge finanziaria 2007): 
              "1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.". 
          Comma 28: 
              - Si riporta il testo dei commi 74 e  75  dell'articolo
          24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante
          "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini": 
              "74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e
          pattuglia  in  concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di
          polizia. Il personale e' posto a disposizione dei  prefetti
          delle province  per  l'impiego  nei  comuni  ove  si  rende
          maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale
          delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,  commi
          1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 27,7 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010 . 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.". 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,  recante
          "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica": 
              "Art. 7-bis. (Concorso delle Forze armate nel controllo
          del  territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed   eccezionali
          esigenze di prevenzione  della  criminalita',  ove  risulti
          opportuno un accresciuto  controllo  del  territorio,  puo'
          essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
          1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
          Comma 29: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Interventi urgenti  a
          sostegno dell'occupazione": 
              "Art. 1. (Fondo per l'occupazione). - 1. Per  gli  anni
          1993-1995  il  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
          dal Comitato per  il  coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 , con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri   15   settembre   1992,   misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere  i   livelli   occupazionali:   a)   nelle   aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          CEE n. 2052/88  o  del  regolamento  CEE  n.  328/88  cosi'
          individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.
          120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15  maggio
          1989,  n.  181,   recante   misure   di   sostegno   e   di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento della siderurgia; b) nelle aree che  presentano
          rilevante squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro secondo quanto previsto  dall'articolo  36,  secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616 , accertati dal Ministro del  lavoro  e
          della previdenza sociale,  su  proposta  delle  commissioni
          regionali per l'impiego, sulla base delle intese  raggiunte
          con la Commissione delle Comunita' europee. 
              1-bis. Ai fini della definizione  degli  interventi  di
          cui al comma 1 si tiene altresi' conto: 
              a) della presenza di crisi territoriali di  particolare
          gravita' o di crisi  settoriali  strutturali  con  notevole
          impatto sui livelli occupazionali, facendo  riferimento  ai
          criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente
          per particolari settori; 
              b)  della  sussistenza  di   situazioni   di   sviluppo
          ritardato o di depressione economica; 
              c) della sussistenza di processi  di  ristrutturazione,
          di riconversione industriale o di deindustrializzazione; 
              d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale,
          economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa
          del patrimonio storico e artistico. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1,  riservate  alla
          promozione di iniziative per il  sostegno  dell'occupazione
          con caratteri  di  economicita'  e  stabilita'  nel  tempo,
          comprese le dotazioni di opere  di  pubblica  utilita',  di
          servizi    terziari     e     di     edilizia     abitativa
          economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi  ai
          datori di lavoro,  ovvero  imprenditori,  per  ogni  unita'
          lavorativa occupata  a  tempo  pieno,  secondo  modulazioni
          crescenti    che    non    possono    comunque     superare
          complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro. 
              3. Le risorse  di  cui  al  comma  7  preordinate  alle
          finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le  aree  di
          cui al medesimo comma 1, e  in  tutte  le  regioni  per  le
          iniziative di cui al comma 5,  in  base  alla  entita'  del
          numero dei disoccupati in esse registrati.  I  benefici  di
          cui al presente articolo sono attribuiti con  provvedimento
          dell'ufficio  regionale  del   lavoro   e   della   massima
          occupazione, nei limiti delle risorse a  ciascuno  di  essi
          assegnate alle  imprese  che  presentino  la  domanda,  nei
          termini  stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro   e   della
          previdenza  sociale,  con  priorita'  per   le   assunzioni
          collegate  a  nuovi  insediamenti  produttivi   e   secondo
          l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase  di
          prima applicazione la domanda e'  presentata  entro  il  20
          luglio 1995, per assunzioni  da  effettuarsi  entro  il  31
          dicembre 1995. I  benefici  sono  attribuiti  nella  misura
          massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
          alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%,  35%  e  40%
          rispettivamente,  mediante  conguaglio  con  i   contributi
          previdenziali, ove possibile. 
              4. Nella domanda  deve  essere  specificato,  sotto  la
          personale  responsabilita'  del  datore  di  lavoro  ovvero
          imprenditore, che le assunzioni per le quali  il  beneficio
          viene  richiesto  sono  collegate  a   nuovi   insediamenti
          produttivi, ovvero avvengono  ad  incremento  dell'organico
          calcolato sulla media dell'ultimo semestre e  che,  durante
          il  predetto  periodo  non  sono  intervenute  riduzioni  o
          sospensioni  di  personale   avente   analoghe   qualifiche
          professionali,  nonche'  in  quale  misura  le   assunzioni
          riguardano i lavoratori di cui all'Art. 25, comma 5,  della
          L. 23 luglio 1991, n. 223 . 
              5. Gli interventi previsti dal comma 2  sono  estesi  a
          tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
          l'occupazione  di  persone   svantaggiate,   promosse   dai
          soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),  della
          legge 8 novembre 1991, n. 381. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale, sentite  le  commissioni
          regionali per l'impiego, stipula convenzioni  con  consorzi
          di comuni e con  enti,  societa',  cooperative  o  consorzi
          pubblici e privati, di comprovata  esperienza  e  capacita'
          tecnica nelle materie di cui al presente articolo,  nonche'
          con  gli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per   la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma
          l dell'articolo 11 della legge 31 gennaio  1992,  n.  59  ,
          diretti  all'incremento  dell'occupazione,  per  progettare
          modelli e strumenti di gestione attiva  della  mobilita'  e
          dello  sviluppo  di  nuova  occupazione,  anche  delineando
          metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei
          risultati conseguiti. 
              7. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo. 
              7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE  per
          la realizzazione dei servizi di  informazione  sul  mercato
          del lavoro comunitario  e  per  gli  scambi  di  domande  e
          offerte di lavoro tra gli  Stati  membri,  nonche'  per  le
          attivita' di  cooperazione  tra  i  servizi  per  l'impiego
          comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
          di previsione del Ministero del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  salvo  che  il  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale si avvalga di agenzie  specializzate  ed
          appositamente autorizzate a tal fine. 
              8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7  e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994  e  1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Le
          somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio   finanziario
          possono esserlo in quello successivo.". 
              - Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
          185 del 2008  e'  riportato  nelle  note  al  comma  6  del
          presente articolo. 
          Comma 30: 
              - Si riporta il testo del  comma  138  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato" (legge finanziaria 2010): 
              "138. In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse  di  cui
          al comma 140, il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, puo' disporre, sulla  base  di  specifici  accordi
          governativi e per periodi non superiori a dodici  mesi,  in
          deroga alla normativa vigente, la concessione, anche  senza
          soluzione  di  continuita',   di   trattamenti   di   cassa
          integrazione guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione
          speciale, anche con riferimento a settori produttivi  e  ad
          aree  regionali.  Nell'ambito  delle  risorse   finanziarie
          destinate per l'anno 2010 alla concessione in  deroga  alla
          normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
          dell' articolo 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,
          n. 203, e successive modificazioni, e  dell'  articolo  19,
          comma 9,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
          sulla base di specifici accordi governativi e  per  periodi
          non superiori a dodici mesi, con decreto del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  La  misura  dei
          trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del  10
          per cento nel caso di prima proroga, del 30 per  cento  nel
          caso di seconda proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di
          proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
          nel caso  di  proroghe  successive  alla  seconda,  possono
          essere erogati esclusivamente  nel  caso  di  frequenza  di
          specifici  programmi  di  reimpiego,  anche  miranti   alla
          riqualificazione    professionale,    organizzati     dalla
          regione.". 
          Comma 31: 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  8  del
          decreto-legge, convertito con modificazioni, dalla legge 20
          magio   1988,   n.   160,   recante   "Norme   in   materia
          previdenziale, di occupazione giovanile e  di  mercato  del
          lavoro,  nonche'   per   il   potenziamento   del   sistema
          informatico del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale": 
              "3.  L'ammissione  del  lavoratore  ai  trattamenti  di
          integrazione  salariale  straordinaria  e'  subordinata  al
          conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
          di almeno novanta giorni  alla  data  della  richiesta  del
          trattamento.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, recante "Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro": 
              "Art. 16. (Indennita' di  mobilita'  per  i  lavoratori
          disoccupati in conseguenza di licenziamento  per  riduzione
          di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
          licenziamento  per  riduzione   di   personale   ai   sensi
          dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da  quelle
          edili,  rientranti  nel   campo   di   applicazione   della
          disciplina dell'intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale  il  lavoratore,  operaio,  impiegato  o  quadro,
          qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno
          dodici mesi, di cui almeno  sei  di  lavoro  effettivamente
          prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del  lavoro
          derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto
          di  lavoro  a  carattere  continuativo  e  comunque  non  a
          termine, ha diritto alla indennita' di mobilita'  ai  sensi
          dell'articolo 7. 
              2. Per le finalita' del presente articolo i  datori  di
          lavoro di cui al comma 1 sono tenuti: 
              a) al versamento di un contributo  nella  misura  dello
          0,30%  delle  retribuzioni  che  costituiscono   imponibile
          contributivo; 
              b) al versamento della somma  di  cui  all'articolo  5,
          comma 4. 
              3. Alla corresponsione ai  giornalisti  dell'indennita'
          di  cui  al  comma  1  provvede  l'Istituto  nazionale   di
          previdenza dei giornalisti italiani, al quale  sono  dovuti
          il contributo e la somma di cui al comma 2,  lettere  a)  e
          b). 
              4. Sono abrogati l'articolo 8  e  il  secondo  e  terzo
          comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
          Tali  disposizioni  continuano   ad   applicarsi   in   via
          transitoria ai lavoratori il cui  licenziamento  sia  stato
          intimato prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  26  dell'articolo  2
          della legge 8 agosto 1995, n.  335,  recante  "Riforma  del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare": 
              "26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  ,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
          e  continuativa,  di  cui   al   comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati
          alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
          11 giugno 1971,  n.  426  .  Sono  esclusi  dall'obbligo  i
          soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
          relativa attivita'.". 
              - Si riporta il testo del  comma  212  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  recante  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica": 
              "212. Ai fini dell'obbligo  previsto  dall'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335  ,  i  soggetti
          titolari di redditi di lavoro autonomo di cui  all'articolo
          49, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 , e successive  modificazioni,  hanno
          titolo ad addebitare ai committenti,  con  effetto  dal  26
          settembre 1996, in via definitiva,  una  percentuale  nella
          misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
          effettuato alle seguenti scadenze: 
              a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un  acconto  del
          contributo dovuto, nella misura corrispondente  al  40  per
          cento dell'importo dovuto sui redditi  di  lavoro  autonomo
          risultanti  dalla  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'anno precedente; 
              b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
          contributo dovuto nella misura  corrispondente  al  40  per
          cento dell'importo dovuto sui redditi  di  lavoro  autonomo
          risultante  dalla  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'anno precedente; 
              c) entro il 31 maggio di ciascun  anno,  il  saldo  del
          contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
          ed il 31 dicembre dell'anno precedente.". 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-ter   del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  recante
          "Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario", come modificato dal presente articolo: 
              "Art. 7-ter (Misure urgenti a tutela dell'occupazione).
          - 1. All' articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio  1991,
          n. 223, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
          pagamento diretto ai lavoratori e' disposto contestualmente
          all'autorizzazione   del   trattamento   di    integrazione
          salariale straordinaria, fatta salva la  successiva  revoca
          nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di
          difficolta' di ordine finanziario dell'impresa». 
              2.  Le  imprese,  in  caso  di   richiesta   di   cassa
          integrazione  straordinaria  e  di  cassa  integrazione  in
          deroga, con  pagamento  diretto,  e  con  riferimento  alle
          sospensioni  successive  alla  data  del  1°  aprile  2009,
          presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni
          dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario
          di lavoro. 
              3. In via sperimentale per  il  periodo  2009-2011,  in
          attesa dell'emanazione dei provvedimenti di  autorizzazione
          dei trattamenti di integrazione  salariale  in  deroga  con
          richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale (INPS) e' autorizzato  ad  anticipare  i
          relativi trattamenti sulla  base  della  domanda  corredata
          dagli accordi conclusi dalle parti  sociali  e  dell'elenco
          dei beneficiari, conformi agli accordi quadro  regionali  e
          comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti,  con
          riserva di ripetizione nei confronti del datore  di  lavoro
          delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda
          deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via
          telematica, secondo le  modalita'  stabilite  dal  medesimo
          Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS
          le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei
          trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base
          di apposita convenzione  con  la  quale  sono  definite  le
          modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi
          e di rendicontazione della spesa. 
              4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente:
          «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
          limite complessivo di spesa di  600  milioni  di  euro  per
          l'anno 2009 a carico del Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n.  236,  di  seguito  denominato  "Fondo  per
          l'occupazione", il Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici  mesi,  in  deroga  alla   vigente   normativa,   la
          concessione,  anche  senza  soluzione  di  continuita',  di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
          produttivi e ad aree regionali». 
              5. Il primo periodo del comma 9  dell'articolo  19  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          sostituito  dal  seguente:   «Nell'ambito   delle   risorse
          finanziarie destinate per l'anno 2009 alla  concessione  in
          deroga alla vigente normativa,  anche  senza  soluzione  di
          continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
          di mobilita' e di disoccupazione  speciale,  i  trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521,  della  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,
          possono essere prorogati, sulla base di  specifici  accordi
          governativi e per periodi non superiori a dodici mesi,  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze». 
              6. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche ai lavoratori destinatari  della  cassa  integrazione
          guadagni  in  deroga   e   della   mobilita'   in   deroga,
          rispettivamente, le disposizioni di cui  all'  articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160, e di cui all' articolo 16, comma 1, della legge  23
          luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori  di  cui
          al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di  cui
          all'articolo 16, comma 1, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223,  si  considerano  valide  anche  eventuali  mensilita'
          accreditate  dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
          separata di cui all' articolo 2, comma 26,  della  legge  8
          agosto  1995,  n.  335,   con   esclusione   dei   soggetti
          individuati all' articolo 1,  comma  212,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  per  i  soggetti   che   abbiano
          conseguito  in  regime  di   monocommittenza   un   reddito
          superiore a 5.000 euro complessivamente  riferito  a  dette
          mensilita'. 
              7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal
          lavoro in atto ai sensi dell' articolo  1  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che  senza
          esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni
          2009, 2010 e 2011  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga,
          licenziati o  sospesi  per  cessazione  totale  o  parziale
          dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale da
          imprese  non  rientranti  nella  disciplina  di  cui   alla
          medesima legge n. 223 del 1991, e'  concesso  dall'INPS  un
          incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore,  nel
          limite di spesa autorizzato  e  con  esclusione  di  quanto
          dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il  numero
          di mensilita' di trattamento di  sostegno  al  reddito  non
          erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso il conguaglio
          con le somme dovute  dai  datori  di  lavoro  a  titolo  di
          contributi previdenziali e  assistenziali,  fermo  restando
          quanto previsto dall' articolo 8, comma 4-bis, della citata
          legge n. 223 del 1991. L'incentivo di cui al primo  periodo
          e' erogato al lavoratore destinatario  del  trattamento  di
          sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo  ne  faccia
          richiesta  per   intraprendere   un'attivita'   di   lavoro
          autonomo, avviare un'attivita'  autoimprenditoriale  o  una
          micro  impresa,  o  per  associarsi   in   cooperativa   in
          conformita'  alle  norme  vigenti.   In   caso   di   cassa
          integrazione in deroga, o di  sospensione  ai  sensi  dell'
          articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio  2009,  n.  2,  e  successive   modificazioni,   il
          lavoratore, successivamente all'ammissione al  beneficio  e
          prima  dell'erogazione  del   medesimo,   deve   dimettersi
          dall'impresa di appartenenza.  Le  somme  corrisposte  sono
          cumulabili con il beneficio di cui  all'articolo  17  della
          legge 27 febbraio 1985, n. 49.". 
          Comma 32: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto-legge   n.    185    del    2008,convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,  come  modificato
          dal presente articolo: 
              "Art. 19 (Potenziamento ed estensione  degli  strumenti
          di tutela del reddito in caso di sospensione dal  lavoro  o
          di disoccupazione, nonche' disciplina  per  la  concessione
          degli ammortizzatori in deroga). - 1. Nell'ambito del Fondo
          per l'occupazione di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
          sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
          2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
          2011 e di 54 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2012,
          nei limiti delle quali e' riconosciuto  l'accesso,  secondo
          le modalita' e i criteri  di  priorita'  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti  di  tutela
          del  reddito  in  caso  di  sospensione  dal  lavoro,   ivi
          includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
          e degli assegni al nucleo familiare,  nonche'  all'istituto
          sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2: 
              a)  l'indennita'  ordinaria   di   disoccupazione   non
          agricola con requisiti  normali  di  cui  all'articolo  19,
          primo comma, del regio decreto-legge  14  aprile  1939,  n.
          636, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  luglio
          1939, n. 1272, e successive modificazioni per i  lavoratori
          sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano  in
          possesso dei requisiti di  cui  al  predetto  articolo  19,
          primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo
          pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione   collettiva   compresi   quelli   di    cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276 e successive modificazioni. La  durata  massima  del
          trattamento non puo' superare  novanta  giornate  annue  di
          indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera  non  si
          applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
          trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi  di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a tempo parziale verticale. L'indennita' di  disoccupazione
          non spetta nelle ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello
          stato di disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa  in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
              b)  l'indennita'  ordinaria   di   disoccupazione   non
          agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma
          3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  per  i
          lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali  che
          siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo
          7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
          pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione   collettiva   compresi   quelli   di    cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276 e successive modificazioni. La  durata  massima  del
          trattamento non puo' superare  novanta  giornate  annue  di
          indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera  non  si
          applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
          trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi  di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a tempo parziale verticale. L'indennita' di  disoccupazione
          non spetta nelle ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello
          stato di disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa  in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
              c) in via sperimentale  per  il  triennio  2009-2011  e
          subordinatamente a un intervento  integrativo  pari  almeno
          alla misura del venti per cento  dell'indennita'  stessa  a
          carico degli enti bilaterali previsti dalla  contrattazione
          collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
          aziendali o occupazionali ovvero in caso di  licenziamento,
          pari  all'indennita'  ordinaria   di   disoccupazione   con
          requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
          di apprendista alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto e con almeno tre mesi di servizio presso  l'azienda
          interessata  da  trattamento,  per  la  durata  massima  di
          novanta  giornate  nell'intero  periodo  di   vigenza   del
          contratto di apprendista. 
              1-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a c) del comma  1  il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da  inviare
          ai servizi competenti di cui  all'articolo  1  del  decreto
          legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  come  modificato  e
          integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
          e  alla  sede  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS) territorialmente competente, la  sospensione
          della  attivita'  lavorativa  e  le  relative  motivazioni,
          nonche' i nominativi dei lavoratori interessati,  che,  per
          beneficiare del trattamento, devono  rendere  dichiarazione
          di immediata disponibilita' al lavoro o a  un  percorso  di
          riqualificazione professionale all'atto della presentazione
          della domanda per  l'indennita'  di  disoccupazione,  fermo
          restando che, nelle  ipotesi  in  cui  manchi  l'intervento
          integrativo degli enti bilaterali, i  predetti  periodi  di
          tutela si considerano  esauriti  e  i  lavoratori  accedono
          direttamente  ai  trattamenti  in  deroga  alla   normativa
          vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle  lettere
          da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria  o
          di mobilita' in deroga alla normativa vigente  e'  in  ogni
          caso subordinato all'esaurimento dei periodi di  tutela  di
          cui alle stesse lettere da a) e  c)  del  comma  1  secondo
          quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
          articolo. 
              1-ter. In  via  transitoria,  e  per  il  solo  biennio
          2009-2010, le risorse di cui al  comma  1  sono  utilizzate
          anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle  misure
          di cui al medesimo  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  un
          trattamento equivalente a quello di cui al comma 8. 
              2. In via sperimentale  per  il  biennio  2010-2011,  a
          valere sulle risorse di cui  al  comma  1  e  comunque  nei
          limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2010
          e 2011, e nei soli casi  di  fine  lavoro,  fermo  restando
          quanto previsto dai commi 8,  secondo  periodo,  e  10,  e'
          riconosciuta una somma  liquidata  in  un'unica  soluzione,
          pari  al  30  per  cento  del  reddito   percepito   l'anno
          precedente e  comunque  non  superiore  a  4.000  euro,  ai
          collaboratori  coordinati  e  continuativi  di   cui   all'
          articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10  settembre
          2003, n. 276,  iscritti  in  via  esclusiva  alla  Gestione
          separata presso l'INPS di cui all' articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei
          soggetti individuati dall' articolo  1,  comma  212,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino  in  via
          congiunta le seguenti condizioni: 
              a) operino in regime di monocommittenza; 
              b) abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un  reddito
          lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore  a  5.000
          euro; 
              c)   con   riguardo   all'anno   di   riferimento   sia
          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui
          all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,  un
          numero di mensilita' non inferiore a uno; 
              d) risultino senza contratto di lavoro  da  almeno  due
          mesi; 
              e) risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno
          tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di  cui
          all' articolo 2, comma 26, della legge  n.  335  del  1995.
          Restano fermi i  requisiti  di  accesso  e  la  misura  del
          trattamento vigenti alla data  del  31  dicembre  2009  per
          coloro che hanno maturato il diritto entro tale data. 
              2-bis.  Per  l'anno  2009   ai   fini   dell'attuazione
          dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui  al
          comma 2 nella misura del 20 per cento,  in  via  aggiuntiva
          alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
          del presente articolo, determinata in 100 milioni di  euro,
          e' destinata l'ulteriore somma di 100  milioni  di  euro  a
          valere sulle risorse preordinate allo scopo  sul  Fondo  di
          cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,
          come  rideterminato  dall'  articolo  9,   comma   5,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  fermo
          restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare
          complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo  come
          stabilito dall' articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
              2-ter.  In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,   per
          l'indennita' ordinaria di disoccupazione non  agricola  con
          requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del
          regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai  fini
          del perfezionamento del requisito contributivo si computano
          anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
          esclusiva  sotto  forma  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, anche a progetto,  nella  misura  massima  di
          tredici settimane. Per quantificare i periodi di  copertura
          assicurativa   svolti   sotto   forma   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa  si  calcola  l'equivalente  in
          giornate lavorative, dividendo  il  totale  dell'imponibile
          contributivo ai fini della Gestione separata nei  due  anni
          precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera. 
              3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite le  modalita'  di  applicazione  dei
          commi 1,  1-bis,  2,  4  e  10,  nonche'  le  procedure  di
          comunicazione  all'INPS  anche  ai  fini   del   tempestivo
          monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
          4.  Lo  stesso  decreto   puo'   altresi'   effettuare   la
          ripartizione del limite di spesa di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
          tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c)  del
          comma 1 e del comma 2 del presente articolo. 
              4. L'INPS stipula con gli enti  bilaterali  di  cui  ai
          commi precedenti,  secondo  le  linee  guida  definite  nel
          decreto di cui al comma  3,  apposite  convenzioni  per  la
          gestione dei trattamenti  e  lo  scambio  di  informazioni,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche  tramite  la  costituzione  di  un'apposita
          banca  dati  nella  quale   confluiscono   tutti   i   dati
          disponibili  relativi  ai  percettori  di  trattamenti   di
          sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per  la
          gestione dei relativi  trattamenti  e  alla  quale  possono
          accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  le  regioni,  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per  lo
          sviluppo della  formazione  professionale  dei  lavoratori.
          L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei  provvedimenti
          autorizzativi dei benefici di  cui  al  presente  articolo,
          consentendo  l'erogazione  dei  medesimi  nei  limiti   dei
          complessivi  oneri  indicati  al  comma   1,   ovvero,   se
          determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
          decreto di cui al comma 3, comunicandone le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.4-bis.
          Al fine di favorire  il  reinserimento  al  lavoro,  l'INPS
          comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          per  la  successiva  pubblicazione  nella  borsa   continua
          nazionale del lavoro di cui all' articolo  15  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni, i dati relativi ai percettori di  misure  di
          sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
          prevede,  a  favore  dei  datori   di   lavoro,   incentivi
          all'assunzione ovvero, in capo  al  prestatore  di  lavoro,
          l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di
          lavoro congruo. 
              5. Con effetto dal 1° gennaio  2009  sono  soppressi  i
          commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo
          2005, n. 35, convertito con modificazioni  dalla  legge  14
          maggio 2005, n. 80. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei
          livelli occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali
          occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo  e  sociale
          delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  degli  affari
          esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  promuove
          la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore  del
          trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti,  al
          fine di ampliare il numero dei vettori  ammessi  a  operare
          sulle rotte nazionali, internazionali e  intercontinentali,
          nonche'  ad  ampliare   il   numero   delle   frequenze   e
          destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
          dando priorita' ai vettori che si impegnino a  mantenere  i
          predetti   livelli   occupazionali.    Nelle    more    del
          perfezionamento  dei  nuovi  accordi  bilaterali  o   della
          modifica  di   quelli   vigenti,   l'Ente   nazionale   per
          l'aviazione civile,  al  fine  di  garantire  al  Paese  la
          massima accessibilita' internazionale  e  intercontinentale
          diretta,  rilascia  ai  vettori  che  ne  fanno   richiesta
          autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
          inferiore a diciotto mesi. 
              6. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  si
          provvede per 35 milioni di euro per l'anno  2009  a  carico
          delle disponibilita' del Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, il quale, per le  medesime  finalita',
          e' altresi' integrato di 254 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
          2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
          relativo onere si provvede: 
              a) mediante versamento in  entrata  al  bilancio  dello
          Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
          euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845,  con  esclusione  delle  somme  destinate  al
          finanziamento dei fondi paritetici  interprofessionali  per
          la formazione  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, a valere in  via  prioritaria  sulle
          somme  residue  non  destinate  alle   finalita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli  anni
          considerati, delle erogazioni relative  agli  interventi  a
          valere sulla predetta quota; 
              b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di
          cui al comma 5, pari a  54  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2009; 
              c) mediante  utilizzo  per  100  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli  anni  2009,  2010  e  2011  delle  maggiori
          entrate di cui al presente decreto. 
              7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento
          e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli
          enti bilaterali eroga la quota di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza delle risorse disponibili. I  contratti  e  gli
          accordi   interconfederali   collettivi   stipulati   dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono  le  risorse  minime  a  valere  sul
          territorio nazionale, nonche' i criteri di  gestione  e  di
          rendicontazione, secondo le linee guida  stabilite  con  il
          decreto di cui al comma 3. I fondi  interprofessionali  per
          la formazione continua di cui all'articolo 118 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,  e  i
          fondi di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
          destinare interventi, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti, per misure temporanee  ed  eccezionali,  anche  di
          sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010 e  2011,  volte
          alla  tutela  dei  lavoratori,  anche  con   contratti   di
          apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del  posto
          di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n.  800/2008  della
          Commissione, del 6 agosto 2008. Nel  caso  di  proroga  dei
          trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga  alla
          normativa  vigente,  i  fondi  interprofessionali  per   la
          formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23
          dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,  possono
          concorrere,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,   al
          trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di
          lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di
          mobilita' in deroga  alla  normativa  vigente  concessa  ai
          dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
          interprofessionali per la formazione continua, il  concorso
          finanziario  dei  fondi  medesimi  puo'  essere   previsto,
          nell'ambito delle risorse disponibili, nei  casi  di  prima
          concessione in deroga. I fondi  interprofessionali  per  la
          formazione continua e i fondi di cui all' articolo  12  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, possono accedere alla banca dati di  cui  al
          comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
          trattamenti e lo scambio di informazioni. 
              7-bis.   Nel   caso   di   mobilita'   tra   i    fondi
          interprofessionali  per  la  formazione  continua  di   cui
          all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni, da parte  dei  datori  di  lavoro
          aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
          interessato presso il fondo  di  provenienza  nel  triennio
          precedente  deve  essere  trasferita  al  nuovo  fondo   di
          adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
          dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore  di
          lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
          condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte   le
          posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
          almeno pari a 3.000 euro e che  tali  posizioni  non  siano
          riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
          ciascuno  dei  tre   anni   precedenti,   rispondano   alla
          definizione comunitaria di micro e piccole imprese  di  cui
          alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,  del
          6  maggio  2003.  Sono  comunque  esclusi  dalle  quote  da
          trasferire i versamenti  del  datore  di  lavoro  riversati
          dall'INPS al fondo di  provenienza  prima  del  1°  gennaio
          2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
          risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
          della richiesta  da  parte  del  datore  di  lavoro,  senza
          l'addebito di oneri o costi. Il  fondo  di  provenienza  e'
          altresi' tenuto a versare al  nuovo  fondo,  entro  novanta
          giorni   dal   loro   ricevimento,   eventuali    arretrati
          successivamente  pervenuti  dall'INPS  per  versamenti   di
          competenza del datore di lavoro interessato. Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro  di
          effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
          a un nuovo fondo e che assicura la  trasmissione  al  nuovo
          fondo, a decorrere dal terzo mese successivo  a  quello  in
          cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
          dal datore di lavoro interessato. 
              8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
          sociali in deroga alla vigente normativa,  anche  integrate
          ai sensi del procedimento di cui all'articolo  18,  nonche'
          con le risorse di cui al comma 1  eventualmente  residuate,
          possono  essere  utilizzate  con  riferimento  a  tutte  le
          tipologie di lavoro subordinato, compresi  i  contratti  di
          apprendistato e  di  somministrazione.  Fermo  restando  il
          limite   del   tetto    massimo    nonche'    l'uniformita'
          dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
          reddito di cui al comma 1, i decreti di  concessione  delle
          misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
          medesime  anche   in   funzione   della   compartecipazione
          finanziaria a livello regionale o locale ovvero in  ragione
          dell'armonizzazione  delle  misure  medesime  rispetto   ai
          regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. 
              9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate  per
          l'anno  2009  alla  concessione  in  deroga  alla   vigente
          normativa,  anche  senza  soluzione  di   continuita',   di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
          dell' articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre  2007,
          n.  244,  e  successive   modificazioni,   possono   essere
          prorogati, sulla base di specifici  accordi  governativi  e
          per periodi non superiori a dodici mesi,  con  decreto  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
          e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga,  del
          30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
          nel caso di proroghe successive. I trattamenti di  sostegno
          del reddito, nel caso di proroghe successive alla  seconda,
          possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
          di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
          riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
              9-bis. In sede  di  prima  assegnazione  delle  risorse
          destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9  del  presente
          articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
          regioni  e  al  fine  di  assicurare  la   continuita'   di
          trattamenti e prestazioni, il Ministero del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali assegna  quota  parte  dei
          fondi   disponibili   direttamente    alle    regioni    ed
          eventualmente alle province. 
              10. Il diritto a  percepire  qualsiasi  trattamento  di
          sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
          materia di  ammortizzatori  sociali,  e'  subordinato  alla
          dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a  un
          percorso di riqualificazione professionale, secondo  quanto
          precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
          di   sottoscrivere   la    dichiarazione    di    immediata
          disponibilita'   ovvero,   una   volta   sottoscritta    la
          dichiarazione,  in  caso  di  rifiuto  di  un  percorso  di
          riqualificazione professionale o di un  lavoro  congruo  ai
          sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre
          2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          dicembre 2004,  n.  291,  e  successive  modificazioni,  il
          lavoratore destinatario dei  trattamenti  di  sostegno  del
          reddito  perde  il  diritto  a  qualsiasi   erogazione   di
          carattere retributivo e previdenziale, anche a  carico  del
          datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati. 
              10-bis. Ai lavoratori non destinatari  dei  trattamenti
          di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
          in caso di licenziamento o di cessazione  del  rapporto  di
          lavoro, puo' essere erogato  un  trattamento  di  ammontare
          equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
          risorse  finanziarie  destinate  per   l'anno   2009   agli
          ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai
          medesimi   lavoratori   la   normativa   in   materia    di
          disoccupazione di cui all'articolo  19,  primo  comma,  del
          regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  6  luglio  1939,  n.  1272,  si
          applica  con  esclusivo  riferimento   alla   contribuzione
          figurativa per i periodi previsti  dall'articolo  1,  comma
          25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              11.  In  attesa  della  riforma  degli   ammortizzatori
          sociali e comunque non oltre il 31 dicembre  2009,  possono
          essere concessi trattamenti di cassa integrazione  guadagni
          straordinaria e di mobilita' ai  dipendenti  delle  imprese
          esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di  cinquanta
          dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
          gli operatori turistici, con piu' di cinquanta  dipendenti,
          delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
          nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno  2009,
          a carico del Fondo per l'occupazione.