Art. 11. 
 
           (Stato di previsione del Ministero della difesa 
                      e disposizioni relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2011,  in  conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
    2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e`
stabilito come segue: 
      a)  ufficiali  ausiliari  di  cui  alle   lettere   a)   e   c)
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66: 
        1) Esercito n. 20; 
        2) Marina n. 17; 
        3) Aeronautica n. 46; 
        4) Carabinieri n. 0; 
      b) ufficiali  ausiliari  piloti  di  complemento  di  cui  alla
lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66: 
        1) Esercito n. 0; 
        2) Marina n. 125; 
        3) Aeronautica n. 57; 
      c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla
lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66: 
        1) Esercito n. 65; 
        2) Marina n. 19; 
        3) Aeronautica n. 20. 
    3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma  dei
carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b)  del  comma  1
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e` fissata, per l'anno 2011, in 102 unita`. 
    4.  Alle  spese  per   accordi   internazionali,   specificamente
afferenti  alle  infrastrutture  multinazionali  NATO,  di   cui   ai
programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti  di  difesa
militare»  e  «pianificazione   generale   delle   Forze   Armate   e
approvvigionamenti  militari»,  nonche´  per  l'ammodernamento  e  il
rinnovamento,  di  cui  ai   programmi   «approntamento   e   impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento  e  impiego
delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali»,
«approntamento  e  impiego  delle  forze  aeree»  e   «pianificazione
generale  delle  Forze   Armate   e   approvvigionamenti   militari»,
nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio»  dello
stato di previsione del Ministero della  difesa,  si  applicano,  per
l'anno 2011, le disposizioni contenute  nel  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla   contabilita`
generale dello Stato. 
    5.  Alle  spese  per  le  infrastrutture   multinazionali   NATO,
sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate
ai compiti  di  difesa  militare»  e  del  programma  «pianificazione
generale  delle  Forze   Armate   e   approvvigionamenti   militari»,
nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio»  dello
stato di previsione del  Ministero  della  difesa,  si  applicano  le
procedure NATO di esecuzione delle gare  internazionali  emanate  dal
Consiglio  atlantico.  Deve  essere  in  ogni   caso   garantita   la
trasparenza  delle  procedure  di  appalto,  di  assegnazione  e   di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge  13  settembre  1982,  n.
646. 
    6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di  previsione  del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi  a
disposizione  relativi  alle  tre  Forze  armate   e   all'Arma   dei
carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel  programma  «fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire». 
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti  per  dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il riferimento al testo degli artt. 803 e  937  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note
          all'art. 2. 
              Per il riferimento al  testo  dell'art.  36  del  regio
          decreto 18 novembre  1923,  n.  2440  si  veda  nelle  note
          all'art. 3. 
              Per il riferimento al testo dell'art. 61-bis del  regio
          decreto 18 novembre  1923,  n.  2440  si  veda  nelle  note
          all'art. 10. 
              La  legge   13   settembre   1982,   n.   646   recante
          "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere  patrimoniale  ed  integrazione  alle  leggi   27
          dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
          1965, n. 575. Istituzione di una  commissione  parlamentare
          sul fenomeno della mafia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14
          settembre 1982, n. 253. 
              Per il riferimento al testo dell'art. 613  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  si  veda  nelle  note
          all'art. 10.