Art. 11. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito come segue: a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 1) Esercito n. 20; 2) Marina n. 17; 3) Aeronautica n. 46; 4) Carabinieri n. 0; b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 1) Esercito n. 0; 2) Marina n. 125; 3) Aeronautica n. 57; c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 1) Esercito n. 65; 2) Marina n. 19; 3) Aeronautica n. 20. 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` fissata, per l'anno 2011, in 102 unita`. 4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonche´ per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2011, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita` generale dello Stato. 5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. 6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire». 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Note all'art. 11: Per il riferimento al testo degli artt. 803 e 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note all'art. 2. Per il riferimento al testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si veda nelle note all'art. 3. Per il riferimento al testo dell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si veda nelle note all'art. 10. La legge 13 settembre 1982, n. 646 recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre 1982, n. 253. Per il riferimento al testo dell'art. 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note all'art. 10.