Art. 7. 
 
         (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, 
      dell'universita` e della ricerca e disposizioni relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2011,  in  conformita`  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7). 
    2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
ripartire,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, i fondi per  oneri
di personale e per l'operativita`  scolastica  iscritti  nella  parte
corrente e nel conto capitale del  programma  «fondi  da  assegnare»,
nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca. 
    3. Ai fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca  e`  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute  al
personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica» e  i
capitoli relativi al «Fondo per il  funzionamento  delle  istituzioni
scolastiche»,  iscritti  nei  pertinenti  programmi  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca. 
    4. L'assegnazione autorizzata a favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario  2011,  e`  comprensiva  della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro,  a  favore
dell'Istituto di  biologia  cellulare  per  attivita`  internazionale
afferente all'area di Monterotondo. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
affluite  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   in   relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,  al  pertinente
programma «ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca. 
    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita`  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di  cassa,  tra  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca e gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il  finanziamento  di
progetti per la ricerca. 
    7. Ai fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca  e`  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa, fra i capitoli relativi alle spese per il funzionamento  della
scuola per l'Europa di Parma iscritti nei pertinenti programmi  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca. 
    8.  In  relazione  all'andamento  gestionale  delle   spese   per
competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale  della
scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita`  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio tra i  programmi  della  missione
«istruzione scolastica», per i  capitoli  interessati  all'erogazione
delle suddette competenze. 
 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  17
          giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le  attivita'
          produttive), convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          agosto 1996, n. 421: 
              "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - 1. (omissis) 
              2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi
          dell'ASI  e  del  CIRA,  in   una   strategia   complessiva
          aeronautica e spaziale compatibile  con  la  pianificazione
          strategica  pluriennale  dell'ASI,  il  Governo   assumera'
          provvedimenti idonei  a  realizzare  una  migliore  e  piu'
          efficiente  utilizzazione  delle   strutture   di   ricerca
          pubbliche del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di  cui
          all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233  ,  e'
          prorogato fino alla costituzione degli organi  dell'ASI,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 
              3.  La  parte  annuale  di  risorse  eventualmente  non
          utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le  finalita'
          di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , e' destinata al
          perseguimento degli obiettivi di cui alla legge  16  maggio
          1989, n. 184 ,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e  le
          modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del  tesoro
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio."