Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operativita` scolastica iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca. 3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca. 4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2011, e` comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita` internazionale afferente all'area di Monterotondo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. 7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, fra i capitoli relativi alle spese per il funzionamento della scuola per l'Europa di Parma iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca. 8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione «istruzione scolastica», per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421: "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - 1. (omissis) 2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera' provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu' efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233 , e' prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , e' destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184 , ed e' corrisposta con i criteri e le modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."