Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  autorita'   pubbliche   provvedono   all'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente  decreto  nell'ambito  delle  proprie
attivita' istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.