Art. 10 
 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure  compensative
di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a  carico
del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai  sensi
dell'articolo 25 del  decreto  legislativo,  sono  corrisposti  nella
misura e con le  modalita'  stabilite  dal  decreto  ministeriale  31
ottobre 2008 pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 40 - serie generale - del 18 febbraio 2009. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 luglio 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano  
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 307