Art. 2 
 
 
                        Avvio delle procedure 
 
  1. Il richiedente trasmette al Ministero - Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda  in  bollo  di
riconoscimento  del  titolo  di  formazione  professionale  sanitaria
conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la  dichiarazione
di  prestazione  di  servizi  occasionale   e   temporanea   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo. 
  2. Alla stessa Direzione generale e' trasmessa la domanda in  bollo
di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al
comma 1 conseguito in ambito non comunitario, nei  casi  disciplinati
dall'articolo 49 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni  del
presente decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3,  del  decreto
legislativo.