Art. 2 Avvio delle procedure 1. Il richiedente trasmette al Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale sanitaria conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all'articolo 10 del decreto legislativo. 2. Alla stessa Direzione generale e' trasmessa la domanda in bollo di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al comma 1 conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo.