Art. 3 
 
 
           Procedura amministrativa per il riconoscimento 
                   delle qualifiche professionali 
 
  1. Il Ministero - Direzione generale delle risorse  umane  e  delle
professioni  sanitarie  procede  all'istruttoria  delle  domande   di
riconoscimento nei casi di cui  al  precedente  articolo  2,  secondo
quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo,  indicendo
apposita Conferenza dei servizi. 
  2. La Conferenza valuta ciascuna istanza di  riconoscimento,  fatti
salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui  al  comma  5
dello stesso articolo 16, ed  esprime  parere  motivato,  sentito  un
rappresentate  nazionale   dell'Ordine   o   Collegio   professionale
interessato, redigendo apposito verbale. 
  3. Il riconoscimento  del  titolo  professionale  e'  disposto  con
decreto dirigenziale, che  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. La Direzione generale delle risorse umane  e  delle  professioni
sanitarie,  nei  casi  in  cui  il  riconoscimento  del  titolo,   in
conformita' al parere  espresso  dalla  Conferenza  dei  servizi,  e'
subordinato  al  superamento  delle  misure   compensative   di   cui
all'articolo 22 del decreto legislativo, consistenti,  a  scelta  del
richiedente,  in  una  prova  attitudinale  o  in  un  tirocinio   di
adattamento non superiore a tre anni, adotta il decreto  dirigenziale
di determinazione  delle  misure  compensative.  Copia  del  predetto
decreto  e'  trasmessa  al  richiedente  ai  fini  dell'avvio   delle
procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento. 
  5. Il decreto di riconoscimento e' rilasciato solo  a  seguito  del
superamento della prova attitudinale o del tirocinio.