Art. 4 
 
 
           Oggetto e svolgimento della prova attitudinale 
 
  1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze, le competenze e le abilita'  necessarie  per  l'esercizio
della professione. 
  2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica
e orale ovvero in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana. 
  3. La  prova  attitudinale  verte  sulle  materie  individuate  nel
decreto dirigenziale di cui al precedente articolo 3,  comma  4,  tra
quelle costituenti l'ordinamento  didattico  vigente  concernente  la
professione sanitaria  di  riferimento,  le  quali,  sulla  base  del
confronto tra la formazione  richiesta  sul  territorio  nazionale  e
quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli  di
formazione  del  richiedente  e  la  cui  conoscenza  e'   condizione
essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione. 
  4. La prova scritta  consiste  in  un  questionario  di  domande  a
risposta multipla. 
  5. La prova pratica consiste in una dimostrazione di  competenze  e
abilita' inerenti l'esercizio  della  professione,  riferite  a  casi
operativi. 
  6. Alla prova orale il candidato puo' accedere  previo  superamento
della prova scritta. 
  7. La prova attitudinale si svolge presso  le  Universita'  o  sedi
decentrate dei corsi di laurea ovvero presso gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico da  individuarsi  attraverso  apposita
convenzione tra la struttura ed il Ministero. 
  8.  Della  data,  del  luogo  e  dell'ora  della  prova   e'   data
comunicazione   al   richiedente   almeno    venti    giorni    prima
dell'espletamento della prova stessa. 
  9. Il candidato deve presentarsi  munito  di  valido  documento  di
riconoscimento  ed  esibire   adeguata   documentazione   comprovante
l'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal decreto ministeriale 31
ottobre 2008 per l'espletamento della prova attitudinale. 
  10. Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e
occasionale, la prova  attitudinale  e'  disposta  con  le  modalita'
previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.