Art. 4 Oggetto e svolgimento della prova attitudinale 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilita' necessarie per l'esercizio della professione. 2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale ovvero in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana. 3. La prova attitudinale verte sulle materie individuate nel decreto dirigenziale di cui al precedente articolo 3, comma 4, tra quelle costituenti l'ordinamento didattico vigente concernente la professione sanitaria di riferimento, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza e' condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione. 4. La prova scritta consiste in un questionario di domande a risposta multipla. 5. La prova pratica consiste in una dimostrazione di competenze e abilita' inerenti l'esercizio della professione, riferite a casi operativi. 6. Alla prova orale il candidato puo' accedere previo superamento della prova scritta. 7. La prova attitudinale si svolge presso le Universita' o sedi decentrate dei corsi di laurea ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico da individuarsi attraverso apposita convenzione tra la struttura ed il Ministero. 8. Della data, del luogo e dell'ora della prova e' data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell'espletamento della prova stessa. 9. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 per l'espletamento della prova attitudinale. 10. Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale e' disposta con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.