Art. 6 Valutazione della prova attitudinale 1. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente. 2. Il giudizio della Commissione e' adeguatamente motivato. 3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. 4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato e' ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile. 5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale.