Art. 6 
 
 
                Valutazione della prova attitudinale 
 
  1. La prova attitudinale,  da  svolgersi  in  lingua  italiana,  si
intende superata se,  a  conclusione  della  stessa,  la  commissione
d'esame  ha  espresso  parere  favorevole  e  dichiarato  idoneo   il
richiedente. 
  2. Il giudizio della Commissione e' adeguatamente motivato. 
  3. In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione  del
richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale  puo'
essere ripetuta non prima di sei mesi. 
  4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione,  il
candidato e' ammesso a sostenere la prova attitudinale, su  richiesta
dell'interessato, nella prima sessione utile. 
  5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero
rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del
titolo professionale.