Art. 7 
 
 
         Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento 
 
  1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23  del  decreto
legislativo, consistente in un percorso formativo  della  durata  non
superiore a tre anni, accompagnato eventualmente  da  una  formazione
complementare, e' svolto presso le Universita' o sedi decentrate  dei
corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario
nazionale, sotto la supervisione e responsabilita' di un referente di
tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio. 
  2. Il tirocinio di adattamento, la  cui  durata  e'  stabilita  dal
decreto di cui al precedente articolo 3, comma 4, conformemente  alla
valutazione  della  Conferenza  dei  servizi,   verte   sui   settori
scientifici  disciplinari  afferenti  le   materie   dell'ordinamento
didattico vigente relativo alla professione sanitaria di riferimento. 
  3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria  presso
cui il tirocinio si e' svolto  predispone  una  relazione  finale  di
valutazione, da trasmettere al Ministero - Direzione  generale  delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, entro il termine massimo
di quindici giorni, nella quale si certifica che  il  tirocinante  ha
colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo
di tirocinio. 
  4. In caso di valutazione finale  sfavorevole,  il  tirocinio  puo'
essere ripetuto. 
  5. In caso di valutazione  favorevole,  il  Ministero  rilascia  al
richiedente il decreto  dirigenziale  di  riconoscimento  del  titolo
professionale conseguito nello Stato di origine.