Art. 8 
 
 
                       Obbligo del tirocinante 
 
  1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui
al   precedente   articolo   7,   comma   1,    svolge    l'attivita'
tecnico-pratica, all'interno dell'area di specifica competenza  della
figura  professionale,  garantendo  la  massima  riservatezza   sulle
notizie comunque acquisite, ed e' tenuto  all'osservanza  del  codice
deontologico.