Art. 8 Obbligo del tirocinante 1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui al precedente articolo 7, comma 1, svolge l'attivita' tecnico-pratica, all'interno dell'area di specifica competenza della figura professionale, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza del codice deontologico.