Art. 11 
 
                     Valutazione di conformita' 
 
  1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio  un
prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il  suo
mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta  la
conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile. La  valutazione  della  conformita'
deve  avvenire  secondo  le   relative   procedure   di   valutazione
specificate nelle  misure  di  esecuzione,  attraverso  il  controllo
interno della  progettazione,  di  cui  all'allegato  IV,  ovvero  il
sistema di gestione, di cui all'allegato V. 
  2. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e'  progettato
da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2009, sull'adesione volontaria  delle  organizzazioni  a  un  sistema
comunitario di ecogestione  e  di  audit,  EMAS,  e  la  funzione  di
progettazione  e'  inclusa  nell'ambito  di  tale  registrazione,  si
presume che il sistema di gestione di tale  organizzazione  ottemperi
alle prescrizioni dell'allegato IV.  Se  un  prodotto  oggetto  delle
misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione  che  dispone
di un sistema di gestione comprendente la funzione  di  progettazione
del prodotto, ed e' attuato conformemente alle  norme  armonizzate  i
cui numeri  di  riferimento  sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione  e'  ritenuto
attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV. 
  3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in  servizio  un  prodotto
oggetto  delle  misure  di  esecuzione,  il  fabbricante  o  il   suo
mandatario tengono a disposizione dell'autorita', per ispezione,  per
un periodo di 10 anni  dopo  la  fabbricazione  dell'ultimo  di  tali
prodotti,  i  documenti  relativi  alla  valutazione  di  conformita'
eseguita e alle dichiarazioni di  conformita'  emesse.  I  pertinenti
documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni  dal  ricevimento
della richiesta da parte dell'Autorita' competente. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il regolamento (CE) n. 1221/2009 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.