Art. 12 
 
                     Presunzione di conformita' 
 
  1. Si presumono conformi alla misura di  esecuzione  applicabile  i
prodotti immessi sul mercato o  messi  in  servizio  che  rechino  la
marcatura CE di cui all'articolo 9. 
  2. Si presumono altresi' conformi i prodotti per i quali sono state
applicate  le  norme  armonizzate,  i  cui  riferimenti  sono   stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
  3. Il prodotto cui e' stato assegnato  un  marchio  comunitario  di
qualita' ecologica ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  66/2010  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009,  e'
considerato  rispondente  alle  specifiche   per   la   progettazione
ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile,  fintanto  che
tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il regolamento (CE) n. 66/2010, e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 gennaio 2010, n. L 27.