Art. 17 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio  prodotti  privi
della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con
marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il  fatto
sia previsto come reato, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da  ventimila  euro  a  centocinquantamila
euro. 
  2. Il fabbricante, il  suo  mandatario  o  l'importatore,  che  non
rispettano  il  divieto  di  commercializzazione  disposto  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da   diecimila   euro   a
cinquantamila euro. 
  3. Il fabbricante, il  suo  mandatario  o  l'importatore,  che  non
rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10,  comma
3,  secondo  periodo,  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da  quarantamila  euro  a
centocinquantamila euro. 
  4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma  3,
e' punito, salvo che  il  fatto  sia  previsto  come  reato,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
cinquemila euro a trentamila euro. 
  5. Le sanzioni di cui al  presente  articolo  sono  irrogate  dalla
Camera   di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
territorialmente competente  ed  al  procedimento  si  applicano  per
quanto compatibili con il presente decreto  le  disposizioni  di  cui
alla legge 24 novembre 1981, n.  689.  Le  somme  derivanti  da  tali
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, si veda nelle note alle premesse.