Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) prodotto connesso all'energia (prodotto): qualsiasi  bene  che
abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene
immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti
destinate a essere incorporate in un  prodotto  connesso  all'energia
contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in
servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui
prestazioni   ambientali   possono   essere   valutate   in   maniera
indipendente; 
    b)  componenti  e  sottounita':  le  parti  destinate  ad  essere
incorporate nei prodotti e che non sono immesse  sul  mercato  ovvero
messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori  finali
o le cui  prestazioni  ambientali  non  possono  essere  valutate  in
maniera indipendente; 
    c)  misure  di  esecuzione:  le  misure   adottate,   in   ambito
comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la  progettazione
ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali
ad essi relativi; 
    d) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta
sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua  distribuzione
o del  suo  utilizzo  all'interno  della  Comunita'  europea,  contro
compenso o gratuitamente e a prescindere  dalla  tecnica  di  vendita
utilizzata; 
    e) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto  utilizzato
ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunita'; 
    f) fabbricante:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica
prodotti contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della
conformita' al presente decreto del  prodotto,  in  vista  della  sua
immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome  o
marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un  fabbricante
secondo la presente definizione o di un  importatore  quale  definito
alla lettera h), e'  considerato  fabbricante  la  persona  fisica  o
giuridica che immette sul mercato ovvero mette in  servizio  prodotti
contemplati dal presente decreto; 
    g) mandatario: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede
nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato
scritto per espletare  totalmente  o  parzialmente  a  suo  nome  gli
obblighi e le formalita' connessi al presente decreto; 
    h) importatore: la persona fisica o  giuridica  con  domicilio  o
sede nel territorio comunitario che immette sul  mercato  comunitario
un prodotto proveniente da un Paese terzo; 
    i) materiali: tutti i materiali impiegati  durante  il  ciclo  di
vita dei prodotti; 
    l)  progettazione  del  prodotto:  la  serie  di   processi   che
trasformano  le  specifiche  giuridiche,  tecniche,   di   sicurezza,
funzionali, di mercato  o  di  altro  genere  cui  il  prodotto  deve
ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto; 
    m) aspetto ambientale: un elemento o una funzione di un  prodotto
suscettibili di interagire con l'ambiente durante  il  suo  ciclo  di
vita; 
    n) impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente  derivante
in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita; 
    o) ciclo di  vita:  gli  stadi  consecutivi  e  collegati  di  un
prodotto  dal  suo  impiego  come  materia  prima  allo   smaltimento
definitivo; 
    p) riutilizzo: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto
o i suoi componenti, giunti al  termine  del  loro  primo  uso,  sono
utilizzati per lo stesso scopo per il  quale  sono  stati  concepiti,
incluso l'uso  continuato  di  un  prodotto,  conferito  a  punti  di
raccolta,  distributori,  riciclatori  o  fabbricanti,   nonche'   il
riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo; 
    q) riciclaggio:  lo  specifico  riciclaggio  in  un  processo  di
produzione di materiali di rifiuto per  lo  scopo  originario  o  per
altri scopi, escluso il recupero di energia; 
    r) recupero di energia:  l'uso  dei  rifiuti  combustibili  quale
mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto  con  o
senza altri rifiuti ma con recupero del calore; 
    s) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia
di permettere ai rifiuti di  svolgere  un  ruolo  utile,  sostituendo
altri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in  generale,  ai
sensi della parte quarta del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni; 
    t) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore  si
disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi  ai  sensi  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni; 
    u)  rifiuto  pericoloso:  rifiuto  che  presenta   una   o   piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 
    v) profilo ecologico: la descrizione, in conformita' alla  misura
di esecuzione applicabile al prodotto, degli  input  e  degli  output
(quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso
dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo
del suo impatto ambientale  e  sono  espressi  in  quantita'  fisiche
misurabili; 
    z) prestazione  ambientale:  i  risultati  della  gestione  degli
aspetti  ambientali  del  prodotto  da  parte  del  fabbricante  come
riportati nel suo fascicolo tecnico; 
    aa) miglioramento delle prestazioni ambientali:  il  processo  di
miglioramento  delle  prestazioni  ambientali  di  un  prodotto,  nel
succedersi delle generazioni, sebbene non  sia  necessario  che  cio'
avvenga contemporaneamente  per  tutti  gli  aspetti  ambientali  del
prodotto; 
    bb) progettazione ecocompatibile:  l'integrazione  degli  aspetti
ambientali  nella  progettazione   del   prodotto   nell'intento   di
migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero  ciclo
di vita; 
    cc) specifica  per  la  progettazione  ecocompatibile:  qualsiasi
prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un
siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o
qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con  riguardo
agli aspetti ambientali di un prodotto; 
    dd)  specifica  generale  per  la  progettazione  ecocompatibile:
qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile  basata  sul
profilo ecologico di un prodotto senza valori  limite  stabiliti  per
particolari aspetti ambientali; 
    ee) specifica particolare per la progettazione ecocompatibile: la
specifica   quantitativa   e   misurabile   per   la    progettazione
eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale  di  un
prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una
data unita' di prestazione di output; 
    ff) norma armonizzata:  una  specifica  tecnica  adottata  da  un
organismo  di   normalizzazione   riconosciuto   su   mandato   della
Commissione in conformita' alle procedure stabilite  nella  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle  norme  e
delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una  prescrizione
europea, il cui rispetto non e' obbligatorio. 
  2. Le definizioni di cui al comma 1, lettere p), q) , r), s), t) ed
u),  si  applicano  ai  soli  fini  del  presente  decreto,   e   non
pregiudicano  la  generale  applicazione  delle  definizioni  di  cui
all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come
modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo del 3 aprile
          2006, n.152, si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
          luglio 1998, n. L 204. 
              - Il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152 cosi' recita: 
              «Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                c)  "oli  usati":  qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                d)  "rifiuto  organico":  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
                e)  "autocompostaggio":  compostaggio  degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
                f)  "produttore  di  rifiuti":  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque
          effettui operazioni di pretrattamento,  di  miscelazione  o
          altre operazioni  che  hanno  modificato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti; 
                g)  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi   persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                h)  "detentore":  il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                i) "commerciante": qualsiasi impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
                m)  "prevenzione":  misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                  1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                  2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                  3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
          e prodotti; 
                n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero
          e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario; 
                o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti,  compresi  la
          cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
          dei centri di raccolta di cui alla lettera  "mm",  ai  fini
          del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
                p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
                r) "riutilizzo": qualsiasi operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                s)   "trattamento":   operazioni   di   recupero    o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                u) "riciclaggio": qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                v)  "rigenerazione  degli   oli   usati":   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                z) "smaltimento": qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                aa)  "stoccaggio":  le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                bb)  "deposito  temporaneo":  il  raggruppamento  dei
          rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in  cui
          gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 
                  1) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  3) il "deposito temporaneo" deve essere  effettuato
          per categorie omogenee di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle
          relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
                  4)  devono   essere   rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
          pericolose; 
                  5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
                cc)  "combustibile  solido  secondario   (CSS)":   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 184-ter,  il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                ee) "compost di  qualita'":  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
                ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                gg) "emissioni": le emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
                hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque  reflue
          di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
                ii)   "inquinamento   atmosferico":   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
                ll) "gestione integrata dei  rifiuti":  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                mm)  "centro  di  raccolta":   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'art.  5,  comma  1,
          lettera l-ter) del presente decreto; 
                oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                pp) "circuito organizzato di  raccolta":  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                qq) "sottoprodotto": qualsiasi  sostanza  od  oggetto
          che soddisfa le condizioni di cui all'art.  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i  criteri  stabiliti  in  base  all'art.
          184-bis, comma 2». 
              - Il decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n.  205,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  2010,  n.
          288, S.O.