Art. 8 
 
                  Responsabilita' dell'importatore 
 
  1. Quando il fabbricante non ha domicilio  o  sede  nel  territorio
comunitario  e  non  vi  e'  un  mandatario,  spetta  all'importatore
l'obbligo di: 
    a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo  in
servizio rispetti il presente  decreto  e  la  misura  di  esecuzione
applicabile; 
    b)  detenere  e  rendere  disponibile  la  dichiarazione  CE   di
conformita' e la documentazione tecnica relativa alla valutazione  di
conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse.