Art. 8 Responsabilita' dell'importatore 1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di: a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile; b) detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformita' e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse.