Art. 2 
 
 
         Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare 
 
  1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e  successive
modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base
al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011  sono
attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili  ubicati  nel  loro
territorio e con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito
o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: 
    a) imposta di registro ed imposta di bollo  sugli  atti  indicati
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
    b) imposte ipotecaria e catastale,  salvo  quanto  stabilito  dal
comma 5; 
    c) imposta sul reddito delle persone  fisiche,  in  relazione  ai
redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 
    d) imposta di registro ed  imposta  di  bollo  sui  contratti  di
locazione relativi ad immobili; 
    e) tributi speciali catastali; 
    f) tasse ipotecarie; 
    g) cedolare secca  sugli  affitti  di  cui  all'articolo  3,  con
riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi  del  comma  8
del presente articolo. 
  2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f),
del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha  per  oggetto
una quota pari al 30 per cento dello stesso. 
  3.  Per  realizzare  in  forma   progressiva   e   territorialmente
equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare  di
cui  ai  commi  1  e  2,  e'  istituito  un  Fondo  sperimentale   di
riequilibrio. La durata  del  Fondo  e'  stabilita  in  tre  anni  e,
comunque,  fino  alla  data  di  attivazione  del  fondo  perequativo
previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo
e' alimentato con il gettito di cui  ai  commi  1  e  2,  secondo  le
modalita' stabilite ai sensi del comma 7. 
  4.  Ai  comuni  e'  attribuita  una  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto;  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare d'intesa con la  Conferenza  unificata  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e' fissata la percentuale della  predetta  compartecipazione  e  sono
stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,   con
particolare  riferimento  all'attribuzione  ai  singoli  comuni   del
relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si  e'
determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La  percentuale
della compartecipazione al gettito dell'imposta sul  valore  aggiunto
prevista dal presente comma e' fissata, nel  rispetto  dei  saldi  di
finanza  pubblica,  in  misura  finanziariamente   equivalente   alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. In sede di prima  applicazione,  e  in  attesa
della determinazione del gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
ripartito per ogni  comune,  l'assegnazione  del  gettito  ai  comuni
avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore  aggiunto  per
provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. 
  5. Il gettito delle imposte ipotecaria e  catastale  relative  agli
atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto  resta  attribuito  allo
Stato. 
  6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia
elettrica di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  cessa  di  essere
applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente
aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale  da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente  provvedimento  ai
fini del rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  il  31
dicembre 2011 sono stabilite  le  modalita'  attuative  del  presente
comma. 
  7. Previo accordo sancito in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n.  281,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita'  di  alimentazione  e  di  riparto  del  Fondo
sperimentale di cui al comma 3, nonche'  le  quote  del  gettito  dei
tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune
ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto  si
tiene  conto  della  determinazione  dei  fabbisogni  standard,   ove
effettuata, nonche', sino al 2013, anche  della  necessita'  che  una
quota  pari  al  30  per  cento  della  dotazione   del   Fondo   sia
ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.  Ai  fini
della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non  si
tiene conto  delle  variazioni  di  gettito  prodotte  dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo
schema di  decreto  e'  trasmesso  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali entro il 15 ottobre.  In  caso  di  mancato  accordo
entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo
periodo puo' essere comunque emanato; in sede di  prima  applicazione
del  presente  provvedimento,  il  termine  per  l'accordo  scade  il
quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma  associata  le
funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e  seguenti
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  nonche'  per  le
isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di  riparto
differenziate,  forfettizzate  e  semplificate,  idonee  comunque  ad
assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una  quota
non inferiore al 20 per cento della  dotazione  del  fondo  al  netto
della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo  del  presente
comma. 
  8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,  lettera  g),
devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7
per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a  decorrere  dall'anno
2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
misura  corrispondente  al   gettito   che   confluisce   nel   Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3,  nonche'  al  gettito
devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di
cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni
2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei  saldi  di  finanza
pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di  risorse  pari  ai
trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo  di
cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base  dei
dati definitivi, tenendo  conto  del  monitoraggio  effettuato  dalla
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale ovvero, ove istituita, dalla  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo
di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  puo'   essere   successivamente
incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in
misura corrispondente alla individuazione di ulteriori  trasferimenti
suscettibili di riduzione. 
  9. Ai comuni e' garantito che le  variazioni  annuali  del  gettito
loro attribuito ai sensi del presente  articolo  non  determinano  la
modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le
aliquote  e  le  quote  indicate  nei  commi  2,  4  e   8,   nonche'
nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi  di  finanza
pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di  gettito  devoluta  ai
comuni del tributo di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  puo'  essere
incrementata  sino  alla  devoluzione  della  totalita'  del  gettito
stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione  della  quota  di
cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al
comma 4 del presente articolo. 
  10. In ogni caso, al fine di rafforzare la  capacita'  di  gestione
delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei  comuni
all'attivita' di accertamento tributario: 
    a)  e'  assicurato  al  comune  interessato  il  maggior  gettito
derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in
catasto; 
    b) e' elevata al 50  per  cento  la  quota  dei  tributi  statali
riconosciuta ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai  comuni  in
via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a  titolo  non
definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite  ai  comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; 
    c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria relativi: 
      1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione
riguardante il possesso o la detenzione degli  immobili  ubicati  nel
proprio territorio; 
      2) alla  somministrazione  di  energia  elettrica,  di  servizi
idrici  e  del  gas  relativi  agli  immobili  ubicati  nel   proprio
territorio; 
      3) ai soggetti che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel  proprio
territorio; 
      4) ai soggetti che  esercitano  nello  stesso  un'attivita'  di
lavoro autonomo o di impresa; 
    d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui  alla
lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,  limitatamente  ad
immobili presenti ovvero a  soggetti  aventi  domicilio  fiscale  nel
comune, che possa essere rilevante  per  il  controllo  dell'evasione
erariale o di tributi locali; 
    e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa
con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con  i  dati  relativi
alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni  i  dati,  le
informazioni ed i servizi necessari per la gestione  dei  tributi  di
cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione  delle  previsioni  di
entrata. 
  11. Il  sistema  informativo  della  fiscalita'  assicura  comunque
l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo   utilizzo   degli
immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di  locazione
ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10,  lettera  c),
n. 2). 
  12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi  minimo  e  massimo
della sanzione  amministrativa  prevista  per  l'inadempimento  degli
obblighi di dichiarazione agli  uffici  dell'Agenzia  del  territorio
degli immobili e delle variazioni di consistenza  o  di  destinazione
dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28  e  20  del
regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11   agosto   1939,   n.   1249,   sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune  ove  e'  ubicato
l'immobile interessato. 
 
                    Note all'art. 2: 
                 - Si riporta il testo dell'articolo 1 della tariffa, 
              parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni 
             concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del 
               Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in 
            vigore sino al 31 dicembre 2013 (il testo dell'articolo 1 
            della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle 
           disposizioni concernenti l'imposta di registro, cosi' come 
            modificato dal presente decreto legislativo, che entrera' 
              in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, e' riportato 
                    nelle note all'articolo 10): 
                                             "Tariffa 
                    Parte  I  -  Atti  soggetti  a  registrazione  in
          termine fisso 
                              Articolo 1 Tariffa 
          1. Atti traslativi a titolo  oneroso  della  proprieta'  di
          beni 
          immobili in genere  e  atti  traslativi  o  costitutivi  di
          diritti 
          reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia 
          pura  e  semplice   agli   stessi,   i   provvedimenti   di
          espropriazione 
          per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi, 
          salvo quanto previsto dal successivo periodo 8% 
          Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze 7% 
          Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e 
          relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli 
          imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni 
          o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 
          della legge 9 maggio 1975, n. 153 15% 
          Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse 
          storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 
          1° giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non 
          venga meno agli obblighi della loro conservazione e 
          protezione. 3% 
          Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione 
          non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del 
          Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato 
          nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove 
          ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis) 3% 
          Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o 
          porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore 
          aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, 
          numero 8- bis) , del decreto del Presidente della 
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei 
          confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo 
          o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni 
          immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente 
          dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1% 
          Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero 
          a  favore  di  enti  pubblici   territoriali   o   consorzi
          costituiti 
          esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita' 
    
montane.                                                      Euro 168,00

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi          Euro 168,00

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano
le condizioni di cui alla nota II- quater)                    Euro 168,00

Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni
riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le condizioni di
cui alla nota II ?quinquies                                   Euro 168,00

    
          Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in 
          piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione 
          dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, 
          a condizione che l'intervento cui e' finalizzato il 
          trasferimento venga completato entro cinque anni dalla 
          stipula dell'atto 1% 
                                                   Note: 
                 I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori 
            agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' 
               cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 
                       maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione 
            dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre 
                al pubblico ufficiale rogante la certificazione della 
           sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto 
                   dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il 
            beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che 
          dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i 
           sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano 
            la stessa certificazione; qualora al termine del triennio 
                  non sia stata prodotta la documentazione prescritta 
               l'ufficio del registro competente provvede al recupero 
              della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel 
                   caso di destinazione dei terreni, e delle relative 
              pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro 
           dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione 
                 deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del 
                    registro competente. 
                In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa 
           pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza 
                 del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si 
          procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti 
             gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del 
          testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della 
                   imposta principale ovvero, in caso di mutamento di 
                    destinazione, da tale ultimo momento. 
                II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per 
                    cento la parte acquirente: 
              a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1° 
          giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve 
             dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo 
                    stesso  in  base  alle  risultanze  dei  registri
          immobiliari; 
              b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve 
              presentare, contestualmente all'atto da registrare, una 
              attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i 
          beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso 
                  la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. 
                 L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il 
           termine di due anni decorrente dalla data di registrazione 
           dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione 
                    del bene al vincolo. 
              Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio 
          della regione siciliana e delle province autonome di Trento 
             e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della 
              regione siciliana e delle province autonome di Trento e 
                    Bolzano. 
                     L'acquirente decade altresi' dal beneficio della 
             riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in 
          parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi 
            della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di 
                        mutamento di destinazione senza la preventiva 
           autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e 
              ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di 
           legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione 
           dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i 
              beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione 
          all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la 
               decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' 
                      dovuta una soprattassa pari al trenta per cento 
          dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al 
                  comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di 
                ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il 
                    termine di cui all'art. 76, comma  2,  del  testo
          unico 
              II- bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 
              3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della 
            proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti 
                     traslativi o constitutivi della nuda proprieta', 
             dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle 
               stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: 
              a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune 
              in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi 
          dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello 
           in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se 
            trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in 
                cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui 
           dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino 
           italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito 
            come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione 
            di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato 
                    l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di 
                    decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 
                b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di 
          non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge 
            dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di 
            altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui 
                    e' situato l'immobile da acquistare; 
                c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di 
           non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di 
                comunione legale su tutto il territorio nazionale dei 
             diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda 
              proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo 
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al 
               presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 
            aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, 
              n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 
              1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 
          1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 
              gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 
            1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 
                   1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 
            settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 
           24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 
            gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
             L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 
             1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 
                    luglio 1993, n. 243. 
                2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore 
           aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) , b) e c) 
                  del comma 1, comunque riferite al momento in cui si 
             realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, 
          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto 
                    preliminare. 
                 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le 
             condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo 
                  comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto 
                 separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla 
                      lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze, 
               limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' 
            immobiliari classificate o classificabili nelle categorie 
             catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio 
                    della casa di  abitazione  oggetto  dell'acquisto
          agevolato. 
              4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento 
                  per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili 
          acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima 
           del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro 
           acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e 
            catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa 
           pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di 
                   cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, 
           l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati 
             registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti 
            degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in 
           base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e 
                    quella risultante dall'applicazione dell'aliquota 
              agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, 
          pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti 
             gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 
            del presente testo unico. Le predette disposizioni non si 
             applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno 
          dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di 
              cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro 
                    immobile  da   adibire   a   propria   abitazione
          principale. 
                   II- ter) . Ove non si realizzi la condizione, alla 
             quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 
                 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le 
              imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute 
                    nella misura ordinaria e si rende applicabile una 
            soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora 
                di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo 
            unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per 
                         il recupero delle imposte ordinarie da parte 
                    dell'amministrazione finanziaria. 
                      II- quater). A condizione che la ONLUS dichiari 
            nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo 
                   svolgimento della propria attivita' e che realizzi 
          l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In 
                    caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva 
          utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' 
                      dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione 
                    amministrativa pari al 30 per cento della  stessa
          imposta. 
                      II -quinquies ) A condizione che la istituzione 
            riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non 
                 lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che 
            intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento 
          della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo 
                     diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di 
           dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione 
                 per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta 
                l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione 
                    amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa. 
                        ". 
                 - Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 42 
                    del 2009 e' riportato nelle note alle premesse. 
                - Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 
          agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note alle premesse. 
                   - Si riporta il testo dell'articolo articolo 6 del 
                      decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante 
              "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e 
               locale", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
                    gennaio 1989, n. 20: 
                "Art. 6. - 1. E' istituita una addizionale all'accisa 
          sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, 
           del testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
                 le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
               sanzioni penali e amministrative approvato con decreto 
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: 
                    testo unico delle accise, nelle misure di: 
                 a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per 
            qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione 
             delle seconde case e con esclusione delle forniture, con 
                    potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle 
                     abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, 
             limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i 
          consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 
           1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si 
             procede al recupero della relativa addizionale secondo i 
                     criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della 
                deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato 
                    interministeriale dei prezzi; 
                b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per 
                    qualsiasi uso effettuato nelle seconde case; 
              c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per 
            qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle 
           abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 
                    200.000 kWh di consumo al mese. 
                2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di 
                 approvazione del bilancio di previsione, le province 
            possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera 
           c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono 
              pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le 
                politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle 
            finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per 
          le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita' 
                    applicative. 
                  3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai 
            soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico 
                delle accise, al momento della fornitura dell'energia 
                elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia 
          elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento 
            del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse 
          con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia elettrica. 
                       4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a 
           forniture di energia elettrica con potenza disponibile non 
            superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed 
            alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate 
            le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia 
               elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e 
          quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta 
            o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad 
               eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione 
               Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di 
              Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle 
                    province stesse nonche' alla regione. 
              5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del 
           testo unico delle accise non si applicano alle addizionali 
          di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i 
               consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio 
          delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di 
                    energia elettrica. 
              6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti 
           i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non 
               superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute 
                    esclusivamente per rettifica di errori inerenti i 
              precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle 
                    province al medesimo titolo.". 
                     - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato 
                    decreto legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 9. (Funzioni) - 1. La Conferenza unificata assume 
                deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, 
             esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle 
              materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, 
                    alle  province,  ai  comuni  e   alle   comunita'
          montane. 
                 2. La Conferenza unificata e' comunque competente in 
            tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' 
           montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza 
            Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un 
                    medesimo oggetto. In  particolare  la  Conferenza
          unificata: 
                        a) esprime parere: 
                 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di 
                    legge collegati; 
                       2) sul documento di programmazione economica e 
                    finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base 
                    all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                  b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, 
            province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata 
              intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui 
                    all'articolo 3, commi 3 e 4; 
                 c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, 
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare 
                l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in 
                    collaborazione attivita' di interesse comune; 
               d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle 
           autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti 
            delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, 
             dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla 
                    legge; 
                    e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra 
           Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei 
           casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di 
               protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e 
                    locali secondo le modalita' di  cui  all'articolo
          6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche 
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e 
                  mobilita' del personale connessi al conferimento di 
                    funzioni e compiti  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia 
                    per i servizi sanitari regionali. 
                     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' 
             sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta 
            delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di 
           preminente interesse comune delle regioni, delle province, 
                    dei comuni e delle comunita' montane. 
                     4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del 
             Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza 
           della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle 
            province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto 
             con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle 
             autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza 
              Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie 
           locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei 
                   membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia 
                raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei 
                    rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
                 5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha 
                    compiti di: 
                      a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le 
                    autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche 
             connesse agli indirizzi di politica generale che possono 
             incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e 
                    comuni e comunita' montane. 
                6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in 
                    particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                       a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al 
                funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti 
              relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle 
                risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative 
                  legislative e degli atti generali di governo a cio' 
                    attinenti; 
               b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed 
                    erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui 
           al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta 
           del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere 
           della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
                    o dal Presidente delegato. 
                 7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha 
                    inoltre il compito di favorire: 
               a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento 
                    dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai 
              sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 
                    498; 
                      c) le attivita' relative alla organizzazione di 
             manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da 
                    celebrare in ambito nazionale.". 
                        - Si riporta il testo dei commi 28 e seguenti 
            dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
                recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
          finanziaria e di competitivita' economica". convertito, con 
                    modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
          122: 
                   "28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste 
              dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 
          2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, 
             attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con 
                  popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole 
          monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni 
                sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, 
                attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, 
             appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con 
               popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque 
                    inferiore a 3.000 abitanti. 
                   29. I comuni non possono svolgere singolarmente le 
                  funzioni fondamentali svolte in forma associata. La 
              medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una 
                    forma associativa. 
               30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, 
              commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con 
                     propria legge, previa concertazione con i comuni 
                interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie 
           locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per 
                         area geografica per lo svolgimento, in forma 
                  obbligatoriamente associata da parte dei comuni con 
           dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle 
               funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, 
              della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di 
              economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, 
            fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente 
             articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni 
             avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma 
          associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. 
          I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di 
                      abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati 
               all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
                    31. I comuni assicurano comunque il completamento 
           dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 
            30 del presente articolo entro il termine individuato con 
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato 
             entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
          presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di 
          concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con 
                il Ministro per le riforme per il federalismo, con il 
          Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro 
            per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e' 
              stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', 
                differenziazione e adeguatezza, il limite demografico 
                   minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad 
          esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve 
                    raggiungere. 
              32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 
             e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con 
                  popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono 
              costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni 
             mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla 
            data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne 
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo 
            periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 
                     30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' 
                    costituite: 
                a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile 
                    negli ultimi tre esercizi; 
                      b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, 
                    riduzioni di capitale conseguenti  a  perdite  di
          bilancio; 
              c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite 
           di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato 
           gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite 
                    medesime. 
                     Le disposizioni di cui al secondo periodo non si 
           applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti 
            nel caso in cui le societa' gia' costituite abbiano avuto 
                   il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La 
            disposizione di cui al presente comma non si applica alle 
                    societa', con partecipazione paritaria ovvero con 
               partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, 
             costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva 
          superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa 
                     tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la 
            partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 
              2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre 
             societa' gia' costituite. Con decreto del Ministro per i 
           rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di 
          concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per 
              le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta 
                giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
                conversione del presente decreto, sono determinate le 
             modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori 
                    ipotesi di  esclusione  dal  relativo  ambito  di
          applicazione. 
              33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto 
               legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel 
                senso che la natura della tariffa ivi prevista non e' 
          tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, 
             sorte successivamente alla data di entrata in vigore del 
                      presente decreto, rientrano nella giurisdizione 
                    dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
                    33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25 
            giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
              legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti 
                    modificazioni: 
                        a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
               «4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, 
            anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato 
            commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico 
            delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
             decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
          modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' 
               interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, 
            lettera b), del presente articolo, prendendo come base di 
                   riferimento le risultanze contabili dell'esercizio 
              finanziario precedente a quello di assoggettamento alle 
                    regole del patto di stabilita' interno.»; 
                        b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito  il
          seguente: 
               «7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non 
            sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti 
             di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 
                dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto 
              capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese 
           opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti 
                    complessivi delle medesime risorse». 
                    33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di 
             finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si 
                    provvede: 
                 a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di 
             cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e 
          b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 
              da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e 
             all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 
                2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 
                  14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, 
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo 
              per interventi strutturali di politica economica di cui 
             all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
                    dicembre 2004, n. 307; 
                  b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, 
           lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi 
               e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per 
              ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente 
              rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai 
                   sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono 
                 conseguentemente adeguati con la deliberazione della 
              Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai 
                 sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il 
                    decreto annuale  del  Ministro  dell'interno  ivi
          previsto. 
                  33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto 
                dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 
           ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla 
                legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al 
                     Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia' 
                 presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta 
           comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo 
            catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e' 
                    differito al 30 ottobre 2010.". 
                  - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del 
          decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di 
             contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in 
                   materia tributaria e finanziaria", convertito, con 
                    modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.
          248: 
                     "Art. 1. (Partecipazione dei comuni al contrasto 
                all'evasione fiscale) - 1. Per potenziare l'azione di 
                    contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in 
                attuazione dei principi di economicita', efficienza e 
          collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni 
               all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata 
               mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per 
                cento delle maggiori somme relative a tributi statali 
           riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili 
                  applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo 
           definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia 
                    contribuito all'accertamento stesso.". 
               - Si riporta il testo degli articoli 28 e 20 del regio 
          decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante "Accertamento 
           generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo 
             reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano", 
           convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, 
                    n. 1249, 
                 "Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile 
          costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, 
            a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio 
              tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui 
                 sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono 
                       destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o 
            permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti 
                    ad imposta mobiliare. 
                  Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso 
              termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli 
                    esenti a quella dei soggetti all'imposta. 
                  La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna 
                        unita' immobiliare su apposita scheda fornita 
          dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da 
           una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa 
          Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art. 
                    7. 
                   I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici 
            tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze 
           di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 
                    17 agosto 1942, n. 1150." 
               "Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 
               sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da 
          stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel 
                  possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque 
                    implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17. 
                Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella 
            consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa 
               dichiarazione deve essere corredata da una planimetria 
                     delle unita' variate, redatta su modello fornito 
               dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle 
                    norme di cui all'art. 7.".