Art. 8 
 
 
                     Imposta municipale propria 
 
  1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
2014, e sostituisce, per la  componente  immobiliare,  l'imposta  sul
reddito delle persone fisiche e le  relative  addizionali  dovute  in
relazione  ai  redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non  locati,  e
l'imposta comunale sugli immobili. 
  2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di
immobili diversi dall'abitazione principale. 
  3.  L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al   possesso
dell'abitazione  principale  ed  alle  pertinenze  della  stessa.  Si
intende per effettiva abitazione principale  l'immobile,  iscritto  o
iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella  misura  massima  di
un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie   catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'  ad  uso
abitativo.  L'esclusione  non  si  applica  alle  unita'  immobiliari
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 
  4. L'imposta municipale propria ha per base  imponibile  il  valore
dell'immobile  determinato  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
  5. Nel caso di possesso  di  immobili  non  costituenti  abitazione
principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta  annualmente  in
ragione di un'aliquota dello 0,76 per  cento.  La  predetta  aliquota
puo' essere modificata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica,  tenendo  conto  delle
analisi  effettuate  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale  ovvero,  ove  istituita,  dalla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  I
comuni possono, con deliberazione  del  consiglio  comunale  adottata
entro il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione,
modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sino   a   0,3   punti
percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma,
ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata  ai  sensi
del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera  entro  il
predetto termine, si applicano le aliquote di cui  al  primo  periodo
del presente comma ed al comma 6. 
  6. Nel caso in cui l'immobile sia  locato,  l'aliquota  di  cui  al
comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'. 
  7. I comuni possono,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
adottata entro il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione, prevedere  che  l'aliquota  di  cui  al  comma  5,  primo
periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso in cui  abbia  ad
oggetto  immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi
dell'articolo 43 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso  in  cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle societa'. Nell'ambito della facolta'  prevista  dal
presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta  si
applichi limitatamente a determinate categorie di immobili. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
          territoriali, a norma dell'articolo 4 della L.  23  ottobre
          1992, n. 421): 
              "Art. 5.Base imponibile. 
              1. Base imponibile  dell'imposta  e'  il  valore  degli
          immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1. 
              2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito da quello che risulta  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati  con
          i  criteri  e  le  modalita'  previsti  dal  primo  periodo
          dell'ultimo comma dell'articolo 52 del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 . 
              3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
          D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente  posseduti  da
          imprese e distintamente contabilizzati, fino  all'anno  nel
          quale i medesimi sono iscritti in catasto con  attribuzione
          di rendita, il valore e' determinato, alla data  di  inizio
          di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data  di
          acquisizione, secondo i  criteri  stabiliti  nel  penultimo
          periodo del comma 3, dell'articolo 7 del  decreto-legge  11
          luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  8  agosto  1992,  n.  359,  applicando  i   seguenti
          coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;
          per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990:  1,10;  per  l'anno
          1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno  1987:  1,30;
          per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985:  1,50;  per  l'anno
          1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982  e  anni
          precedenti:  1,80.  I  coefficienti  sono  aggiornati   con
          decreto del Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale. In caso  di  locazione  finanziaria  il
          locatore o il locatario possono esperire  la  procedura  di
          cui al regolamento adottato con decreto del Ministro  delle
          finanze  del  19  aprile  1994,  n.  701,  con  conseguente
          determinazione del valore del fabbricato sulla  base  della
          rendita proposta, a decorrere dal primo  gennaio  dell'anno
          successivo a quello nel corso del  quale  tale  rendita  e'
          stata annotata negli atti catastali,  ed  estensione  della
          procedura  prevista  nel  terzo   periodo   del   comma   1
          dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore
          e' determinato sulla base  delle  scritture  contabili  del
          locatore, il quale e' obbligato a  fornire  tempestivamente
          al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 
              4. 
              5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
          quello venale in comune commercio al 1°  gennaio  dell'anno
          di imposizione, avendo riguardo alla zona  territoriale  di
          ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
          d'uso  consentita,  agli  oneri  per  eventuali  lavori  di
          adattamento del terreno necessari per  la  costruzione,  ai
          prezzi medi rilevati sul  mercato  dalla  vendita  di  aree
          aventi analoghe caratteristiche. 
              6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di
          demolizione di fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a
          norma dell'articolo 31, comma 1,  lettere  c),  d)  ed  e),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la base  imponibile  e'
          costituita dal valore dell'area, la  quale  e'  considerata
          fabbricabile   anche   in   deroga   a   quanto   stabilito
          nell'articolo 2, senza computare il valore  del  fabbricato
          in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei  lavori
          di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
          antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
          ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato. 
              7. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello che risulta  applicando  all'ammontare  del  reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno  di  imposizione,  un   moltiplicatore   pari   a
          settantacinque." 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  43  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "43. [40] Immobili non produttivi di reddito fondiario. 
              1. Non si considerano produttivi di  reddito  fondiario
          gli immobili relativi ad imprese commerciali e  quelli  che
          costituiscono beni strumentali per l'esercizio  di  arti  e
          professioni. 
              2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per
          l'esercizio  dell'arte   o   professione   o   dell'impresa
          commerciale da parte del possessore. Gli immobili  relativi
          ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni si  considerano  strumentali  anche  se  non
          utilizzati o anche se dati in locazione o  comodato,  salvo
          quanto disposto nell'art.  65,  comma  1.  Si  considerano,
          altresi',  strumentali  gli  immobili  di  cui   all'ultimo
          periodo del comma 1-bis dell'articolo 95  per  il  medesimo
          periodo temporale ivi indicato."