Art. 4 Contabilita' del Fondo 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, istituito presso l'INAIL, ha contabilita' autonoma e separata. 2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilita' separata, nei bilanci annuali dell'INAIL. 3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa. 4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, puo' inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. 5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2403 del Codice civile e' il seguente: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».