Art. 4 
 
 
                       Contabilita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 1,  istituito  presso  l'INAIL,  ha
contabilita' autonoma e separata. 
  2. I risultati  della  gestione  del  Fondo  sono  evidenziati,  in
apposita contabilita' separata, nei bilanci annuali dell'INAIL. 
  3. Per  ogni  esercizio  vengono  predisposti  i  bilanci  annuali,
preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati  da  una
relazione sulla gestione stessa. 
  4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul  Fondo,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479, le funzioni di cui  all'articolo  2403  e  seguenti  del  codice
civile. In  particolare,  controlla  l'amministrazione  del  Fondo  e
vigila sull'osservanza delle regole  che  la  governano;  verifica  i
risultati della gestione e la consistenza di cassa.  Il  collegio,  a
tal fine, puo' inoltre procedere, in qualsiasi momento,  ad  atti  di
ispezione e controllo. 
  5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per  l'erogazione
delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 3, comma 7, del citato decreto
          legislativo n. 479  del  1994,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art.  2403  del  Codice  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale vigila  sull'osservanza  della  legge  e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione   ed   in   particolare    sull'adeguatezza
          dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e   contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. 
              Esercita  inoltre  il  controllo  contabile  nel   caso
          previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».