Art. 11 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
dell'articolo  2,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  in  data  4  maggio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio  1998,  recante  disposizioni
relative alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto  delle
domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione  incendi,  nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco. 
  2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
dell'articolo 2, all'istanza di  cui  al  comma  1  dell'articolo  4,
presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di  petrolio
liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I,  sono
allegati: 
    a) la dichiarazione di conformita'  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.
37; 
    b) una dichiarazione in cui il titolare attesta  che  sono  state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia  di  prevenzione  degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6
del presente regolamento; 
    c) una planimetria del deposito, in scala idonea  firmata  da  un
professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico  dell'impresa
che procede all'installazione del deposito. 
  3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  2
dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  si
applicano le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
febbraio 2006 adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato  I  del
presente regolamento, si applicano le tariffe gia'  previste  per  le
attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella  di
equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento. 
  4.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove  attivita'
introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di  pubblicazione  del
presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  5. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed in possesso del Certificato  di  prevenzione  incendi,
alla  scadenza  del  medesimo  Certificato   devono   espletare   gli
adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento. 
  6. Gli enti e i privati responsabili  delle  attivita'  di  cui  al
comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
periodico, entro i seguenti termini: 
    a) entro sei anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; 
    b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988  ed
il 31 dicembre 1999; 
    c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del  presente
regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2000  e
la data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  7. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
all'Allegato I, che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  hanno  acquisito  il  parere  di  conformita'   di   cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui  all'articolo  4
del presente regolamento. 
  8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  16,  comma
7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il riferimento al citato  decreto  del  Ministero
          dell'interno  4  maggio  1998,  vedasi  nelle   note   alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al citato  decreto  del  Ministero
          dello sviluppo economico n. 37 del 2008, si veda nelle note
          alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  23  del  citato   decreto
          legislativo n. 139  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al  citato  decreto  del  Ministro
          dell'interno 3 febbraio  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 37 del 1998, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  16  del  citato   decreto
          legislativo n. 139  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.