Art. 7 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. Qualora  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione
incendi di cui all'Allegato I del  presente  regolamento,  presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale  osservanza  delle
regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati,  con
le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo  2,  comma  7,
possono presentare al Comando istanza di  deroga  al  rispetto  della
normativa antincendio. 
  2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al
comma 1, anche i titolari di attivita',  disciplinate  da  specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra  quelle
riportate all'Allegato I. 
  3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere,  la
trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,  di
cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  si
pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza,  e  ne
da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e'  stata
presentata ed al richiedente. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  22  del  citato   decreto
          legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.