Art. 7 Deroghe 1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I. 3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.