Art. 4 
 
Opzione  dei  professori  universitari  assunti  secondo  il   regime
                             previgente 
 
  1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere  a)  e  b),
possono optare per il regime di cui all'articolo 3. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere  esercitata
entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' maturato il diritto
all'attribuzione   della   nuova   classe   stipendiale   ai    sensi
dell'articolo  2.  A  coloro  che  hanno  esercitato   l'opzione   e'
attribuito  il  trattamento  economico  secondo  la  tabella  di  cui
all'allegato  4,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e'  attribuita
ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la  classe  0
del nuovo regime, eventualmente esercitata nel  medesimo  termine  di
cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in  classe
2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda  fascia  ai
quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo  2,  l'opzione
per la classe  0  del  nuovo  regime,  eventualmente  esercitata  nel
medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a  decorrere  dal
passaggio in classe 1 del regime di appartenenza. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  i  professori  di  prima  e
seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione  di  cui  al
comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver
conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e
dopo  l'inquadramento  nella  classe  della   progressione   biennale
spettante all'esito della eventuale  richiesta  di  ricostruzione  di
carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata entro il  termine
di tre mesi dalla  data  dell'inquadramento  nella  classe  triennale
spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e  5.  Per  i  professori
ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i  professori  associati
inquadrati nella  classe  0,  ai  sensi  dell'articolo  2,  l'effetto
dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al  periodo
precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e  quarto
periodo del presente articolo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  altresi'  ai
professori di cui all'articolo 2, comma 6. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il testo dell'articolo  9,  comma  21,  del  citato
          decreto  legge  n.  78  del  2010,  si  veda   nelle   note
          all'articolo 2. 
              Per il testo dell'articolo 103 del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda  nelle
          note all'articolo 2.