Art. 4 Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente 1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all'articolo 3. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione e' attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e' attribuita ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo 2, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell'inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell'articolo 2, l'effetto dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori di cui all'articolo 2, comma 6.
Note all'art. 4: Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note all'articolo 2. Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note all'articolo 2.