Art. 8 
 
                  Pubblicita' delle apparecchiature 
 
  1.  Fermo  restando  l'obbligo  del  rispetto  delle   disposizioni
previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in  materia
di pubblicita', nei testi della  documentazione  tecnico-descrittiva,
nei manuali di installazione  e  manutenzione,  sulle  confezioni  di
imballaggio e, piu' in generale, su tutto il materiale  pubblicitario
e informativo prodotto  per  l'apparecchiatura,  i  riferimenti  alle
prestazioni    dell'apparecchio    medesimo    dovranno     riferirsi
esclusivamente  a  sostanze  e/o  elementi  e/o  parametri  biologici
testati sperimentalmente, ovvero essere  documentati  da  letteratura
comunemente  accettata  a  livello  internazionale,  quali   standard
nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS. 
  2. Nessuna apparecchiatura puo' essere propagandata o venduta sotto
la voce generica di "depuratore d'acqua",  ma  solo  con  la  precisa
indicazione della specifica azione svolta. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per il citato decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206, vedasi nelle note alle premesse.