Art. 5 
 
  1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui  siano  previste
forme di liquidazione dei  beni  spetta  al  commissario  giudiziale,
anche  per  l'opera  prestata  successivamente  all'omologazione,  il
compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1,  comma
1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  sull'ammontare  del  passivo  risultante
dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1. 
  2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse  da  quelle  di
cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche  per  l'opera
prestata successivamente all'omologazione,  il  compenso  determinato
con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e
del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo
172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4,
comma 1. 
  3. Per il compenso del liquidatore  dei  beni,  nominato  ai  sensi
dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica
l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  in  quanto
compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla
liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi  dell'articolo
1,  comma  2,  calcolato  sull'ammontare   del   passivo   risultante
dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1. 
  4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i
rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2. 
  5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle
funzioni prima  della  chiusura  delle  operazioni,  il  compenso  e'
liquidato, al termine della procedura, secondo i  parametri  fissati,
rispettivamente  dai  commi  1,  2  e  3  del  presente  articolo   e
conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1. 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'articolo 172 del citato  regio
          decreto, n. 267 del 1942: 
              "Art. 172. Operazioni e relazione del commissario. 
              Il  commissario  giudiziale  redige  l'inventario   del
          patrimonio del debitore e una  relazione  particolareggiata
          sulle cause del  dissesto,  sulla  condotta  del  debitore,
          sulle proposte di concordato e sulle  garanzie  offerte  ai
          creditori, e la deposita in cancelleria almeno  tre  giorni
          prima dell'adunanza dei creditori. 
              Su richiesta del commissario il giudice  puo'  nominare
          uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato  regio
          decreto n. 267 del 1942: 
              "Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni. 
              Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
          dispone diversamente, il tribunale nomina  nel  decreto  di
          omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre  o
          cinque  creditori  per  assistere   alla   liquidazione   e
          determina le altre modalita' della liquidazione. 
              Si applicano ai liquidatori gli articoli  28,  29,  37,
          38, 39 e 116 in quanto compatibili. 
              Si applicano al comitato dei creditori gli articoli  40
          e 41 in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri
          del comitato provvede in ogni caso il tribunale. 
              Le vendite di aziende e rami di aziende, beni  immobili
          e altri beni iscritti  in  pubblici  registri,  nonche'  le
          cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
          rapporti giuridici  individuali  in  blocco  devono  essere
          autorizzate dal comitato dei creditori. 
              Si applicano gli articoli da 105 a  108-ter  in  quanto
          compatibili.". 
              Per il testo dell'articolo 39 del citato regio  decreto
          n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.