Art. 5 1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1. 2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1. 3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1. 4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2. 5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e' liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1.
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'articolo 172 del citato regio decreto, n. 267 del 1942: "Art. 172. Operazioni e relazione del commissario. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.". Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato regio decreto n. 267 del 1942: "Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.". Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.