Art. 6 
 
  1. Nel corso della procedura possono essere  disposti  acconti  sul
compenso, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del  regio  decreto  16
marzo  1942,  n.  267,  tenendo  conto  dei  risultati   ottenuti   e
dell'attivita' prestata. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo 109 del citato  regio
          decreto n. 267 del 1942: 
              "Art. 109. Procedimento di  distribuzione  della  somma
          ricavata. 
              Il giudice delegato provvede alla  distribuzione  della
          somma ricavata dalla vendita secondo  le  disposizioni  del
          capo seguente. 
              Il  tribunale  stabilisce  con  decreto  la  somma   da
          attribuire, se del caso, al curatore in conto del  compenso
          finale da liquidarsi a norma dell'art. 39.  Tale  somma  e'
          prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura  e  di
          amministrazione.".