Art. 7 1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni, previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3. 3. Si applica l'articolo 5, commi 4 e 5.
Note all'art. 7: Il Titolo IV del citato regio decreto n.267 del 1942, recava: "TITOLO IV Dell' Amministrazione controllata.". Si riporta il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80.): "Art. 147. Abrogazione del titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 1. Il titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato. 2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.". L'articolo 191 del citato regio decreto n. 267 del 1942, abrogato dall'art. 147 del citato decreto legislativo n. 5 del 2006, recava: "Poteri di gestione del commissario giudiziale.".