Art. 7 
 
  1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad
essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto  legislativo  9
gennaio 2006, n. 5, spettano al  commissario  giudiziale  i  compensi
determinati con le percentuali di cui all'articolo 1,  sull'ammontare
dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi
dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni,
previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
oltre  ai  compensi  previsti  dal  comma  1,  spetta   allo   stesso
commissario il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3. 
  3. Si applica l'articolo 5, commi 4 e 5. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il Titolo IV del citato regio decreto n.267  del  1942,
          recava: 
              "TITOLO IV 
              Dell' Amministrazione controllata.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  147  del  decreto
          legislativo 9 gennaio 2006, n. 5  (Riforma  organica  della
          disciplina   delle   procedure    concorsuali    a    norma
          dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80.): 
              "Art. 147. Abrogazione del titolo IV regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
              1. Il titolo IV del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
          267, e' abrogato. 
              2.    Sono    soppressi     tutti     i     riferimenti
          all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267.". 
              L'articolo 191 del citato  regio  decreto  n.  267  del
          1942, abrogato dall'art. 147 del citato decreto legislativo
          n. 5 del 2006, recava: 
              "Poteri di gestione del commissario giudiziale.".