Art. 4 Organismo di Accreditamento 1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia i certificati di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, ai fini della designazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008. 2. Le specifiche modalita' per lo svolgimento delle attivita' di accreditamento sono definite mediante un protocollo d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
Note all'art. 4: Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note alle premesse.