Art. 4 
 
 
                     Organismo di Accreditamento 
 
  1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo  2,  comma  3,
lettera  a),  rilascia  i  certificati  di  accreditamento   di   cui
all'articolo 6, comma 1, ai fini  della  designazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10  e  11  del
regolamento (CE) n.  303/2008,  10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.
304/2008, 5 e 6 del  regolamento  (CE)  n.  305/2008  e  4  e  5  del
regolamento (CE) n. 306/2008. 
  2. Le specifiche modalita' per lo svolgimento  delle  attivita'  di
accreditamento sono definite mediante un protocollo d'intesa  fra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
l'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
a). 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle  note
          alle premesse.