Art. 7 
 
 
                      Organismi di attestazione 
 
  1. Gli organismi di attestazione di cui all'articolo  2,  comma  3,
sono in possesso della certificazione  di  cui  all'allegato  C,  che
forma  parte  integrante  del  presente  decreto,  rilasciata  da  un
organismo  di  valutazione  della  conformita',   in   possesso   del
certificato di accreditamento ivi indicato. 
  2. Gli organismi di valutazione della conformita' in  possesso  del
certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi  al
Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla  sezione  di  cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a). L'iscrizione  viene  effettuata
presso la Camera  di  commercio  competente  esclusivamente  per  via
telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. 
  3. Gli  organismi  di  attestazione  trasmettono  all'organismo  di
valutazione della conformita' di cui al comma 2,  che  ha  rilasciato
loro la pertinente certificazione, i  nominativi  delle  persone  che
hanno ottenuto l'attestato. 
  4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2
inseriscono per via telematica, nelle sezioni  del  Registro  di  cui
all'articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative: 
    a)  agli  organismi  di  attestazione  che  hanno   ottenuto   la
certificazione; 
    b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato; 
    c) alla sospensione o revoca della certificazione agli  organismi
di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste. 
  5. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare  una  relazione  annuale  sulle  attivita'  svolte  dagli
organismi di attestazione.