Art. 7 Organismi di attestazione 1. Gli organismi di attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono in possesso della certificazione di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', in possesso del certificato di accreditamento ivi indicato. 2. Gli organismi di valutazione della conformita' in possesso del certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a). L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. 3. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' di cui al comma 2, che ha rilasciato loro la pertinente certificazione, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'attestato. 4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2 inseriscono per via telematica, nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative: a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione; b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato; c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste. 5. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attivita' svolte dagli organismi di attestazione.