Art. 10 
 
 
                      Modifica dell'articolo 17 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  17  (Controlli  ufficiali).  -  1.   I   Servizi
          fitosanitari regionali effettuano controlli  ufficiali  per
          assicurarsi  che  siano  rispettate  le  disposizioni   del
          presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli
          sono eseguiti  a  caso,  senza  discriminazioni  in  ordine
          all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre
          voci, e nel rispetto delle seguenti modalita': 
              a) controlli saltuari in qualsiasi momento e  luogo  in
          cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti  vegetali  o
          le altre voci; 
              b) controlli saltuari presso le  aziende  in  cui  sono
          coltivati,  prodotti,  immagazzinati  o  posti  in  vendita
          vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le
          aziende degli acquirenti; 
              c)  controlli   saltuari   contestualmente   ad   altri
          controlli documentali  effettuati  per  motivi  diversi  da
          quelli fitosanitari. 
              2. I controlli  nelle  aziende  iscritte  nel  Registro
          ufficiale  conformemente  all'articolo  20  devono   essere
          regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi
          elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o  piu'
          disposizioni del presente decreto. 
              3. (abrogato). 
              4. Gli ispettori fitosanitari  di  cui  al  titolo  VII
          possono effettuare controlli  sui  vegetali,  sui  prodotti
          vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della  catena
          di  produzione  e   di   commercializzazione;   essi   sono
          autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie  per
          i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai
          registri, ai passaporti delle piante  ed  ai  documenti  ad
          essi correlati. 
              5. Se si accerta, nel  corso  dei  controlli  ufficiali
          eseguiti conformemente a quanto previsto  all'articolo  12,
          che i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci
          costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi,
          essi devono formare oggetto delle misure ufficiali  di  cui
          all'articolo 15. Se  tali  vegetali,  prodotti  vegetali  o
          altre voci provengono da un altro Stato membro,  i  Servizi
          fitosanitari regionali ne danno comunicazione  al  Servizio
          fitosanitario   centrale   che    informa    immediatamente
          l'autorita' unica dello Stato membro di  provenienza  e  la
          Commissione  europea  delle  risultanze  e   delle   misure
          ufficiali che intende adottare o che ha gia' adottato.".