Art. 12 
 
 
                      Modifica dell'articolo 19 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono
essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai  Servizi
fitosanitari  regionali  competenti  per  l'ubicazione   dei   centri
aziendali: 
    a)  i  produttori  di  piante  e  dei   relativi   materiali   di
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o  comunque
ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo,  nonche'  le  ditte  che
svolgono attivita' sementiera; 
    b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali
di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi  se  gia'
confezionate ed etichettate da terzi; 
    c) gli importatori da Paesi  terzi  dei  vegetali,  dei  prodotti
vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B,  nonche'  delle
sementi delle piante agrarie, orticole e forestali; 
    d) i produttori, i centri di raccolta  collettivi,  i  centri  di
trasformazione, i  commercianti,  che  commercializzano  all'ingrosso
tuberi di Solanum tuberosum L.  destinati  al  consumo  o  frutti  di
Citrus L., Fortunella  Swingle,  Poncirus  Raf.  e  relativi  ibridi,
situati nelle zone di produzione di detti vegetali; 
    e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname  di  cui
all'allegato V, parte A; 
    f) i produttori e i commercianti  di  micelio  fungino  destinato
alla produzione di funghi coltivati; 
    g) coloro che applicano il  marchio  di  cui  all'ISPM  15  della
FAO.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma
1: 
    a) i commercianti al dettaglio che vendono  vegetali  e  prodotti
vegetali a persone non professionalmente impegnate  nella  produzione
dei vegetali; 
    b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono
l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti
all'ingrosso   autorizzati   oppure   che   cedono   direttamente   a
utilizzatori finali; 
    c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate
all'attivita'  sementiera  o  cedono   piante   adulte   ad   aziende
autorizzate ai sensi del presente articolo; 
    d)  coloro  che  importano  con   specifica   autorizzazione   di
importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis; 
    e) coloro che  importano  occasionalmente  piccole  quantita'  di
prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o  piante  e
loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.». 
 
          Note all'art. 12: 
              Il  testo   dell'articolo   19   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  19  (Autorizzazione).  -  1.  I  soggetti  sotto
          elencati per svolgere la loro attivita'  devono  essere  in
          possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai  Servizi
          fitosanitari  regionali  competenti  per  l'ubicazione  dei
          centri aziendali: 
              a) i produttori di piante e dei relativi  materiali  di
          propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o
          comunque ad essere  ceduti  a  terzi  a  qualunque  titolo,
          nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera; 
              b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi
          materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme,  escluse
          le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi; 
              c) gli importatori da Paesi  terzi  dei  vegetali,  dei
          prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte
          B, nonche' delle sementi delle piante agrarie,  orticole  e
          forestali; 
              d) i produttori, i centri  di  raccolta  collettivi,  i
          centri   di    trasformazione,    i    commercianti,    che
          commercializzano all'ingrosso tuberi di  Solanum  tuberosum
          L. destinati al consumo o frutti di Citrus  L.,  Fortunella
          Swingle, Poncirus Raf. e  relativi  ibridi,  situati  nelle
          zone di produzione di detti vegetali; 
              e)  i  produttori  e  i  commercianti  all'ingrosso  di
          legname di cui all'allegato V, parte A; 
              f) i produttori e i  commercianti  di  micelio  fungino
          destinato alla produzione di funghi coltivati; 
              g) coloro che applicano il marchio di cui  all'ISPM  15
          della FAO. 
              2. (abrogato). 
              3. Sono esonerati dal possesso  dell'autorizzazione  di
          cui al comma 1: 
              a) i commercianti al dettaglio che vendono  vegetali  e
          prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate
          nella produzione dei vegetali; 
              b) i produttori di patate da consumo e  di  agrumi  che
          conferiscono  l'intera  produzione  a  centri  di  raccolta
          autorizzati  o  a  commercianti  all'ingrosso   autorizzati
          oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali; 
              c) coloro che moltiplicano sementi per conto  di  ditte
          autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte
          ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo; 
              d) coloro che importano con specifica autorizzazione di
          importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis; 
              e)  coloro  che   importano   occasionalmente   piccole
          quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita
          al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione  non
          destinate alla vendita.".