Art. 13 
 
 
                      Modifica dell'articolo 20 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Devono iscriversi al Registro ufficiale  dei  produttori  (RUP)
operante presso il Servizio fitosanitario nazionale: 
    a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono
o commercializzano i prodotti di  cui  all'allegato  V,  parte  A,  o
importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B; 
    b) i produttori, i centri di raccolta  collettivi,  i  centri  di
trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19,
che commercializzano all'ingrosso  tuberi  di  Solanum  tuberosum  L.
destinati al consumo o  frutti  di  Citrus  L.,  Fortunella  Swingle,
Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione  di
detti vegetali; 
    c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto  l'uso  del
passaporto delle piante da normative comunitarie.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I soggetti di cui al comma 1  devono  presentare  richiesta  di
iscrizione al Registro ufficiale dei  produttori  (RUP)  al  Servizio
fitosanitario regionale competente per  territorio  ove  ha  sede  il
centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX.  Se
posseggono  centri  aziendali  in  piu'  Regioni,  devono  presentare
richiesta  di  iscrizione  presso  ciascun   Servizio   fitosanitario
regionale competente per territorio.»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i  "piccoli  produttori",
cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che
nella loro totalita' sono destinati come impiego finale,  nell'ambito
del mercato locale, a  persone  o  acquirenti  non  professionalmente
impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che  presentino
ai Servizi fitosanitari regionali  una  dichiarazione  attestante  il
possesso  di  tale  requisito,  fatte  salve   diverse   disposizioni
stabilite da specifiche normative comunitarie.»; 
    d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP  coloro  che
introducono occasionalmente e per documentati motivi  nel  territorio
della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali,  prodotti
vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.». 
 
          Note all'art. 13: 
              Il  testo   dell'articolo   20   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  20  (Iscrizione  al   Registro   ufficiale   dei
          produttori). - 1. Devono iscriversi al  Registro  ufficiale
          dei  produttori   (RUP)   operante   presso   il   Servizio
          fitosanitario nazionale: 
              a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che
          producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato
          V, parte A, o importano i prodotti di cui  all'allegato  V,
          parte B; 
              b) i produttori, i centri  di  raccolta  collettivi,  i
          centri di trasformazione,  i  commercianti  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 19, che  commercializzano  all'ingrosso
          tuberi di Solanum  tuberosum  L.  destinati  al  consumo  o
          frutti di Citrus L., Fortunella Swingle,  Poncirus  Raf.  e
          relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di  detti
          vegetali; 
              c) i produttori di vegetali per i quali  e'  prescritto
          l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie. 
              2. I soggetti di  cui  al  comma  1  devono  presentare
          richiesta  di  iscrizione   al   Registro   ufficiale   dei
          produttori  (RUP)  al  Servizio   fitosanitario   regionale
          competente per territorio ove ha sede il centro  aziendale,
          indicando  almeno  i  dati  di  cui  all'allegato  IX.   Se
          posseggono  centri  aziendali  in  piu'   Regioni,   devono
          presentare richiesta di iscrizione presso ciascun  Servizio
          fitosanitario regionale competente per territorio. 
              3. Il Servizio fitosanitario  regionale,  esaminata  la
          richiesta  di  iscrizione  e  verificato  il  possesso  dei
          requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi  di
          cui all'articolo  21  e  22,  provvede  all'iscrizione  dei
          richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione  che
          riporta almeno i dati di cui all'allegato X. 
              4. Il  Servizio  fitosanitario  regionale  non  procede
          all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non  ricorrono
          le condizioni di cui all'articolo 21 e 22. 
              5. I Servizi  fitosanitari  regionali  sono  tenuti  ad
          inviare i dati relativi al RUP  al  Servizio  fitosanitario
          centrale  per  la  tenuta  del   Registro   nazionale   dei
          produttori, secondo le modalita' da esso stabilite. 
              6. Sono esonerati dall'iscrizione  al  RUP  i  'piccoli
          produttori', cioe' coloro che producono e vendono  vegetali
          e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati
          come impiego finale,  nell'ambito  del  mercato  locale,  a
          persone o acquirenti non professionalmente impegnati  nella
          produzione dei vegetali, a  condizione  che  presentino  ai
          Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante
          il  possesso  di  tale  requisito,  fatte   salve   diverse
          disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie. 
              6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione  al  RUP
          coloro che introducono occasionalmente  e  per  documentati
          motivi nel territorio  della  Repubblica  Italiana  piccoli
          quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed  altre  voci
          di cui all'allegato V parte B.".