Art. 17 
 
 
                      Modifica dell'articolo 26 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure  per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,  conformemente  a
quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).». 
 
          Note all'art. 17: 
              "Art. 26 (Autorizzazione all'uso del  passaporto  delle
          piante). - 1. I soggetti  iscritti  al  RUP  che  intendono
          utilizzare il passaporto delle  piante,  devono  richiedere
          apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale
          competente per territorio, indicando almeno i dati  di  cui
          all'allegato XII. 
              2. Qualora i  soggetti  interessati  posseggano  centri
          aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno  la
          sede   legale,   devono   presentare   la   richiesta    di
          autorizzazione all'uso del passaporto delle  piante  presso
          ciascun Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
          territorio; 
              3. I Servizi  fitosanitari  regionali  stabiliscono  le
          procedure per il rilascio delle autorizzazioni  di  cui  al
          comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo  50,
          comma 1, lettera b.".