Art. 18 
 
 
                      Modifica dell'articolo 27 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il  passaporto  delle  piante  e'  costituito  da  un'etichetta
ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.». 
 
          Note all'art. 18: 
              Il  testo   dell'articolo   27   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 27 (Tipologia di passaporto delle piante).  -  1.
          Il passaporto delle piante e'  costituito  da  un'etichetta
          ufficiale,    contenente    le    informazioni     indicate
          nell'allegato XIII; 
              2. Le etichette ufficiali devono essere  realizzate  in
          materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate
          a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto  il  controllo
          dei  Servizi  fitosanitari  regionali  e   possono   essere
          integrate  con  i  dati  previsti  in  altre  etichettature
          utilizzate per la commercializzazione delle sementi  e  del
          materiale di moltiplicazione. 
              3. Il passaporto per i tuberi-seme di Solanum tuberosum
          L. e' costituito dall'etichetta  ufficiale  prevista  dalla
          direttiva 2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve  essere
          indicata   la   dicitura   «passaporto    delle    piante».
          Sull'etichetta o su un altro  documento  commerciale  viene
          indicato che i prodotti  sono  conformi  alle  disposizioni
          sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di  patate
          all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione
          a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate. 
              4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in
          ogni sua parte, a macchina o in stampatello con  inchiostro
          indelebile indicando, con il nome latino, la  denominazione
          botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto
          e' invalidato se  contiene  cancellature  o  modifiche  non
          convalidate.".