Art. 23 
 
 
                      Modifica dell'articolo 34 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Gli  Ispettori  fitosanitari  sono  funzionari  della  pubblica
amministrazione,  tecnicamente   e   professionalmente   qualificati,
operanti presso i  Servizi  fitosanitari  regionali  o  presso  altre
pubbliche  amministrazioni,  purche'  rispondano   funzionalmente   e
tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale. 
  2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico  scientifici
e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale,  secondo  le
competenze professionali per le quali sono abilitati,  ad  agire  per
loro conto e sotto il loro controllo. 
  3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento  di
riconoscimento, con validita' quinquennale,  predisposto  secondo  le
linee guida stabilite a livello  nazionale,  conformemente  a  quanto
previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49. 
  4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del  numero
identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo
di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme
autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale
ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel registro nazionale di cui  al  comma  4  sono  iscritti
d'ufficio,  in  apposita  sezione  ad  esaurimento,   gli   ispettori
fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui
al comma 4.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Gli  Ispettori  fitosanitari,   in   possesso   della   laurea
magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle  cui
competenze  rientrano   le   attivita'   riservate   agli   ispettori
fitosanitari, sono inquadrati presso le  proprie  amministrazioni  in
uno specifico profilo professionale. Con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  previa  intesa  con  la
Conferenza  Stato-Regioni,  sono  stabiliti  i  requisiti  tecnici  e
professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma
4 e le modalita' per la sua tenuta.»; 
    d) il comma 8 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 23: 
              Il  testo   dell'articolo   34   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 34 (Ispettori fitosanitari). - 1.  Gli  Ispettori
          fitosanitari     sono     funzionari     della     pubblica
          amministrazione,    tecnicamente    e     professionalmente
          qualificati,  operanti  presso   i   Servizi   fitosanitari
          regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purche'
          rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del
          Servizio fitosanitario regionale. 
              2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti  tecnico
          scientifici e sono autorizzati dal  Servizio  fitosanitario
          regionale, secondo le competenze professionali per le quali
          sono abilitati, ad agire per loro conto  e  sotto  il  loro
          controllo. 
              3. Agli Ispettori fitosanitari e'  rilasciato  apposito
          documento di riconoscimento,  con  validita'  quinquennale,
          predisposto secondo le  linee  guida  stabilite  a  livello
          nazionale, conformemente a quanto  previsto  dal  comma  2,
          lettera n), dell'articolo 49. 
              4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati
          del numero identificativo  attribuito  dall'amministrazione
          competente,  dal  titolo  di   studio,   dal   livello   di
          inquadramento, nonche'  dalle  relative  firme  autentiche,
          sono depositati presso il Servizio  fitosanitario  centrale
          ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale. 
              4-bis. Nel registro nazionale di cui al  comma  4  sono
          iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli
          ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione
          del registro di cui al comma 4. 
              5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea
          magistrale, che consente l'accesso ad ordini  professionali
          nelle cui competenze rientrano le attivita' riservate  agli
          ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso  le  proprie
          amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, previa intesa con la  Conferenza  Stato-Regioni,
          sono stabiliti i  requisiti  tecnici  e  professionali  per
          l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e  le
          modalita' per la sua tenuta. 
              6.  Il  documento  di  riconoscimento  degli  Ispettori
          fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati  a
          svolgere  altri  compiti   non   pertinenti   il   Servizio
          fitosanitario o in caso di cessata attivita'. 
              7. Gli Ispettori  che  operano  presso  amministrazioni
          pubbliche diverse  dal  Servizio  fitosanitario  nazionale,
          nell'esercizio  delle  funzioni   relative   alla   materia
          disciplinata  dalla  presente  legge,  si  attengono   alle
          disposizioni  impartite  dal  Responsabile   del   Servizio
          fitosanitario competente. 
              8. (abrogato).".